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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1530

Regolamento (UE) 2020/1530 del parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2020 che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica

Normativa europea32020R1530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via mirata sulla direttiva (UE) 2016/798 per garantire che, dopo la fine del periodo di transizione legato alla Brexit, il collegamento fisso sotto la Manica continui a essere gestito da un’unica autorità competente in materia di sicurezza. A tal fine introduce una base giuridica per il riconoscimento di un’autorità specifica preposta alla sicurezza istituita in forza di un accordo internazionale con il Regno Unito. Viene inoltre attribuita alla Corte di giustizia competenza pregiudiziale sulle questioni di interpretazione del diritto dell’Unione che possano emergere nell’ambito dell’arbitrato previsto dall’accordo internazionale.

Modifica la direttiva (UE) 2016/798 per consentire la prosecuzione di un regime unico di sicurezza ferroviaria per il collegamento fisso sotto la Manica dopo la fine del periodo di transizione Brexit.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in particolare alla Francia, e al collegamento fisso sotto la Manica tra Francia e Regno Unito. Riguarda l’organizzazione delle autorità di sicurezza ferroviaria per un’infrastruttura in parte situata in uno Stato membro e in parte in un paese terzo, nonché i rapporti con un accordo internazionale concluso o autorizzato dall’Unione. Non disciplina in generale tutta la rete ferroviaria, ma solo il caso specifico dell’opera di ingegneria transfrontaliera sotto la Manica e i poteri della relativa autorità specifica preposta alla sicurezza.

Modifica della direttiva (UE) 2016/798 per il collegamento fisso sotto la Manica

Il regolamento è adottato per garantire la continuità di un regime unico di sicurezza ferroviaria sul collegamento fisso sotto la Manica dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito. Il legislatore dell’Unione rileva che, venendo meno la qualificazione della commissione intergovernativa come autorità nazionale preposta alla sicurezza per la parte del collegamento soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, occorre una base giuridica specifica per preservare l’esercizio sicuro ed efficiente dell’infrastruttura.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che, ai sensi della direttiva (UE) 2016/798, ciascuno Stato membro deve istituire un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, ma possono esservi anche organismi comuni a più Stati membri. Per il collegamento sotto la Manica, il trattato di Canterbury del 1986 ha istituito la commissione intergovernativa, incaricata di vigilare sulla costruzione e sull’esercizio del collegamento. Fino alla fine del periodo di transizione, tale commissione è l’autorità nazionale preposta alla sicurezza; dopo tale data, invece, essa diventa un organismo creato da un accordo internazionale tra uno Stato membro e un paese terzo e, salvo diversa previsione, non può più operare come autorità dell’Unione per la parte britannica dell’infrastruttura. Per questo il regolamento si collega alla decisione (UE) 2020/1531, che autorizza la Francia a negoziare e concludere un accordo internazionale integrativo del trattato di Canterbury.

Modifiche alla nozione di autorità nazionale preposta alla sicurezza

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 3, punto 7, della direttiva 2016/798. La nuova definizione comprende tre ipotesi:

  • l’organismo nazionale cui sono attribuiti i compiti di sicurezza ferroviaria;
  • un organismo comune a più Stati membri, per garantire un regime di sicurezza unificato;
  • un organismo cui uno Stato membro e un paese terzo assegnano tali compiti, purché l’Unione abbia concluso un accordo con il paese terzo oppure lo Stato membro abbia concluso l’accordo sulla base di un’autorizzazione dell’Unione.

Questa estensione consente di ricondurre nel perimetro della direttiva una struttura di governance binazionale o con paese terzo, purché fondata su un adeguato accordo internazionale.

Autorità specifica preposta alla sicurezza per opere situate in uno Stato membro e in un paese terzo

L’articolo 1, punto 2, aggiunge all’articolo 16 della direttiva due nuovi paragrafi. Il nuovo paragrafo 4 consente, per un’unica opera di ingegneria situata in parte in uno Stato membro e in parte in un paese terzo, la designazione di un’“autorità specifica preposta alla sicurezza” competente per l’opera stessa e per gli altri elementi dell’infrastruttura ferroviaria ad essa collegati.

