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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1888

Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio del 27 ottobre 2021 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Normativa europea32021R1888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i TAC e i contingenti per diversi stock del Mar Baltico nel 2022, sulla base dei pareri scientifici del CIEM e del piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Baltico. Per gli stock in condizioni particolarmente critiche introduce o mantiene misure correttive stringenti, incluse chiusure stagionali, limiti per la pesca ricreativa e divieti/limitazioni per la pesca mirata e per le catture accessorie. Contestualmente modifica il regolamento (UE) 2021/92 per adeguare alcune possibilità di pesca in altre acque, con disposizioni transitorie e retroattive limitate a specifiche campagne di pesca.

Stabilisce per il 2022 le possibilità di pesca (TAC, contingenti e condizioni collegate) per alcuni stock nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per talune possibilità di pesca in altre acque.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico. Si applica inoltre alla pesca ricreativa solo nei casi espressamente previsti dalle singole disposizioni (in particolare per merluzzo bianco e salmone). Il regolamento contiene anche modifiche puntuali al regolamento (UE) 2021/92 per stock e campagne di pesca in altre zone marittime (tra cui sgombro, busbana norvegese, capelin e autorizzazioni per navi venezuelane).

Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2022 nel Mar Baltico e modifiche al regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento fissa per il 2022 i TAC e i contingenti per diversi stock ittici del Mar Baltico, con una forte impronta conservativa per gli stock più compromessi. Il testo si fonda sui pareri scientifici del CIEM e sul quadro del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché sul piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Baltico istituito dal regolamento (UE) 2016/1139.

Contesto normativo e finalità

Il Consiglio richiama l’obbligo di stabilire le possibilità di pesca tenendo conto dei pareri scientifici, degli effetti biologici e socioeconomici e del principio di stabilità relativa. Per gli stock soggetti a piani pluriennali, i limiti devono essere fissati in conformità alle regole specifiche di tali piani. Nel caso del Mar Baltico, ciò comporta l’adozione di misure mirate al recupero degli stock sotto i valori biologici di riferimento e al raggiungimento, ove possibile, del rendimento massimo sostenibile.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, nei casi espressamente previsti, anche alla pesca ricreativa. Ai fini del testo rilevano le definizioni di sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa, oltre a quelle già contenute nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

Regime generale dei TAC e ripartizione delle quote

I TAC, i contingenti e le eventuali condizioni collegate sono fissati nell’allegato. La ripartizione delle possibilità di pesca tra Stati membri non incide sugli scambi di quote, sulle detrazioni e riassegnazioni, sugli sbarchi supplementari e sui meccanismi di flessibilità previsti dal diritto UE, né sulle detrazioni conseguenti alle norme di controllo.

Stock del Baltico: misure principali

Aringa del Baltico occidentale

Il CIEM ha espresso per il quarto anno consecutivo un parere di zero catture. Poiché la biomassa è ben al di sotto del valore limite di riferimento, il regolamento prevede un TAC specifico per sole catture accessorie, per evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Restano possibili la pesca scientifica conforme all’art. 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e alcune attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi.

Merluzzo bianco del Baltico orientale

Anche per questo stock il CIEM ha confermato un parere di zero catture e la biomassa resta sotto il Blim. Il regolamento mantiene il TAC molto basso per catture accessorie, insieme alle misure correttive già adottate: chiusure stagionali e divieto della pesca ricreativa nella principale zona di distribuzione.

Merluzzo bianco del Baltico occidentale

Il deterioramento dello stock è descritto come particolarmente grave. Il TAC è limitato alle catture accessorie inevitabili, con esenzione per la ricerca scientifica. La chiusura della pesca nel periodo della riproduzione è prorogata dal 15 gennaio al 31 marzo; per i pescherecci con draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione 22 e in acque meno profonde di 20 metri è prevista una deroga specifica. In materia di pesca ricreativa il regolamento riduce al minimo il numero di esemplari detenibili e sopprime l’esonero dalla chiusura riproduttiva.

