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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1900

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE di controllo all’importazione per taluni alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, in ragione di nuovi dati di rischio emersi da RASFF e dai controlli ufficiali degli Stati membri. Modifica gli elenchi dei prodotti e dei paesi interessati, innalza o riduce alcune frequenze di controllo, introduce condizioni speciali più rigorose per alcuni prodotti e aggiorna il modello di certificato ufficiale. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le partite già avviate o già soggette a controlli prima delle nuove prescrizioni.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sui controlli ufficiali rafforzati e sulle misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di determinate merci di origine non animale provenienti da paesi terzi, aggiornando elenchi, frequenze di controllo e modello di certificato ufficiale.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, sia soggetti a controlli ufficiali rafforzati ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo (allegato I), sia soggetti a condizioni speciali per l’ingresso (allegato II), sia soggetti a sospensione dell’ingresso (allegato II bis). Incide anche sulle partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono in misura superiore al 20 % prodotti elencati per rischio aflatossine, nonché sul modello di certificato ufficiale di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1793. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune nuove prescrizioni prevedono un periodo transitorio fino al 13 gennaio 2022 per specifiche partite provenienti da Etiopia e Sri Lanka.

Modifica del regime di controlli rafforzati e misure di emergenza per l’ingresso di determinate merci di origine non animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, che disciplina l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e le misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da paesi terzi. La modifica si giustifica, secondo i considerando, alla luce dei dati provenienti dal sistema RASFF e dai controlli ufficiali nazionali, che evidenziano nuovi o persistenti rischi per la salute umana legati in particolare a micotossine, Salmonella, residui di antiparassitari, ossido di etilene, pentaclorofenolo, diossine e coloranti non autorizzati.

Ambito e struttura del sistema di controllo

Il regolamento non istituisce ex novo un sistema autonomo, ma aggiorna il quadro del regolamento (UE) 2019/1793, incidendo su tre categorie di disciplina:

  • controlli ufficiali rafforzati ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo (allegato I);
  • condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione (allegato II);
  • sospensione dell’ingresso di taluni prodotti (allegato II bis).

L’intervento riguarda alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, con una particolare attenzione alle merci indicate per specifici rischi sanitari e ai prodotti costituiti da più ingredienti quando contengano, in misura superiore al 20 %, uno o più prodotti soggetti a rischio aflatossine.

Chiarimenti definitori e applicazione ai prodotti pluricomponente

L’articolo 1 modifica l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii, sostituendo il termine "alimenti composti" con "alimenti costituiti da due o più ingredienti". La finalità è evitare incertezze interpretative, poiché il lessico utilizzato nel regolamento 2019/1793 non coincide con quello di altri atti dell’Unione.

Viene inoltre introdotta all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), la definizione di "paese di origine", distinta in due ipotesi:

  • per merci esposte a micotossine, tossine vegetali o residui di antiparassitari, è il paese di origine, produzione, coltivazione o raccolta;
  • per merci soggette al rischio di Salmonella o ad altri rischi, è il paese in cui le merci sono prodotte, fabbricate o confezionate.

È altresì riformulato l’articolo 8, che chiarisce il regime dei prodotti costituiti da due o più ingredienti: se contengono prodotti riconducibili a una sola voce dell’allegato II, tabella 1, si applica la frequenza generale prevista per quella voce; se contengono prodotti ricadenti in più voci per lo stesso rischio, si applica la frequenza generale massima tra quelle pertinenti.

Aggiornamento periodico degli elenchi e periodo transitorio

L’articolo 12 è sostituito e stabilisce che la Commissione riesamini periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi degli allegati I, II e II bis, in modo da recepire nuove informazioni su rischio e non conformità.

L’articolo 14 introduce un regime transitorio limitato: l’ingresso nell’Unione di partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e di peperoni del genere Capsicum provenienti dallo Sri Lanka, non accompagnate dal nuovo certificato ufficiale né dai risultati di campionamento e analisi, resta ammesso fino al 13 gennaio 2022, purché tali partite siano già state soggette a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero secondo il regime previgente.

