Regolamento (UE) 2021/1892
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1892 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1892 aggiorna i prezzi rappresentativi previsti dal regolamento (CE) n. 1484/95 per talune importazioni nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. L'intervento si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell'origine delle merci. La modifica è adottata dalla Commissione in attuazione della normativa OCM e del regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, con applicazione immediata dalla pubblicazione.
Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 limitatamente ai prezzi rappresentativi e alle cauzioni per talune importazioni nel settore delle uova e del pollame, nonché dell'ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti dei settori delle uova e del pollame e, per quanto qui rileva, all'ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e della cauzione connessa al regime dei dazi addizionali all'importazione. La modifica riguarda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 e incide sui valori applicabili a specifiche merci e origini, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione.
Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1892 interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. La Commissione motiva l'atto con il controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di aggiornare alcuni valori in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l'origine delle merci.
Base giuridica e contesto normativo
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il regolamento di esecuzione richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1484/95 quale disciplina di riferimento, da aggiornare tramite modifica dell'allegato relativo ai prezzi rappresentativi.
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riportata nel testo allegato riguarda una specifica voce tariffaria:
- codice NC 0207 14 10;
- descrizione: pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati;
- prezzo rappresentativo: 188,8 EUR/100 kg;
- cauzione di cui all'articolo 3: 36 EUR/100 kg;
- origine: BR.
Effetti pratici per gli operatori
La modifica incide sul calcolo dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, sulla disciplina dei dazi addizionali all'importazione applicabile a tali merci. Per gli operatori del settore import/export, ciò comporta l'adeguamento dei parametri economici utilizzati ai fini doganali per la specifica origine indicata nel testo allegato.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto produce effetti immediati ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. La tabella aggiornata fissa per il codice NC 0207 14 10, relativo a "pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", un prezzo rappresentativo di 188,8 EUR/100 kg e una cauzione di 36 EUR/100 kg per l'origine BR (Brasile).
Base giuridica e finalità dell'intervento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi ai dati di mercato aggiornati, in modo da riflettere le variazioni dei prezzi secondo l'origine e assicurare il corretto funzionamento del regime dei dazi addizionali all'importazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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