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Legge

L.R. Marche 1/2005

Statuto della Regione Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 1/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Definisce l’assetto istituzionale, i principi fondamentali, la forma di governo, l’organizzazione del Consiglio e della Giunta, la programmazione, le finanze, la partecipazione popolare e gli istituti di garanzia della Regione Marche. È lo Statuto regionale vigente, con numerose modifiche successive, e disciplina anche regimi transitori e prorogatio degli organi.

Statuto della Regione Marche

Statuto della Regione Marche

Lo Statuto disciplina l’ordinamento fondamentale della Regione Marche, i suoi principi ispiratori, la forma di governo, le competenze degli organi regionali, i rapporti con le autonomie locali, la partecipazione popolare e gli istituti di garanzia. Si applica esclusivamente nel territorio marchigiano e costituisce la cornice generale entro cui operano leggi, regolamenti e atti regionali.

Principi fondamentali e identità della Regione

La Regione Marche è qualificata come Regione autonoma entro l’unità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione europea. Il testo afferma il rispetto della Costituzione, dei diritti fondamentali della persona, del pluralismo, della libertà, della pace e della solidarietà intergenerazionale.

La Regione è composta dai Comuni, dalle Unioni Montane, dalle Unioni di Comuni e dalle Province presenti nel territorio marchigiano; il capoluogo è Ancona, ma gli organi regionali possono riunirsi anche in sedi diverse. Stemma e gonfalone sono demandati alla legge regionale.

Europa, autonomie, uguaglianza e sviluppo sociale

Lo Statuto colloca l’azione regionale nel quadro della Costituzione e del diritto dell’Unione europea, promuovendo collaborazione con le altre Regioni d’Europa e partecipazione al processo di integrazione europea. La Regione favorisce accordi e intese con altre Regioni e riconosce il carattere policentrico della società marchigiana, valorizzando autonomie locali, funzionali e sociali.

È affermato il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, con ampia partecipazione delle forze sociali all’attività legislativa e amministrativa e sostegno all’iniziativa dei cittadini singoli e associati.

In materia di uguaglianza, la Regione ripudia ogni discriminazione, dedica attenzione ai giovani e alle persone in disagio, valorizza la differenza di genere e impone alle leggi regionali di garantire parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e agli incarichi di nomina.

Sul piano socio-economico, la Regione si impegna a favorire il diritto al lavoro, la piena occupazione, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la formazione permanente e l’inserimento delle persone disabili. Riconosce il ruolo dell’impresa e della libertà di iniziativa economica entro i limiti dell’utilità sociale, della sicurezza, dell’ambiente e della dignità umana, promuovendo responsabilità sociale d’impresa, cooperazione e sviluppo equilibrato, sostenibile e solidale. Tutela anche consumatori, emigrati marchigiani e loro discendenti, famiglia, giovani coppie e nuclei fragili, infanzia, adolescenza, aree montane e interne.

Salute, ambiente, cultura, istruzione e sport

La Regione rende effettivo il diritto alla salute e adotta misure per maternità, infanzia, anziani e persone con disabilità. Pianifica interventi contro l’inquinamento e per la salubrità dell’ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e la qualità della vita.

Lo Statuto tutela ambiente, paesaggio, natura, biodiversità ed ecosistemi, riconoscendoli come beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda il patrimonio faunistico e promuove il rispetto degli animali, rinviando alla legge regionale la disciplina dei modi e delle forme di tutela.

La Regione promuove attività culturali, patrimonio storico-artistico-archeologico, diritto allo studio e formazione permanente, nonché cultura, ricerca scientifica e tecnologica. Favorisce inoltre la diffusione dello sport e politiche per lo sport per tutti.

Forma di governo regionale

Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il sistema elettorale, le ineleggibilità e incompatibilità sono rimessi alla legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica.

Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto insieme al Consiglio. Nella prima seduta illustra il programma di governo e presenta gli assessori, indicando il Vicepresidente. Gli assessori possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio regionale, con garanzia di presenza di entrambi i sessi.