Rafforzamento e rimodulazione dei controlli ufficiali

L’allegato I viene integralmente sostituito e aggiorna molte voci in funzione del rischio rilevato. Tra gli interventi più rilevanti figurano:

  • limoni dalla Turchia e arachidi dal Brasile inseriti nell’allegato I, con controlli di identità e fisici al 20%;
  • aumento al 20% dei controlli per arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, nonché per peperoni dolci e peperoni del genere Capsicum dalla Turchia;
  • aumento al 50% per frutta del jack dalla Malaysia e peperoni del genere Capsicum dall’Uganda;
  • aumento al 20% per gombi dall’India, con ricerca anche di ossido di etilene;
  • aumento al 20% per arachidi dagli Stati Uniti a causa delle aflatossine;
  • aumento al 50% per semi di sesamo dal Sudan e per foglie di vite dalla Turchia;
  • riduzione al 20% per nocciole e prodotti a base di nocciole dalla Georgia;
  • soppressione della voce relativa ai pistacchi dagli Stati Uniti, poiché il livello di conformità è considerato soddisfacente.

L’allegato II viene anch’esso sostituito e conserva il regime delle condizioni speciali di ingresso per numerosi prodotti e paesi terzi. Sono previste, tra le altre, prescrizioni su arachidi, nocciole, noci del Brasile, spezie, prodotti a base di betel, semi di sesamo, peperoni, fichi secchi, foglie di vite e pitahaya, con frequenze di controllo differenziate in base al rischio (aflatossine, Salmonella, residui di antiparassitari, pentaclorofenolo e diossine, rodammina B).

Condizioni speciali per Etiopia e Sri Lanka

Per i semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e i peperoni del genere Capsicum provenienti dallo Sri Lanka, la Commissione constata un persistente e grave livello di non conformità. Per questo motivo, oltre ai controlli rafforzati, impone condizioni speciali di ingresso:

  • i semi di sesamo etiopi devono essere accompagnati da certificato ufficiale attestante l’assenza di Salmonella in 25 g, con allegati i risultati di campionamento e analisi;
  • i peperoni Capsicum dello Sri Lanka devono essere accompagnati da certificato ufficiale attestante che i campioni analizzati non superano i livelli massimi di aflatossine, con allegati i risultati di campionamento e analisi.

Coerentemente, le voci corrispondenti sono spostate dall’allegato I all’allegato II.

Modifiche puntuali a singole voci e allegati tecnici

Il regolamento introduce inoltre aggiustamenti puntuali per migliorare la coerenza delle voci tariffarie e delle descrizioni merceologiche, tra cui:

  • l’inserimento dei miscugli nelle voci relative alle arachidi altrimenti preparate o conservate;
  • l’allineamento della voce sulle nocciole della Georgia alle categorie già previste per Turchia e Azerbaigian;
  • l’aggiornamento di alcune frequenze o analiti da ricercare, come ossido di etilene, diafentiuron, formetanato, metrafenone, quinalfos, ditiocarbammati e procloraz, secondo le note in calce agli allegati.

Certificato ufficiale e modalità di compilazione

L’allegato IV è sostituito integralmente per armonizzare il modello di certificato ufficiale con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Le note di compilazione disciplinano in dettaglio:

  • i dati da riportare nella Parte I, tra cui speditore, destinatario, paese di origine, stabilimento di spedizione, luogo di destinazione, posto di controllo frontaliero, documenti di accompagnamento, temperatura, numero di contenitori/sigilli e descrizione della partita;
  • le informazioni della Parte II relative alla certificazione e alla firma del certificatore;
  • l’uso dell’IMSOC, il valore dei dizionari di dati elettronici e le modalità per i certificati non elettronici.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della nozione di alimenti composti e definizione di paese di origine

Sostituisce il riferimento agli "alimenti composti" con "alimenti costituiti da due o più ingredienti" nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii, e nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1793. Introduce all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), la definizione di "paese di origine", distinta a seconda che il rischio riguardi micotossine, tossine vegetali o residui di antiparassitari, oppure Salmonella o altri rischi.

