Regolamento (UE) 2021/1900
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE di controllo all’importazione per taluni alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, in ragione di nuovi dati di rischio emersi da RASFF e dai controlli ufficiali degli Stati membri. Modifica gli elenchi dei prodotti e dei paesi interessati, innalza o riduce alcune frequenze di controllo, introduce condizioni speciali più rigorose per alcuni prodotti e aggiorna il modello di certificato ufficiale. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le partite già avviate o già soggette a controlli prima delle nuove prescrizioni.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sui controlli ufficiali rafforzati e sulle misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di determinate merci di origine non animale provenienti da paesi terzi, aggiornando elenchi, frequenze di controllo e modello di certificato ufficiale.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, sia soggetti a controlli ufficiali rafforzati ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo (allegato I), sia soggetti a condizioni speciali per l’ingresso (allegato II), sia soggetti a sospensione dell’ingresso (allegato II bis). Incide anche sulle partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono in misura superiore al 20 % prodotti elencati per rischio aflatossine, nonché sul modello di certificato ufficiale di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1793. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune nuove prescrizioni prevedono un periodo transitorio fino al 13 gennaio 2022 per specifiche partite provenienti da Etiopia e Sri Lanka.
Modifica del regime di controlli rafforzati e misure di emergenza per l’ingresso di determinate merci di origine non animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, che disciplina l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e le misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da paesi terzi. La modifica si giustifica, secondo i considerando, alla luce dei dati provenienti dal sistema RASFF e dai controlli ufficiali nazionali, che evidenziano nuovi o persistenti rischi per la salute umana legati in particolare a micotossine, Salmonella, residui di antiparassitari, ossido di etilene, pentaclorofenolo, diossine e coloranti non autorizzati.
Ambito e struttura del sistema di controllo
Il regolamento non istituisce ex novo un sistema autonomo, ma aggiorna il quadro del regolamento (UE) 2019/1793, incidendo su tre categorie di disciplina:
- controlli ufficiali rafforzati ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo (allegato I);
- condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione (allegato II);
- sospensione dell’ingresso di taluni prodotti (allegato II bis).
L’intervento riguarda alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, con una particolare attenzione alle merci indicate per specifici rischi sanitari e ai prodotti costituiti da più ingredienti quando contengano, in misura superiore al 20 %, uno o più prodotti soggetti a rischio aflatossine.
Chiarimenti definitori e applicazione ai prodotti pluricomponente
L’articolo 1 modifica l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii, sostituendo il termine "alimenti composti" con "alimenti costituiti da due o più ingredienti". La finalità è evitare incertezze interpretative, poiché il lessico utilizzato nel regolamento 2019/1793 non coincide con quello di altri atti dell’Unione.
Viene inoltre introdotta all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), la definizione di "paese di origine", distinta in due ipotesi:
- per merci esposte a micotossine, tossine vegetali o residui di antiparassitari, è il paese di origine, produzione, coltivazione o raccolta;
- per merci soggette al rischio di Salmonella o ad altri rischi, è il paese in cui le merci sono prodotte, fabbricate o confezionate.
È altresì riformulato l’articolo 8, che chiarisce il regime dei prodotti costituiti da due o più ingredienti: se contengono prodotti riconducibili a una sola voce dell’allegato II, tabella 1, si applica la frequenza generale prevista per quella voce; se contengono prodotti ricadenti in più voci per lo stesso rischio, si applica la frequenza generale massima tra quelle pertinenti.
Aggiornamento periodico degli elenchi e periodo transitorio
L’articolo 12 è sostituito e stabilisce che la Commissione riesamini periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi degli allegati I, II e II bis, in modo da recepire nuove informazioni su rischio e non conformità.
