Cassazione Civile, Ordinanza n. 05548/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione concessionaria di un impianto sportivo comunale aveva impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento con cui l'ente proprietario aveva disposto la decadenza/revoca della concessione e ordinato il rilascio dell'impianto, assumendo che la misura fosse illegittima perché il debito per canoni e pregresse occupazioni sarebbe venuto meno o sarebbe comunque stato rateizzato e perché il rapporto, di natura privatistica, avrebbe dovuto essere valutato dal giudice ordinario. La Corte di cassazione è stata investita con un unico motivo, formalmente prospettato come difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, per avere quest'ultimo deciso una controversia che, secondo la ricorrente, rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, anche per giudicato implicito interno sulla giurisdizione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non deducesse un vero vizio di giurisdizione, ma censure di merito e di legittimità sulla corretta applicazione delle regole sostanziali e processuali da parte del giudice amministrativo, estranee al sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c.; ha inoltre rilevato che la giurisdizione amministrativa non era stata contestata nei gradi di merito, con formazione di giudicato implicito sulla giurisdizione, e che non ricorreva alcun eccesso di potere giurisdizionale, trattandosi al più di errores in iudicando o in procedendo.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso integralmente la proposta di definizione accelerata: il motivo era volto sostanzialmente a contestare il merito della decisione del Consiglio di Stato e non i limiti esterni della sua giurisdizione; inoltre la questione di giurisdizione risultava preclusa dal giudicato implicito interno, non essendo stata mai contestata la giurisdizione del giudice amministrativo nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, oltre alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
"difetto assoluto di giurisdizione"; "eccesso di potere giurisdizionale"
il controllo delle Sezioni Unite riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale, non gli errores in iudicando o in procedendo
art. 362 c.p.c.
richiamato come base del ricorso per motivi di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta di definizione accelerata e per la trattazione del ricorso
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione e per le conclusioni del pubblico ministero
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una sanzione per lite temeraria
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nella tassonomia, ma non è oggetto di specifica applicazione nella decisione
Massime di principio
- Il sindacato delle Sezioni Unite sui vizi di giurisdizione delle decisioni del giudice speciale è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformare in motivo di giurisdizione una censura che riguarda l'erronea applicazione del diritto sostanziale o processuale da parte del giudice speciale.
- L'eccesso di potere giurisdizionale non è configurabile quando la doglianza investe errores in iudicando o in procedendo; esso presuppone invece l'estrinsecarsi del giudice oltre i confini della propria funzione giurisdizionale.
- Se la giurisdizione del giudice adito non è stata contestata nei gradi di merito, può formarsi un giudicato implicito interno sulla giurisdizione, che preclude la deduzione successiva del difetto di giurisdizione in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a contestare il merito della decisione impugnata, possono essere applicate le conseguenze economiche previste per l'impugnazione inammissibile, incluse le sanzioni per lite temeraria ove ritenute sussistenti.
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