Cassazione Civile, Sentenza n. 37753/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro avvisi di pagamento per la TIA relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. Il ricorso per cassazione è articolato in sei motivi: 1) tardività del deposito della documentazione attestante la notifica della fattura prodromica per il 2008 e illegittimità del suo utilizzo in appello; 2) disconoscimento della conformità della copia fotostatica della fattura per il 2008 e contestazione della ritualità della notificazione; 3) carenza di motivazione dell'avviso di pagamento impugnato (mancanza di allegati e richiamo non valido a fatture precedenti); 4) dedotta indebita applicazione dell'IVA alla fattura in violazione della natura tributaria della TIA (richiamo a sentenza Corte Costituzionale n. 238/2009); 5) invalidità della notificazione eseguita tramite posta privata (Mail Express) e non tramite Poste Italiane; 6) pretesa efficacia di giudicato esterno in relazione a precedenti decisioni che avrebbero riconosciuto l'esenzione dalla TARSU per anni precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali per ciascun motivo: 1) infondatezza sulla tardività: i documenti depositati in primo grado restano acquisiti nel fascicolo d'ufficio e possono essere utilizzati in appello (richiamo all'art. 25 d.lgs. 546/1992 e giurisprudenza). 2) disconoscimento inefficace: la contestazione generica della conformità della copia fotostatica non è idonea; è richiesta dichiarazione chiara e circostanziata e il giudice può comunque valutare la copia anche per presunzioni (richiamo alla giurisprudenza su art. 2719 c.c.). 3) censura sulla motivazione inammissibile e/o preclusa per vizio di autosufficienza del ricorso in cassazione: la doglianza era un sindacato di merito e mancava l'indicazione testuale delle parti della motivazione contestata come richiesto dall'art. 366 c.p.c. 4) questione IVA non ammessa per carenza di autosufficienza del motivo in cassazione (mancato richiamo integrale del motivo in appello). 5) notificazione tramite posta privata: la CTR ha accertato che il notificante si era rivolto all'ufficio postale e che l'affidamento a corriere privato era avvenuto per decisione di Poste Italiane; tale modalità è valida quando resta responsabilità di Poste Italiane (richiamo a Cass. n. 9111/2012). Il motivo in cassazione non indicava i fatti decisivi necessari per contrastare tale accertamento. 6) giudicato esterno: infondatezza poiché manca identità degli accertamenti di fatto tra le controversie (le condizioni di inutilizzabilità dell'immobile sono fattuali e variabili per ciascun periodo d'imposta); la cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale. Nessuna pronuncia sulle spese; soccombente tenuta al versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 (art.13 comma 1 quater, modifiche L. n.228/2012).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione sono inquadrati nei vizi di motivazione e di violazione di norme di diritto; la Corte valuta la loro ammissibilità e fondatezza alla luce delle regole di autosufficienza e del sindacato di legittimità.
art. 25 d.lgs. n. 546/1992
I fascicoli e la documentazione di parte versati in primo grado restano acquisiti definitivamente nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato, per cui documenti depositati tardivamente in primo grado possono comunque essere utilizzati in appello.
art. 2719 c.c. (richiamato nel testo come principio relativo al disconoscimento)
La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale richiede una dichiarazione chiara e specifica; tuttavia tale disconoscimento non preclude al giudice di valutare la copia anche con mezzi di prova alternativi e presunzioni.
art. 3 legge n. 241/1990
Rilevato nel quadro delle norme sul procedimento amministrativo e motivazione degli atti; la Corte richiama il principio generale della motivazione degli atti amministrativi in relazione al vizio di motivazione delle pretese tributarie.
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
In tema di motivazione per relationem, è necessario che gli atti richiamati dalla motivazione siano allegati se non sono già integralmente noti al contribuente; la Corte richiama i limiti di tale riferimento per valutare la motivazione dell'avviso.
art. 32, comma 1 e art. 58, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Norme processuali tributarie citate in relazione ai termini per la costituzione della concessionaria e alla produzione di documenti; la Corte ricorda i termini perentori e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
d.lgs. n. 261/1999 (art. 4 richiamato nel testo e d.lgs. n. 22/1997 richiamato)
Norme in tema di servizi postali e responsabilità del recapito; la giurisprudenza consente che la notifica sia valida se l'ufficio postale ha affidato il recapito a un'agenzia privata per propria determinazione, restando la responsabilità di Poste Italiane.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Norma sulla TARSU e sulle esenzioni; la Corte valuta la non estensibilità automatica di un accertamento su periodi diversi senza identità del fatto accertato.
art. 2909 c.c.
Richiamato in riferimento all'efficacia del giudicato e ai limiti del giudicato esterno tra cause diverse; la Corte sottolinea che la semplice cessazione della materia del contendere non disciplina il giudicato sostanziale.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato rispetto alle formalità di attestazione del passaggio in giudicato; la Corte osserva l'importanza della certificazione e che la sua mancanza non si supera con la mancata contestazione di controparte.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater (modificato dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Documenti depositati in primo grado vengono acquisiti nel fascicolo d'ufficio e possono essere utilizzati in appello: non basta sostenere tardività se risultano nel fascicolo processuale.
- Il disconoscimento di copie fotostatiche richiede contestazioni chiare e circostanziate; in loro assenza il giudice può valutare la copia anche con presunzioni e altri mezzi di prova (art. 2719 c.c.).
- La motivazione per relationem degli atti tributari è legittima solo se gli atti richiamati sono già integrale e legalmente noti al contribuente; in cassazione va rispettato il principio di autosufficienza (riportare testualmente le parti di motivazione contestate).
- La notifica fatta tramite agenzia privata può essere valida se il servizio è stato affidato dall'ufficio postale a un corriere privato mantenendo la responsabilità di Poste Italiane; chi contesta deve indicare fatti decisivi contrari.
- L'efficacia del giudicato esterno è limitata: occorre identità dell'accertamento di fatto e di diritto su un punto fondamentale comune alle cause; vicende fattuali variabili per periodo d'imposta (es. inutilizzabilità dell'immobile) non producono automaticamente efficacia preclusiva su altri periodi.
- In cassazione i motivi nuovi o formulati in termini generici che sollecitano un sindacato di merito sono inammissibili; è necessario rispettare i requisiti di autosufficienza e specificità delle doglianze.
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