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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1884

Regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo nei legumi secchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) del clorantraniliprolo nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, recependo una domanda di tolleranza all’importazione per i legumi secchi. La Commissione si fonda sul parere scientifico dell’EFSA, che ha ritenuto la modifica compatibile con la sicurezza dei consumatori. L’intervento modifica l’allegato III, parte A, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo nel regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare per i legumi secchi, e aggiorna l’allegato III, parte A.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda gli operatori della filiera alimentare e mangimistica, gli importatori e i controlli ufficiali sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. In concreto incide sui livelli massimi di residui del clorantraniliprolo nei prodotti elencati nell’allegato III, parte A, con rilievo particolare per i legumi secchi; non introduce un regime autonomo per altri settori e non disciplina prodotti fuori dall’ambito del regolamento 396/2005.

Modifica dei livelli massimi di residui di clorantraniliprolo nei legumi secchi

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è adeguare l’allegato III, parte A, per il clorantraniliprolo, alla luce di una domanda di tolleranza all’importazione relativa ai legumi secchi e del successivo esame scientifico dell’EFSA.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica dell’atto. Nei considerando si spiega che i LMR del clorantraniliprolo erano già fissati nell’allegato III, parte A, e che è stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, per ottenere una tolleranza all’importazione per gli usi del clorantraniliprolo sui legumi secchi negli Stati Uniti.

Procedura di valutazione

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato, che ha trasmesso la relazione di valutazione alla Commissione. Successivamente l’EFSA ha esaminato la domanda e la relazione, considerando i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha adottato un parere motivato pubblicato e trasmesso al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

Valutazione scientifica e conclusioni dell’EFSA

L’EFSA ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati risultavano rispettate. Sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste dell’LMR sono state considerate accettabili per la sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza e ha rilevato che l’esposizione lungo tutto l’arco della vita attraverso tutti i prodotti alimentari potenzialmente contenenti la sostanza non comporta il superamento della dose giornaliera ammissibile. Inoltre, in ragione del basso profilo di tossicità acuta, non è stato ritenuto necessario stabilire una dose acuta di riferimento.

Nuovi limiti massimi di residui

L’allegato del regolamento sostituisce la colonna relativa al clorantraniliprolo nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica riguarda un ampio numero di categorie di prodotti, tra cui frutta, ortaggi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè/caffè/infusi/cacao/carrube, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale.

Tra le principali voci modificate figurano, a titolo esemplificativo:

  • agrumi: 0,7 mg/kg;
  • frutta a guscio: 0,05 mg/kg;
  • pomacee: 0,5 mg/kg;
  • drupacee: 1 mg/kg;
  • uve, fragole, frutti di piante arbustive: 1 mg/kg;
  • mirtilli: 1,5 mg/kg;
  • melograni: 0,4 mg/kg;
  • patate: 0,02 mg/kg;
  • carote: 0,08 mg/kg;
  • pomodori e melanzane: 0,6 mg/kg;
  • peperoni: 1 mg/kg;
  • fagioli con baccello: 0,8 mg/kg;
  • piselli con baccello: 2 mg/kg;
  • sedani: 10 mg/kg;
  • cavoli a foglia: 20 mg/kg;
  • legumi secchi: 0,3 mg/kg;
  • semi oleaginosi selezionati: valori variabili, tra cui 2 mg/kg per semi di girasole e di colza, 0,05 mg/kg per semi di soia;
  • cereali: 0,02 mg/kg per la maggior parte dei cereali, 0,4 mg/kg per il riso;
  • luppolo: 40 mg/kg;
  • prodotti di origine animale: limiti specifici, con 0,2 mg/kg per varie carni e frattaglie di suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento, 0,05 mg/kg per il latte, 0,2 mg/kg per le uova e 0,05 mg/kg per il miele.

Per numerose altre voci, soprattutto quando il residuo è ritenuto trascurabile o non occorre un valore specifico, il regolamento richiama il limite di determinazione analitica, indicato come "0,01 (*1)".

Obblighi e effetti pratici per gli operatori

L’effetto pratico dell’atto è l’aggiornamento dei valori di conformità da utilizzare nei controlli ufficiali, nella gestione degli approvvigionamenti e nelle verifiche di immissione sul mercato. Per gli importatori di legumi secchi e per gli operatori della filiera agroalimentare, il nuovo LMR di 0,3 mg/kg consente di superare il precedente livello vigente, in funzione della tolleranza all’importazione valutata a livello UE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato III, parte A, della colonna relativa al clorantraniliprolo (DPX E-2Y45) con nuovi livelli massimi di residui per numerose categorie di prodotti di origine vegetale e animale. La modifica interessa sia prodotti agricoli specifici sia categorie ampie di alimenti, con l’indicazione, per molte voci, del limite di determinazione analitica contrassegnato da "(*1)".

LMR per i legumi secchi

Per la categoria "0300000 LEGUMI SECCHI" è fissato un LMR pari a 0,3 mg/kg, con riferimento a fagioli, lenticchie, piselli, lupini/semi di lupini e altri prodotti della categoria. Questa è la modifica centrale del regolamento, collegata alla tolleranza all’importazione richiesta per gli usi autorizzati negli Stati Uniti.

Base scientifica e valutazione del rischio

I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, la valutazione effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 e il parere motivato dell’EFSA. L’Autorità conclude che i dati richiesti sono completi e che la modifica è accettabile per i consumatori, senza superamento della dose giornaliera ammissibile e senza necessità di fissare una dose acuta di riferimento.

Conformità ai criteri dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005

La Commissione afferma che, sulla base del parere motivato dell’EFSA e degli altri fattori pertinenti, le modifiche proposte sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, che governa la fissazione e la modifica degli LMR.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitaricommercio internazionaleagricolturamangimi

Testo integrale

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