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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1527

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1527 della Commissione del 21 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» (IGP)]

Normativa europea32020R1527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» nel registro delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta. La Commissione constata che la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’iscrizione produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» come IGP per un olio d’oliva.

Ambito di applicazione

Si applica al nome «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» e, più in generale, ai prodotti agricoli e alimentari rientranti nel regime delle indicazioni geografiche protette istituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’effetto è territoriale in tutta l’Unione europea, poiché il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; riguarda specificamente un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non introduce esclusioni particolari oltre a quelle implicite nel regime generale delle IGP.

Registrazione di «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1527 della Commissione attua la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Spagna, la Commissione dispone l’iscrizione del nome «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Base giuridica e iter procedurale

La decisione è adottata sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. È inoltre evidenziato che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, il nome doveva essere registrato.

Effetti della registrazione

Con l’articolo 1 il nome «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» è registrato come indicazione geografica protetta. La denominazione è ricondotta alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regime di qualità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro il nome «Aceite de Ibiza»/«Oli d’Eivissa» come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione è adottata in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda spagnola era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, rendendo dovuta la registrazione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agroalimentaridenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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