Aringa del Baltico centrale

La biomassa è scesa sotto il valore di riferimento e si avvicina al Blim. Il regolamento fissa quindi le possibilità di pesca in linea con l’art. 5, par. 1, del regolamento (UE) 2016/1139.

Interazioni tra stock e gestione multispecifica

Il testo richiama le interdipendenze tra merluzzo bianco, passera di mare, spratto, aringa e salmone. In particolare, lo spratto è preda del merluzzo bianco e la passera di mare genera catture accessorie di merluzzo bianco; tali dinamiche vengono considerate nella fissazione dei TAC.

Salmone nel bacino principale e nelle sottodivisioni 22-31

Il parere CIEM evidenzia una situazione eterogenea degli stock fluviali. Nel bacino principale la pesca commerciale e ricreativa è sostanzialmente interrotta per proteggere gli stock deboli; restano però ammessi un TAC per catture accessorie e la pesca costiera nel Golfo di Botnia e nel Mare di Åland durante la migrazione estiva. Il regolamento vieta l’uso di palangari oltre le 4 miglia nautiche, limita la pesca ricreativa a un solo salmone marcato al giorno e impone che gli esemplari detenuti siano sbarcati interi. È inoltre ridotta la flessibilità intra-zona introdotta nel 2019.

Trota di mare

Il testo conserva il divieto di pesca oltre le 4 miglia nautiche e il limite del 3% sulle catture accessorie di trota di mare nella pesca del salmone, al fine di ridurre le dichiarazioni inesatte, specie per scambi impropri tra catture di salmone e trota di mare.

Flessibilità, controlli e dati

L’art. 11 coordina il regolamento con il regime generale dei TAC precauzionali e analitici del regolamento (CE) n. 847/96, limitando l’uso della flessibilità quando lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale dell’art. 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’art. 12 impone l’uso dei codici stock dell’allegato per la trasmissione dei dati di cattura e sbarco alla Commissione, in base al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Modifiche al regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento aggiorna vari allegati del regolamento (UE) 2021/92 per riflettere nuovi dati scientifici e intese con paesi terzi. Tra gli interventi principali vi sono:

  • l’adeguamento del TAC del merluzzo bianco in divisione 7d;
  • la revisione dei contingenti di sgombro nelle acque del Regno Unito e dell’Unione e nelle acque norvegesi;
  • l’aggiornamento del TAC della busbana norvegese con un TAC preliminare per il periodo 1º novembre 2021-31 dicembre 2021;
  • la modifica del TAC del capelin in Groenlandia, con periodo di pesca 15 ottobre 2021-15 aprile 2022;
  • una nota sulle autorizzazioni di pesca per navi venezuelane, che consente una prosecuzione temporanea delle attività fino a 3 mesi dopo la scadenza dell’autorizzazione, se è stato avviato il rinnovo e sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali e informativi.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º gennaio 2022, salvo diverse decorrenze per alcune modifiche dell’art. 13. Sono previste applicazioni retroattive limitate al 1º gennaio 2021 per alcune tabelle, al 12 ottobre 2021 per lo sgombro in determinate acque, al 15 ottobre 2021 per il capelin e al 1º novembre 2021 per la busbana norvegese. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2022 e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per determinate possibilità di pesca in altre acque (art. 1). Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo ove espressamente previsto, alla pesca ricreativa (art. 2). Richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce quelle di sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa (art. 3).

Fissazione di TAC, contingenti e condizioni collegate

I TAC, i contingenti e le eventuali condizioni funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato (art. 4). La ripartizione tra Stati membri non pregiudica scambi di quote, detrazioni e riassegnazioni, sbarchi supplementari, riporti/trasferimenti e altre detrazioni previste dai regolamenti (CE) n. 847/96 e n. 1224/2009, nonché dall’art. 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 5).

Deroghe all’obbligo di imputazione e stock con esenzione

L’art. 6 individua gli stock di specie non bersaglio che, rientrando nei limiti biologici di sicurezza di cui all’art. 15, par. 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono beneficiare della deroga dall’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente, come specificato nell’allegato.