L’articolo 14 introduce un regime transitorio limitato: l’ingresso nell’Unione di partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e di peperoni del genere Capsicum provenienti dallo Sri Lanka, non accompagnate dal nuovo certificato ufficiale né dai risultati di campionamento e analisi, resta ammesso fino al 13 gennaio 2022, purché tali partite siano già state soggette a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero secondo il regime previgente.
Rafforzamento e rimodulazione dei controlli ufficiali
L’allegato I viene integralmente sostituito e aggiorna molte voci in funzione del rischio rilevato. Tra gli interventi più rilevanti figurano:
- limoni dalla Turchia e arachidi dal Brasile inseriti nell’allegato I, con controlli di identità e fisici al 20%;
- aumento al 20% dei controlli per arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, nonché per peperoni dolci e peperoni del genere Capsicum dalla Turchia;
- aumento al 50% per frutta del jack dalla Malaysia e peperoni del genere Capsicum dall’Uganda;
- aumento al 20% per gombi dall’India, con ricerca anche di ossido di etilene;
- aumento al 20% per arachidi dagli Stati Uniti a causa delle aflatossine;
- aumento al 50% per semi di sesamo dal Sudan e per foglie di vite dalla Turchia;
- riduzione al 20% per nocciole e prodotti a base di nocciole dalla Georgia;
- soppressione della voce relativa ai pistacchi dagli Stati Uniti, poiché il livello di conformità è considerato soddisfacente.
L’allegato II viene anch’esso sostituito e conserva il regime delle condizioni speciali di ingresso per numerosi prodotti e paesi terzi. Sono previste, tra le altre, prescrizioni su arachidi, nocciole, noci del Brasile, spezie, prodotti a base di betel, semi di sesamo, peperoni, fichi secchi, foglie di vite e pitahaya, con frequenze di controllo differenziate in base al rischio (aflatossine, Salmonella, residui di antiparassitari, pentaclorofenolo e diossine, rodammina B).
Condizioni speciali per Etiopia e Sri Lanka
Per i semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e i peperoni del genere Capsicum provenienti dallo Sri Lanka, la Commissione constata un persistente e grave livello di non conformità. Per questo motivo, oltre ai controlli rafforzati, impone condizioni speciali di ingresso:
- i semi di sesamo etiopi devono essere accompagnati da certificato ufficiale attestante l’assenza di Salmonella in 25 g, con allegati i risultati di campionamento e analisi;
- i peperoni Capsicum dello Sri Lanka devono essere accompagnati da certificato ufficiale attestante che i campioni analizzati non superano i livelli massimi di aflatossine, con allegati i risultati di campionamento e analisi.
Coerentemente, le voci corrispondenti sono spostate dall’allegato I all’allegato II.
Modifiche puntuali a singole voci e allegati tecnici
Il regolamento introduce inoltre aggiustamenti puntuali per migliorare la coerenza delle voci tariffarie e delle descrizioni merceologiche, tra cui:
- l’inserimento dei miscugli nelle voci relative alle arachidi altrimenti preparate o conservate;
- l’allineamento della voce sulle nocciole della Georgia alle categorie già previste per Turchia e Azerbaigian;
- l’aggiornamento di alcune frequenze o analiti da ricercare, come ossido di etilene, diafentiuron, formetanato, metrafenone, quinalfos, ditiocarbammati e procloraz, secondo le note in calce agli allegati.
Certificato ufficiale e modalità di compilazione
L’allegato IV è sostituito integralmente per armonizzare il modello di certificato ufficiale con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Le note di compilazione disciplinano in dettaglio:
- i dati da riportare nella Parte I, tra cui speditore, destinatario, paese di origine, stabilimento di spedizione, luogo di destinazione, posto di controllo frontaliero, documenti di accompagnamento, temperatura, numero di contenitori/sigilli e descrizione della partita;
- le informazioni della Parte II relative alla certificazione e alla firma del certificatore;
- l’uso dell’IMSOC, il valore dei dizionari di dati elettronici e le modalità per i certificati non elettronici.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della nozione di alimenti composti e definizione di paese di origine
Sostituisce il riferimento agli "alimenti composti" con "alimenti costituiti da due o più ingredienti" nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii, e nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1793. Introduce all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), la definizione di "paese di origine", distinta a seconda che il rischio riguardi micotossine, tossine vegetali o residui di antiparassitari, oppure Salmonella o altri rischi.
