Regolamento (UE) 2022/68
Regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione del 27 ottobre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il quadro delle pratiche enologiche e dei composti enologici autorizzati nel diritto UE del vino, allineandolo al progresso tecnico e alle risoluzioni OIV adottate tra il 2019 e il 2021. Introduce nuove tecniche, chiarisce limiti quantitativi e condizioni d’uso, corregge talune imprecisioni delle tabelle del regolamento delegato (UE) 2019/934 e adegua alcuni riferimenti relativi a vini, zone viticole e vini liquorosi. Le modifiche incidono anche su specifiche registrazioni nei registri vitivinicoli e su talune deroghe nazionali o geografiche.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/934 aggiornando le pratiche enologiche autorizzate, i composti enologici consentiti e talune disposizioni sui vini e sui vini liquorosi del settore vitivinicolo UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore vitivinicolo nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri, e riguarda la produzione, conservazione, trattamento e composizione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide in particolare sulle pratiche enologiche autorizzate, sui composti enologici utilizzabili, sui limiti e sulle condizioni d’uso, nonché su specifiche deroghe e menzioni relative a zone viticole, vini bianchi a indicazione geografica protetta e vini liquorosi. Alcune disposizioni sono territorialmente circoscritte, ad esempio per la Germania, la Slovenia, la Spagna e Cipro, e taluni trattamenti restano limitati a specifiche categorie di prodotti vitivinicoli.
Regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/934, che a sua volta integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di settore vitivinicolo. La finalità è di aggiornare le pratiche enologiche autorizzate e i composti enologici ammessi, allineando la disciplina al progresso tecnico e alle risoluzioni dell’OIV adottate nel 2019, 2020 e 2021, oltre a correggere alcune incoerenze interne.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, delle norme sui prodotti vitivinicoli. I considerando evidenziano l’esigenza di chiarire le tabelle del regolamento delegato (UE) 2019/934, integrare nuove pratiche riconosciute dall’OIV, correggere errori materiali, armonizzare i riferimenti con altri atti UE e adeguare talune disposizioni territoriali e settoriali.
Modifiche all’articolo 2: zone viticole e titolo alcolometrico
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/934 è sostituito. Le superfici viticole rilevanti sono quelle delle zone C I, C II e C III dell’appendice 1 dell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oltre alle superfici della zona B nelle quali possono essere prodotti i vini bianchi IGP "Franche-Comté" e "Val de Loire". La modifica riflette il mutamento della denominazione di alcuni vini già richiamati nel precedente testo.
Allegato I, parte A, tabella 1: pratiche enologiche autorizzate
La tabella 1 viene completamente sostituita e comprende un elenco aggiornato di pratiche enologiche con condizioni, limiti d’uso e categorie di prodotti interessate. Tra le principali innovazioni figurano:
- l’armonizzazione dell’aerazione o ossigenazione con le schede OIV 2.1.1 e 3.5.5, consentendo sia ossigeno sia aria;
- l’estensione dei trattamenti termici a ulteriori schede OIV;
- l’introduzione dei trattamenti con il freddo;
- la specificazione dei coadiuvanti di filtrazione inerti;
- la concentrazione parziale per mosti e vini;
- i processi ad alta pressione discontinui e continui;
- gli ultrasuoni sulle uve pigiate;
- i campi elettrici pulsati;
- il trattamento di mosti e vini tramite sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene;
- il trattamento con acido fumarico per inibire la fermentazione malolattica.
In molte voci è prevista la registrazione nel registro di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento sopprime inoltre, nelle appendici 5, 7, 8 e 10, i richiami ripetitivi alla registrazione, mantenendo però il contenuto sostanziale dell’obbligo nelle voci pertinenti.
Allegato I, parte A, tabella 2: composti enologici autorizzati
La tabella 2 è anch’essa sostituita e riorganizzata in sezioni tematiche. La disciplina riguarda regolatori dell’acidità, conservanti e antiossidanti, adsorbenti, attivatori della fermentazione, agenti chiarificanti, stabilizzanti, enzimi, gas, agenti di fermentazione, sostanze per la correzione dei difetti e altre pratiche. Il regolamento aggiorna numerosi riferimenti alle schede OIV, precisa i codici E e CAS, distingue tra additivi e coadiuvanti tecnologici, e stabilisce o conferma specifici limiti quantitativi e condizioni d’impiego.