Riesame periodico degli elenchi e periodo transitorio

Riformula l’articolo 12 prevedendo che la Commissione riesamini periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi di cui agli allegati I, II e II bis per tener conto di nuove informazioni su rischi e non conformità. Sostituisce l’articolo 14 introducendo un periodo di transizione: l’ingresso nell’Unione di partite di semi di sesamo dall’Etiopia e di peperoni del genere Capsicum dallo Sri Lanka non accompagnate da certificato ufficiale né dai risultati del campionamento e dell’analisi è ammesso fino al 13 gennaio 2022.

Rafforzamento, riduzione e rimodulazione dei controlli ufficiali

Aggiorna gli allegati I e II modificando numerose voci per prodotto/paese/rischio. Tra le principali misure: inserimento di limoni dalla Turchia e arachidi dal Brasile nell’allegato I con frequenza dei controlli di identità e fisici al 20%; aumento al 20% dei controlli per arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, nonché peperoni dolci e peperoni del genere Capsicum dalla Turchia; aumento al 50% per frutta del jack dalla Malaysia e peperoni del genere Capsicum dall’Uganda; aumento al 20% per i gombi dall’India con analisi anche per ossido di etilene; aumento al 20% per arachidi dagli Stati Uniti; aumento al 50% per semi di sesamo dal Sudan e foglie di vite dalla Turchia; riduzione al 20% per nocciole e prodotti ottenuti da nocciole dalla Georgia; soppressione della voce per pistacchi dagli Stati Uniti.

Condizioni speciali e spostamento di alcuni prodotti dall’allegato I all’allegato II

Per i semi di sesamo dall’Etiopia e i peperoni Capsicum dallo Sri Lanka introduce condizioni speciali: tutte le partite devono essere accompagnate da un certificato ufficiale che attesti, rispettivamente, assenza di Salmonella in 25 g e assenza di superamento dei livelli massimi di aflatossine, con allegati i risultati di campionamento e analisi. Di conseguenza, le relative voci sono soppresse dall’allegato I e inserite nell’allegato II. Analogamente, i peperoni Capsicum dallo Sri Lanka sono assoggettati all’allegato II oltre al controllo rafforzato.

Modifiche mirate di singole voci e prodotti coperti

Interviene su specifiche voci per ragioni di rischio: aggiunge i miscugli nelle voci relative alle arachidi nell’allegato II, tabella 1; amplia la voce delle nocciole della Georgia per includere gli stessi prodotti previsti per Turchia e Azerbaigian; inserisce i semi di sesamo dalla Nigeria nell’allegato I; mantiene o introduce controlli elevati su diverse merci come rapa dal Libano e dalla Siria per rodammina B, foglie di curry dall’India, miscele di spezie dal Pakistan, semi di cocomero dalla Sierra Leone e dalla Nigeria, fichi secchi e pistacchi dalla Turchia, foglie di coriandolo, basilico, menta e prezzemolo dal Vietnam, pitahaya dal Vietnam, tra le altre.

Aggiornamento del modello di certificato ufficiale

Sostituisce integralmente l’allegato IV per allineare il modello di certificato ufficiale e le note di compilazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e alle nuove prescrizioni in materia di certificazione. Il modello disciplina le informazioni da inserire in Parte I e Parte II, incluse quelle su speditore, paese di origine, posto di controllo frontaliero, documenti di accompagnamento, temperatura, mezzo di trasporto e certificazione sanitaria. Sono inoltre precisate le regole per la presentazione tramite IMSOC e per i certificati non elettronici.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialipolitica commercialesanità pubblicacertificazione sanitaria ufficiale

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