Circolare numero 24 del 22-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come sono stati applicati, per il 1994, i criteri di rinnovo degli ordinativi di pagamento alle pensioni dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto. Viene precisato che, pur seguendo in linea generale gli stessi criteri delle pensioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e sociali, per i Fondi speciali non trovano applicazione gli aumenti di cui al punto 2 della circolare n. 299/1993. Sono invece richiamate le disposizioni dell’art. 11, comma 7, della legge n. 537/1993, che differiscono al 1995 alcuni aumenti per le pensioni dei Fondi gas, esattoriali, elettrici, trasporti e dazi, e vengono riepilogati i trattamenti minimi vigenti per il 1994 nei diversi Fondi.
Rinnovo ordinativi di pagamento 1994 per le pensioni dei Fondi speciali: criteri applicativi e trattamenti minimi
Rinnovo degli ordinativi di pagamento 1994 per le pensioni dei Fondi speciali
La circolare chiarisce il regime applicabile, per l’anno 1994, alle pensioni dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, in raccordo con la circolare n. 299 del 27 dicembre 1993 e con la legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il documento precisa quali aumenti spettano e quali, invece, sono differiti o esclusi per alcune categorie di pensione.
Ambito e criteri generali
Per le pensioni dei Fondi speciali vengono sostanzialmente adottati gli stessi criteri già utilizzati per il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e delle pensioni sociali. Tuttavia, la circolare evidenzia che le pensioni a carico dei Fondi speciali non beneficiano degli aumenti richiamati al punto 2 della circolare n. 299/1993.
Disciplina specifica per i Fondi gas, esattoriali, elettrici, trasporti e dazi
Alle pensioni in questione si applica l’articolo 11, comma 7, della legge n. 537/1993. In forza di tale disposizione, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982 a carico dei Fondi gas, esattoriali, elettrici, trasporti e dazi, gli aumenti previsti dall’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, che sarebbero dovuti partire dal 1 gennaio 1994, sono rinviati al 1995.
Rivalutazione per le pensioni anteriori al 1 gennaio 1988
Per l’anno 1994 vengono comunque attribuiti gli aumenti connessi alla rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988. Tale rivalutazione riguarda le pensioni dei Fondi gas, esattoriali, elettrici, trasporti e dazi, oltre a quelle del Fondo volo e del Fondo telefonici. Il fondamento normativo è individuato nell’articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 59/1991, attuato dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 70.
Trattamenti minimi per il 1994
L’allegato 1 riepiloga i trattamenti minimi vigenti per il 1994 nei diversi Fondi speciali, distinguendo tra decorrenza 01/94 e 11/94. Sono riportati gli importi per:
- Clero;
- Clero, per pensioni liquidate ai sensi degli artt. 16 e 17 delle leggi nn. 579 e 580 del 5 luglio 1961 e dell’art. 25 della legge n. 903/1973;
- maggiorazione per ciascun anno eccedente il decimo per il Clero;
- Dazio;
- Gas;
- Elettrici;
- Esattoriali;
- Trasporti;
- Telefonici.
Per il Fondo volo è specificato che non sono previsti trattamenti minimi.
Quadro finale
La circolare ha dunque la funzione di precisare l’applicazione delle regole di rivalutazione e di differimento degli aumenti per i Fondi speciali nel 1994, nonché di fornire il quadro aggiornato dei trattamenti minimi per ciascun Fondo interessato.
Punti principali
Oggetto e collegamento con la circolare n. 299/1993
La circolare interviene in continuità con la circolare n. 299 del 27 dicembre 1993, che aveva illustrato i criteri per il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni 1994 dei lavoratori dipendenti, autonomi e delle pensioni sociali, in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto sono stati adottati, in linea generale, gli stessi criteri.
Esclusione degli aumenti di cui al punto 2 della circolare n. 299/1993
Le pensioni a carico dei Fondi speciali non hanno titolo all’applicazione degli aumenti previsti dal punto 2 della circolare n. 299/1993. La circolare precisa quindi che tali trattamenti seguono una disciplina specifica, diversa da quella generale richiamata per le altre categorie di pensione.
Applicazione dell’art. 11, comma 7, della legge n. 537/1993
Ai trattamenti in esame si applicano le disposizioni dell’articolo 11, comma 7, della legge n. 537/1993. In base a tale norma, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982 a carico dei Fondi gas, esattoriali, elettrici, trasporti e dazi, gli aumenti di cui all’art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, che sarebbero spettati dal 1 gennaio 1994, sono differiti all’anno 1995.
Rivalutazione 1994 per alcuni Fondi speciali
Per l’anno 1994 sono stati attribuiti alle pensioni a carico dei Fondi gas, esattoriali, elettrici, trasporti e dazi, nonché a quelle del Fondo volo e del Fondo telefonici, gli aumenti connessi alla rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988. Tale rivalutazione è prevista dal comma 4 dell’art. 2-bis della legge n. 59/1991 ed è stata attuata dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 70.
Trattamenti minimi vigenti per il 1994
L’allegato 1 riepiloga i trattamenti minimi per l’anno 1994 nei diversi Fondi speciali. Sono indicati importi con decorrenza 01/94 e 11/94 per Clero, Clero con specifiche pensioni liquidate ai sensi delle leggi nn. 579 e 580 del 5 luglio 1961 e dell’art. 25 della legge n. 903/1973, Dazio, Gas, Elettrici, Esattoriali, Trasporti e Telefonici; per il Fondo Volo è espressamente indicato che non sono previsti trattamenti minimi.
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