Tale designazione è subordinata a due condizioni principali:

  • deve essere conforme all’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva;
  • deve fondarsi su un accordo internazionale concluso dall’Unione o da essa autorizzato.

Il testo precisa inoltre che, in conformità di tale accordo internazionale, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza può temporaneamente assumere la competenza per la parte dell’opera situata nello Stato membro interessato.

Garanzie di applicazione del diritto dell’Unione

Sempre nel nuovo paragrafo 4 dell’articolo 16, lo Stato membro interessato è tenuto ad adottare tutte le misure a sua disposizione nell’ambito dell’accordo internazionale per garantire che l’autorità specifica preposta alla sicurezza rispetti il diritto dell’Unione. Se necessario per motivi di sicurezza ferroviaria, lo Stato membro deve senza ritardo attivare il meccanismo previsto dall’accordo che consente alla propria autorità nazionale preposta alla sicurezza di assumere la competenza esclusiva sulla parte dell’opera situata nel suo territorio.

La logica del regolamento è quindi quella di mantenere un’unica governance tecnica dell’infrastruttura, ma con una clausola di salvaguardia che consenta al diritto dell’Unione di prevalere in caso di criticità o di inadempienza.

Ruolo della Corte di giustizia nelle controversie

Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 16 affronta il profilo contenzioso. Se una controversia sottoposta ad arbitrato secondo l’accordo internazionale solleva una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, il collegio arbitrale può chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale. Alla procedura si applicano mutatis mutandis le regole dell’articolo 267 TFUE.

È prevista anche una conseguenza pratica importante: se il collegio arbitrale non rispetta la sentenza della Corte di giustizia, lo Stato membro interessato deve senza ritardo avvalersi del diritto previsto dall’accordo internazionale per far assumere alla propria autorità nazionale la competenza esclusiva sulla parte dell’infrastruttura situata nel suo territorio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di autorità nazionale preposta alla sicurezza

L’articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798 è sostituito per includere, oltre all’organismo nazionale e all’organismo comune a più Stati membri, anche l’organismo a cui uno Stato membro e un paese terzo assegnano compiti di sicurezza ferroviaria per garantire un regime di sicurezza unificato, a condizione che esista un accordo dell’Unione con il paese terzo o un accordo concluso dallo Stato membro con autorizzazione dell’Unione.

Autorità specifica preposta alla sicurezza per infrastrutture transfrontaliere

All’articolo 16 è inserito un nuovo paragrafo 4, che consente a uno Stato membro di designare, per un’unica opera di ingegneria situata in parte in uno Stato membro e in parte in un paese terzo, un’autorità specifica preposta alla sicurezza competente per tale opera e per gli elementi infrastrutturali collegati, in conformità dell’articolo 3, punto 7, lettera c), e di un accordo internazionale concluso o autorizzato dall’Unione.

Obbligo dello Stato membro di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione

Nel contesto dell’accordo internazionale, lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure a sua disposizione per assicurare che l’autorità specifica preposta alla sicurezza rispetti il diritto dell’Unione. Se necessario per motivi di sicurezza ferroviaria, deve avvalersi senza ritardo del diritto conferito dall’accordo internazionale per far assumere all’autorità nazionale preposta alla sicurezza la competenza esclusiva sulla parte dell’opera situata nel suo territorio.

Competenza pregiudiziale della Corte di giustizia

Se una controversia sottoposta ad arbitrato in base all’accordo internazionale solleva una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su richiesta del collegio arbitrale. La procedura si applica mutatis mutandis secondo le regole dell’articolo 267 TFUE. Se il collegio arbitrale non rispetta la sentenza della Corte, lo Stato membro deve senza ritardo riattivare la competenza esclusiva della propria autorità nazionale per la parte dell’infrastruttura situata nel suo territorio.

Entrata in vigore immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviarisicurezza ferroviariadiritto istituzionale dell'uerapporti con paesi terzicooperazione internazionale

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