Il Presidente può sostituire Vicepresidente e assessori previa comunicazione al Consiglio. La sfiducia nei confronti degli assessori o del Presidente richiede mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, con termini di garanzia per la discussione e votazione a maggioranza assoluta; la sfiducia al Presidente comporta dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio. Anche impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie del Presidente, dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri e rimozione ex articolo 126 Cost. producono i medesimi effetti. Nei casi indicati, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente fino alla rielezione.

Consiglio regionale: composizione, organizzazione e autonomia

Il Consiglio regionale costituisce l’Assemblea legislativa della Regione Marche ed è organo della rappresentanza democratica. È composto da trenta consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale.

La prima seduta si svolge il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, con convocazione del Presidente uscente almeno cinque giorni prima. La seduta è presieduta provvisoriamente dal consigliere più votato; i due più giovani assumono le funzioni di segretari.

Nella prima seduta il Consiglio elegge, con votazioni segrete, il Presidente e l’Ufficio di presidenza, composto da due vicepresidenti e due segretari. Il Presidente e l’Ufficio di presidenza restano in carica per trenta mesi e possono essere revocati per gravi motivi con mozione qualificata. Decadono se cessano dal Gruppo consiliare di appartenenza, salvo ipotesi di decisione del Gruppo di provenienza, scioglimento o fusione del Gruppo.

Il Consiglio è autonomo sul piano funzionale, organizzativo, finanziario e contabile, dispone di patrimonio, struttura amministrativa e personale, approva il proprio bilancio e rendiconto e adotta regolamenti interni a maggioranza assoluta. I regolamenti disciplinano attribuzioni degli organi interni, convalida degli eletti, lavori consiliari, gruppi, commissioni, procedure legislative, garanzie delle minoranze e consultazione delle forze sociali.

Le sedute consiliari sono convocate dal Presidente secondo programmazione o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei consiglieri; sono pubbliche salvo eccezioni regolamentari e le deliberazioni richiedono la presenza della maggioranza dei componenti, salvo maggioranze qualificate.

Funzioni del Consiglio regionale

Il Consiglio esercita la potestà legislativa regionale e le funzioni di indirizzo e controllo sul governo regionale. Approva leggi e regolamenti regionali, compresi quelli di attuazione del diritto UE, delibera sulle proposte di legge alle Camere e sui referendum statali, approva intese e accordi con Regioni, Stati ed enti territoriali esteri, i documenti finanziari principali, i criteri dei tributi regionali, i principi dell’organizzazione amministrativa, l’istituzione di enti e agenzie, gli atti di programmazione, le nomine di propria competenza e gli atti relativi ai finanziamenti europei.

Svolge anche controllo sull’attuazione delle leggi, valutazione degli effetti delle politiche regionali, controllo sull’attuazione del programma di governo e verifica del buon andamento dell’amministrazione regionale e degli enti partecipati o vigilati. Per tali funzioni è previsto un Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, disciplinato dalla legge regionale e dal regolamento interno.

Commissioni consiliari e attività istruttoria

Il Consiglio istituisce commissioni permanenti, in numero non superiore a quattro, per l’esame referente delle proposte di legge e per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. Le commissioni devono rispecchiare, per quanto possibile, la composizione del Consiglio; quelle competenti in materia finanziaria esprimono pareri sugli atti con spesa.

Le commissioni eleggono un presidente e un vicepresidente e possono revocarli con maggioranza qualificata. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa previsione regolamentare. Presidente della Giunta e assessori partecipano senza voto ai lavori delle commissioni e possono formulare proposte e osservazioni; analoghi poteri spettano ai consiglieri non membri.

Le commissioni possono acquisire informazioni, atti e documenti, ascoltare soggetti esterni, svolgere indagini conoscitive e avvalersi delle strutture della Giunta. Il regolamento interno disciplina anche commissioni speciali e commissioni di inchiesta; queste ultime possono essere istituite su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri, sono presiedute da un esponente della minoranza e devono concludere entro la legislatura.