Riesame periodico degli elenchi e periodo transitorio
Riformula l’articolo 12 prevedendo che la Commissione riesamini periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi di cui agli allegati I, II e II bis per tener conto di nuove informazioni su rischi e non conformità. Sostituisce l’articolo 14 introducendo un periodo di transizione: l’ingresso nell’Unione di partite di semi di sesamo dall’Etiopia e di peperoni del genere Capsicum dallo Sri Lanka non accompagnate da certificato ufficiale né dai risultati del campionamento e dell’analisi è ammesso fino al 13 gennaio 2022.
Rafforzamento, riduzione e rimodulazione dei controlli ufficiali
Aggiorna gli allegati I e II modificando numerose voci per prodotto/paese/rischio. Tra le principali misure: inserimento di limoni dalla Turchia e arachidi dal Brasile nell’allegato I con frequenza dei controlli di identità e fisici al 20%; aumento al 20% dei controlli per arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, nonché peperoni dolci e peperoni del genere Capsicum dalla Turchia; aumento al 50% per frutta del jack dalla Malaysia e peperoni del genere Capsicum dall’Uganda; aumento al 20% per i gombi dall’India con analisi anche per ossido di etilene; aumento al 20% per arachidi dagli Stati Uniti; aumento al 50% per semi di sesamo dal Sudan e foglie di vite dalla Turchia; riduzione al 20% per nocciole e prodotti ottenuti da nocciole dalla Georgia; soppressione della voce per pistacchi dagli Stati Uniti.
Condizioni speciali e spostamento di alcuni prodotti dall’allegato I all’allegato II
Per i semi di sesamo dall’Etiopia e i peperoni Capsicum dallo Sri Lanka introduce condizioni speciali: tutte le partite devono essere accompagnate da un certificato ufficiale che attesti, rispettivamente, assenza di Salmonella in 25 g e assenza di superamento dei livelli massimi di aflatossine, con allegati i risultati di campionamento e analisi. Di conseguenza, le relative voci sono soppresse dall’allegato I e inserite nell’allegato II. Analogamente, i peperoni Capsicum dallo Sri Lanka sono assoggettati all’allegato II oltre al controllo rafforzato.
Modifiche mirate di singole voci e prodotti coperti
Interviene su specifiche voci per ragioni di rischio: aggiunge i miscugli nelle voci relative alle arachidi nell’allegato II, tabella 1; amplia la voce delle nocciole della Georgia per includere gli stessi prodotti previsti per Turchia e Azerbaigian; inserisce i semi di sesamo dalla Nigeria nell’allegato I; mantiene o introduce controlli elevati su diverse merci come rapa dal Libano e dalla Siria per rodammina B, foglie di curry dall’India, miscele di spezie dal Pakistan, semi di cocomero dalla Sierra Leone e dalla Nigeria, fichi secchi e pistacchi dalla Turchia, foglie di coriandolo, basilico, menta e prezzemolo dal Vietnam, pitahaya dal Vietnam, tra le altre.
Aggiornamento del modello di certificato ufficiale
Sostituisce integralmente l’allegato IV per allineare il modello di certificato ufficiale e le note di compilazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e alle nuove prescrizioni in materia di certificazione. Il modello disciplina le informazioni da inserire in Parte I e Parte II, incluse quelle su speditore, paese di origine, posto di controllo frontaliero, documenti di accompagnamento, temperatura, mezzo di trasporto e certificazione sanitaria. Sono inoltre precisate le regole per la presentazione tramite IMSOC e per i certificati non elettronici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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