Tra le correzioni più rilevanti:
- per la tiamina, viene ribadito il limite massimo di 0,6 mg/l per trattamento, per evitare dubbi interpretativi;
- per l’acido citrico, viene stabilita una quantità massima nel vino trattato immesso in commercio pari a 1 g/l;
- per il solfato di calcio, il livello massimo d’uso è fissato a 2 g/l;
- per il carbone enologico e le fibre vegetali selettive, la sezione viene rinominata da "Sequestranti" ad "Adsorbenti";
- per la bentonite e il tartrato di calcio vengono rimossi riferimenti impropri o non più pertinenti.
Enzimi e nuovi trattamenti enologici
La sezione 7 sugli enzimi viene ampliata in modo significativo. Vengono inseriti nuovi enzimi, tra cui arabinanasi, beta-glucanasi (β1-3, β1-6) e glucosidasi, e viene introdotta l’aspergillopepsina I per la rimozione delle proteine responsabili della casse proteica nel mosto e nel vino. Il testo allinea inoltre i richiami alle schede del Codex enologico internazionale dell’OIV e chiarisce che le attività enzimatiche secondarie sono tollerate entro i limiti del vincolo tecnologico di produzione delle preparazioni enzimatiche.
Gas, agenti di fermentazione e correzione dei difetti
La sezione dedicata ai gas conferma e dettaglia l’uso di argo, azoto, anidride carbonica e ossigeno gassoso. Per l’anidride carbonica viene mantenuto il limite di 3 g/l nel vino trattato immesso in commercio per i vini tranquilli, con sovrappressione inferiore a 1 bar a 20 °C. Nella sezione sugli agenti di fermentazione sono disciplinati lieviti per vinificazione, batteri acido-lattici e le relative condizioni d’uso. Nella correzione dei difetti, il regolamento mantiene la disciplina di composti come solfato di rame pentaidrato e citrato di rame, con limiti specifici di impiego e di residuo di rame nel prodotto finito.
Modifiche all’appendice 1: disacidificazione con acido tartarico
L’appendice 1 è modificata limitando l’impiego dell’acido tartarico per la disacidificazione ai soli prodotti provenienti da varietà Elbling e Riesling ottenuti da uve raccolte in Germania nella zona viticola A. Viene quindi ampliata la portata geografica delle superfici tedesche interessate rispetto alla formulazione precedente, che enumerava singole regioni.
Allegato I, parte B: tenore massimo di anidride solforosa
La parte B dell’allegato I, relativa ai tenori massimi di anidride solforosa, è aggiornata per tenere conto del cambio di denominazione di alcuni vini francesi e per includere il vino sloveno "vrhunsko vino ZGP — slamno vino (vino iz sušenega grozdja)" tra quelli per i quali il limite può essere elevato fino a 400 mg/l, in ragione dell’alto tenore di zuccheri residui.
Allegato III: vini liquorosi spagnoli e denominazione cipriota
L’allegato III è modificato per allineare la disciplina dei vini liquorosi spagnoli alla definizione dell’allegato VII, parte II, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle specifiche di alcuni vini DOP, in particolare Condado de Huelva e Lebrija. Sono aggiunte le varietà Garnacha roja e Mazuela all’elenco delle varietà pertinenti. Inoltre, Cipro ottiene l’inclusione della denominazione "Κουμανδαρία (Commandaria)" negli elenchi relativi ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della disciplina sulle zone viticole e sul titolo alcolometrico
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/934 è sostituito: le zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo del 20 % vol comprendono le zone C I, C II e C III dell’appendice 1 dell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le superfici della zona B in cui si possono produrre i vini bianchi IGP "Franche-Comté" e "Val de Loire".