Presidente della Giunta, Giunta regionale e Sottosegretario

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, nomina e revoca gli assessori, attribuisce deleghe, dirige la politica di Giunta, promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum e sovrintende all’azione amministrativa regionale. Partecipa alle Conferenze Stato-Regioni e Unificata nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e può promuovere questioni di legittimità costituzionale e conflitti di attribuzione previa deliberazione della Giunta.

La Giunta è l’organo esecutivo ed è composta dal Presidente e da non più di sei assessori, compreso il Vicepresidente. Opera collegialmente e adotta un proprio regolamento interno. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con maggioranza dei presenti; le sedute non sono pubbliche salvo diversa decisione.

La Giunta attua il programma di governo, esercita la potestà regolamentare nei casi previsti dalla legge regionale, presenta bilancio e rendiconto, propone piani e programmi, nomina i rappresentanti regionali quando previsto, disciplina l’organizzazione amministrativa, vigila su enti e società regionali, delibera sulle liti, adotta indirizzi applicativi e svolge le ulteriori funzioni non attribuite ad altri organi. Nei confronti degli enti locali può esercitare potere sostitutivo per atti obbligatori, con disciplina legislativa e garanzie procedurali.

Lo Statuto prevede inoltre un Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, nominabile dal Presidente, che lo coadiuva, partecipa alle sedute della Giunta senza voto, può seguire specifiche questioni e rispondere a interrogazioni. La legge regionale determina la sua indennità; se è scelto tra i consiglieri, non riceve compensi aggiuntivi.

Prorogatio e continuità degli organi

Quando occorre procedere alla rielezione degli organi regionali, i poteri del Consiglio sono prorogati fino alla prima seduta del nuovo Consiglio e quelli del Presidente e della Giunta fino alla proclamazione del nuovo Presidente. In periodi particolari il Consiglio può operare solo per atti indifferibili e urgenti, mentre Presidente o Vicepresidente e Giunta esercitano la sola ordinaria amministrazione.

Il Presidente neoeletto esercita ordinaria amministrazione dalla proclamazione fino alla nomina della nuova Giunta. Le regole di prorogatio non si applicano nei casi di scioglimento derivanti dall’articolo 126 Cost.

Procedimento legislativo e regolamentare

L’iniziativa legislativa spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, al Consiglio delle autonomie locali, al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, ai consigli comunali, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane, ai consigli provinciali e a cinquemila elettori. La proposta deve essere articolata e corredata da relazione; per l’iniziativa popolare la legge regionale disciplina raccolta e autenticazione delle firme.

Le proposte di legge sono esaminate in commissione referente e poi approvate dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento interno disciplina i procedimenti urgenti e quelli soggetti a notifica alla Commissione UE.

Lo Statuto consente l’approvazione di testi unici per riordinare e coordinare la normativa regionale, con modifica o abrogazione solo espressa. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza, e i regolamenti sono approvati dal Consiglio salvo diversa previsione legislativa; alla Giunta e a ciascun consigliere spetta l’iniziativa regolamentare. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni e, salvo diversa previsione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo, salvo termine diverso e comunque non prima del giorno successivo alla pubblicazione. Lo Statuto richiama anche principi di qualità della normazione e di analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.

Rapporti con le autonomie locali

La Regione fonda i rapporti con gli enti locali su pari dignità, complementarità di funzioni e leale collaborazione. Prevede forme di confronto, raccordo e partecipazione degli enti locali alla propria attività e conferisce funzioni amministrative secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo permanente di consultazione con sede presso il Consiglio regionale, composto da trenta membri e disciplinato dalla legge regionale in modo da assicurare rappresentanza territoriale, elezione da una base di eletti locali e autonomia regolamentare e organizzativa. Esso esprime pareri su bilancio, programmazione economico-finanziaria, conferimento o modifica delle funzioni tra Regione ed enti locali, atti di pianificazione generale e settoriale, e presenta un rapporto annuale al Consiglio regionale.

Partecipazione popolare, petizioni e referendum

Lo Statuto valorizza informazione e partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e politiche e delle autonomie funzionali. La Regione può istituire organismi di partecipazione e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, organismo consultivo delle rappresentanze del mondo economico e del lavoro.