Chiusure e deroghe per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco

L’art. 7 vieta la pesca con qualsiasi attrezzo dal 1º maggio al 31 agosto nelle sottodivisioni 25 e 26; dal 15 gennaio al 31 marzo nelle sottodivisioni 22 e 23; e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24. Sono previste deroghe per la ricerca scientifica (art. 25 reg. (UE) 2019/1241), per pescherecci <12 m con determinati attrezzi in acque poco profonde e, in alcune aree, per la pesca pelagica con maglie ≤45 mm e sbarchi sottoposti a cernita; nella sottodivisione 22, per le draghe per molluschi bivalvi in acque <20 m (art. 7, parr. 2-5).

Pesca ricreativa del merluzzo bianco

L’art. 8 limita la pesca ricreativa del merluzzo bianco a un solo esemplare per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro 6 miglia nautiche, salvo il divieto assoluto dal 15 gennaio al 31 marzo. È vietata la pesca ricreativa oltre le 6 miglia nella sottodivisione 24 e nelle sottodivisioni 25 e 26. Restano salve misure nazionali più rigorose.

Pesca ricreativa del salmone

L’art. 9 vieta la pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni 22-31, imponendo il rilascio immediato di ogni esemplare catturato. In deroga, è consentita la detenzione di un solo salmone marcato con taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno, con obbligo di sbarco intero di tutti gli esemplari detenuti. Ulteriore deroga: a nord della latitudine 59° 30′ N la pesca ricreativa del salmone è consentita dal 1º maggio al 31 agosto entro 4 miglia nautiche. Restano salve misure nazionali più rigorose.

Misure per trota di mare e salmone

L’art. 10 vieta dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022 la pesca della trota di mare oltre 4 miglia nautiche nelle sottodivisioni 22-32 e limita al 3% le catture accessorie di trota di mare nella pesca del salmone oltre 4 miglia nella sottodivisione 32. Vietata la pesca con palangari oltre le 4 miglia nelle sottodivisioni 22-31. Restano salve misure nazionali più rigorose.

Flessibilità annuale dei TAC

L’art. 11 disciplina il rapporto con il regolamento (CE) n. 847/96: salvo diversa previsione dell’allegato, l’art. 3 si applica ai TAC precauzionali e gli artt. 3, parr. 2-3, e 4 ai TAC analitici; tali disposizioni non si applicano se lo Stato membro utilizza la flessibilità interannuale dell’art. 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I considerando precisano inoltre l’intento di evitare un’eccessiva flessibilità e, per alcuni stock in condizioni critiche, richiamano impegni degli Stati membri a non usare la flessibilità interannuale nel 2022.

Trasmissione dei dati di cattura e sbarco

Ai sensi dell’art. 12, gli Stati membri devono utilizzare i codici degli stock indicati nell’allegato per trasmettere alla Commissione i dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati, in applicazione degli artt. 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Modifiche al regolamento (UE) 2021/92

L’art. 13 aggiorna diverse tabelle degli allegati IA, IB e V del regolamento (UE) 2021/92: merluzzo bianco in divisione CIEM 7d; sgombro nelle acque del Regno Unito e dell’Unione nelle zone 2a, 3 e 4; sgombro nelle acque norvegesi 2a e 4a; busbana norvegese e catture accessorie nella divisione 3a, zona 4 e 2a; altre specie in zona 4 e 6a a nord di 56°30′ N; capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14; e una nota per le autorizzazioni di pesca alle navi venezuelane, che consente una prosecuzione delle attività fino a 3 mesi dopo la scadenza dell’autorizzazione a condizione di avvio del rinnovo e adempimento degli obblighi contrattuali e informativi.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. Sono previste applicazioni retroattive o differite per alcune modifiche dell’art. 13: lettere a), b) ed e) dal 1º gennaio 2021; lettera c) dal 12 ottobre 2021; punto 2 dal 15 ottobre 2021 al 15 aprile 2022; lettera d) dal 1º novembre 2021 al 31 ottobre 2022 (art. 14).

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescaconservazione delle risorse ittichegestione dei totali ammissibili di catturepesca ricreativacontrolli e monitoraggio della pesca

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