Cassazione Civile, Sentenza n. 32552/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Licenziamento intimato il 30.12.2013 per giustificato motivo oggettivo a causa di presunta crisi economica e prolungata assenza per congedo straordinario del dipendente. In primo e secondo grado il lavoratore aveva ottenuto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per carenza di prova delle ragioni tecnico-organizzative poste a fondamento del recesso e per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione (obbligo di "repechage"). La Farmacia ha impugnato in Cassazione principalmente per profili processuali relativi alla notifica via PEC e al deposito telematico (mancata attestazione di conformità, firma digitale su file compresso, regole tecniche), nonché per questioni di merito sulla legittimità organizzativa del licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i documenti fossero stati comunque depositati sia in formato elettronico sia in formato cartaceo e che eventuali irregolarità formali (es. attestazione di conformità) fossero state sanate dal tempestivo deposito degli originali analogici, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Molte delle censure sollevate risultano nuove rispetto alla decisione impugnata o mirano a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Confermata quindi la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per difetto di prova delle ragioni organizzative; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 200,00 per esborsi e euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge) e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater.
Norme richiamate
legge n. 53 del 1994
Norme sulla notificazione a mezzo PEC e sulla procura alle liti; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancanza di attestazione fosse sanata dal deposito tempestivo degli originali cartacei
decreto ministeriale n. 44 del 2011
Regole tecniche per gli strumenti informatici nei procedimenti; le doglianze tecniche relative alle regole non sono state ritenute decisive, anche perché non erano state prospettate specificamente in appello
decreto-legge n. 179 del 2011
Riferimento normativo al processo telematico; utilizzato per inquadrare le problematiche di notifiche e depositi telematici
provvedimento del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia
Richiamato quale fonte tecnica sulle modalità di formazione e attestazione degli atti informatici; la Corte non ha ritenuto che eventuali carenze in detta regolamentazione abbiano viziato la decisione quando gli atti sono stati depositati anche in formato analogico
Codice civile
Principio del raggiungimento dello scopo della notificazione; applicato per ritenere valida la notificazione nonostante contestazioni formali quando la destinataria ha effettivamente avuto conoscenza
Codice di procedura civile
art. 112; artt. 366 e 369; art. 360 (1° comma, nn. 3, 4 e 5); art. 91
Art.112 in tema di notifiche e comunicazioni processuali; artt.366/369 sul principio di specificità dei motivi in cassazione (mancata specificazione ha reso inammissibili molte censure); art.360 indica i motivi di cassazione invocati; art.91 sulla liquidazione delle spese processuali
legge n. 604 del 1966
Disciplina dei licenziamenti individuali; la Corte ha richiamato il principio che il datore deve provare i presupposti tecnici, organizzativi e produttivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l'impossibilità di riadattamento del lavoratore
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Regime speciale per la trattazione dei ricorsi in Cassazione durante il periodo emergenziale: decisione in camera di consiglio senza intervento orale salvo richiesta; nel caso non è stata richiesta discussione orale
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto per il ricorso
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Principio secondo cui la mancanza dell'attestazione di conformità della procura notificata via PEC non comporta automaticamente nullità della notificazione se il ricorso e la procura sono tempestivamente depositati in originale analogico, essendo tale irregolarità sanabile
Massime di principio
- Le irregolarità formali nelle notifiche via PEC (es. attestazione di conformità mancante) possono essere sanate dal tempestivo deposito degli originali cartacei; non sempre comportano nullità della notificazione
- Il principio del "raggiungimento dello scopo" (art.156 c.p.c.) vale se la controparte ha effettiva conoscenza dell'atto: è cruciale dimostrare la tempestiva ricezione/informazione
- In Cassazione occorre la specificità delle censure (artt.366 e 369 c.p.c.); questioni nuove o non trattate nella decisione impugnata sono inammissibili
- Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che mirano al merito sono inammissibili salvo profili di diritto chiaramente configurabili
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo grava sul datore l'onere di provare concrete ragioni tecnico-organizzative e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repechage); la mera affermazione di crisi non è sufficiente
- Se la decisione impugnata è sostenuta da più ragioni autonome, la confutazione di una sola ragione non è sufficiente quando le altre ragioni, non censurate efficacemente, bastano a reggere la decisione
- Per limitare rischi processuali relativi a notifiche telematiche, è buona prassi notificare via PEC correttamente, depositare contestualmente copie cartacee e corredare gli atti di attestazioni di conformità e firme digitali conformi alle regole tecniche
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