Cittadini, residenti, enti e associazioni possono presentare petizioni al Consiglio. Il referendum abrogativo può riguardare leggi regionali, regolamenti e atti amministrativi di interesse generale, su richiesta di ventimila elettori, due consigli provinciali o determinate aggregazioni di consigli comunali. L’abrogazione decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell’esito favorevole.

Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validi. Non può essere riproposto prima di cinque anni se respinto. È escluso nei dodici mesi precedenti la scadenza del Consiglio e nei sei mesi successivi alla sua elezione, e si svolge in un’unica tornata annuale.

Non sono sottoponibili a referendum abrogativo le norme statutarie, le disposizioni di rilievo statutario, i regolamenti interni, le leggi di bilancio e tributarie e gli atti dovuti in base a obblighi costituzionali, internazionali o comunitari. Il referendum consultivo è previsto per istituzione di nuovi Comuni e modifiche circoscrizionali o denominative, nonché per questioni generali di competenza regionale con deliberazione dei due terzi del Consiglio.

Attività amministrativa, enti regionali e personale

L’attività amministrativa regionale deve essere improntata a legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza, con semplificazione dei procedimenti, individuazione dei responsabili, termini di conclusione, integrazione funzionale, partecipazione procedimentale, motivazione degli atti, strumenti contrattuali e accesso ai documenti.

L’organizzazione amministrativa distingue tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Agli organi di governo spettano obiettivi e verifica dei risultati; ai dirigenti spettano gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria.

La Regione può istituire enti, aziende e agenzie per funzioni non direttamente svolgibili né conferibili agli enti locali. Questi operano secondo gli indirizzi della Giunta; la nomina degli amministratori spetta al Consiglio salvo diversa attribuzione legislativa. La Regione può partecipare a società di diritto privato di interesse regionale.

Il personale regionale è disciplinato dai principi costituzionali, dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il personale è ripartito in due ruoli, per Consiglio e Giunta, con possibilità di mobilità secondo legge regionale. Per funzioni di particolare complessità possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a esterni, nei limiti di legge.

Programmazione, finanze e bilancio

La Regione disciplina gli atti della programmazione generale e di settore, integrandoli con programmazione comunitaria, nazionale e locale. Gli enti locali e le organizzazioni sociali concorrono alla definizione degli obiettivi e alla loro attuazione.

Sul piano finanziario, la Regione ha autonomia finanziaria e dispone di tributi ed entrate propri, risorse statali ed europee, e risorse derivanti dal patrimonio e da altri beni e servizi regionali. Le funzioni conferite dallo Stato richiedono il previo trasferimento di beni e risorse.

La Regione disciplina con legge il proprio demanio e patrimonio. In materia di bilancio, la Giunta presenta le proposte di legge finanziaria e di bilancio entro il 31 ottobre; il Consiglio le approva entro il 31 dicembre, previo parere del Consiglio delle autonomie locali. La legge di bilancio non può istituire nuovi tributi o nuove spese. L’esercizio provvisorio può essere autorizzato per non più di quattro mesi. Rendiconto generale e assestamento sono approvati annualmente secondo la legge contabile.

Istituti regionali di garanzia

Lo Statuto istituisce il Difensore regionale, con sede presso il Consiglio, per tutelare diritti e interessi di cittadini, residenti e formazioni sociali nei confronti dell’amministrazione regionale. La legge disciplina elezione, funzioni e organizzazione, garantendone l’indipendenza.

È previsto anche il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con sede presso il Consiglio regionale, per la tutela dei diritti dei minori, nonché la Commissione per le pari opportunità per assicurare la parità tra donne e uomini. La Regione può inoltre istituire altri organismi indipendenti per efficienza e qualità dei servizi, e garantisce funzionamento e indipendenza del Comitato regionale per le comunicazioni.

Disposizioni finali e transitorie

Gli organi regionali già costituiti all’entrata in vigore dello Statuto restano in carica fino al termine della legislatura. La Regione deve adeguare la legislazione vigente allo Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Lo Statuto è soggetto a referendum secondo le norme costituzionali e regionali e, dopo la promulgazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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