Aggiornamento delle pratiche enologiche autorizzate
La tabella 1 dell’allegato I, parte A, è integralmente sostituita e introduce o chiarisce numerose pratiche: aerazione/ossigenazione, trattamenti termici, trattamenti con il freddo, filtrazione con coadiuvanti inerti, gorgogliamento, flottazione, elettrodialisi, pezzi di legno di quercia, correzione del tenore alcolico, trattamenti elettromembranari, accoppiamento tra membrane, contattori a membrana, tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo, fogli filtranti con zeolite Y-faujasite, concentrazione parziale, processi ad alta pressione, ultrasuoni, campi elettrici pulsati, passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene e trattamento con acido fumarico.
Registro obbligatorio per alcune pratiche
Per varie pratiche enologiche è ribadito o introdotto l’obbligo di annotazione nel registro di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento sopprime inoltre, nelle appendici 5, 7, 8 e 10, le frasi ripetitive relative a tale indicazione, trasferendo l’informazione nelle voci pertinenti della tabella 1.
Aggiornamento dei composti enologici autorizzati
La tabella 2 dell’allegato I, parte A, è sostituita e riorganizza i composti per categorie: regolatori dell’acidità, conservanti e antiossidanti, adsorbenti, attivatori della fermentazione, agenti chiarificanti, stabilizzanti, enzimi, gas e gas di imballaggio, agenti di fermentazione, correzione di difetti e altre pratiche. Vengono aggiunti o precisati riferimenti OIV, limiti d’uso, categorie di prodotti, e la qualificazione di talune sostanze come additivi o coadiuvanti tecnologici.
Nuovi limiti o chiarimenti su sostanze specifiche
Vengono chiariti o corretti diversi casi: tiamina con limite massimo di 0,6 mg/l per trattamento; acido citrico con quantità massima nel vino trattato immesso in commercio di 1 g/l; solfato di calcio con massimo livello d’uso di 2 g/l; anidride solforosa con rinvio ai limiti massimi dell’allegato I, parte B; riduzione o soppressione di riferimenti errati per tartrato di calcio, bentonite e altre sostanze.
Adeguamento alle risoluzioni OIV e introduzione di nuovi enzimi
L’elenco degli enzimi è ampliato e armonizzato con il codice delle pratiche enologiche dell’OIV, includendo arabinanasi, beta-glucanasi (β1-3, β1-6) e glucosidasi. Vengono aggiornate le schede OIV richiamate per varie voci e inserita la distinzione tra attività enzimatiche principali e secondarie nelle preparazioni enzimatiche.
Modifiche su chitosano, tartrato di calcio e altri composti
Il chitosano viene allineato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, consentendone l’ottenimento anche da Agaricus bisporus oltre che da Aspergillus niger. Per il tartrato di calcio è soppresso il riferimento all’additivo alimentare E 354 nella voce 6.2, per evitare confusione tra forme chimiche diverse. Sono inoltre corretti riferimenti OIV e numeri di scheda per tannini, carboidrati, fermentazione e stabilizzazione.
Aggiornamenti su acidificazione, disacidificazione e trattamento elettromembranario
Si precisano le condizioni e i limiti delle pratiche di acidificazione/disacidificazione, anche tramite scambiatori di cationi e trattamento elettromembranario. Per l’acido tartarico in disacidificazione, l’appendice 1 è modificata: l’uso resta limitato ai prodotti provenienti da varietà Elbling e Riesling ottenuti da uve raccolte in Germania nella zona viticola A.
Modifiche alla disciplina dei vini bianchi IGP ad alto tenore zuccherino e dell’anidride solforosa
Nell’allegato I, parte B, sono aggiornati i nomi di alcuni vini francesi e sloveni; viene inoltre incluso il vino sloveno "vrhunsko vino ZGP — slamno vino (vino iz sušenega grozdja)" tra quelli per i quali il tenore massimo di anidride solforosa può essere portato a 400 mg/l.
Aggiornamenti sui vini liquorosi spagnoli e ciprioti
L’allegato III è modificato per adeguare le disposizioni sui vini liquorosi spagnoli alla definizione UE e alle specifiche dei vini a denominazione di origine protetta Condado de Huelva e Lebrija, nonché per aggiungere le varietà Garnacha roja e Mazuela. Viene anche inserita la denominazione cipriota "Κουμανδαρία (Commandaria)" negli elenchi pertinenti.
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