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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32426/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPGI aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 936.571,00 per presunta omissione contributiva relativa a plurimi rapporti di collaborazione che l'Istituto qualificava come rapporti di lavoro giornalistico; ENAV contestava che le prestazioni non avessero natura giornalistica, mancando gli elementi di mediazione intellettuale e di elaborazione creativa richiesti per qualificare l'attività come giornalistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'INPGI, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva revocato il decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto che il giudizio di merito, secondo cui le collaborazioni non avevano i caratteri della mediazione intellettuale e dell'elaborazione creativa tipici dell'attività giornalistica, fosse motivato e non viziato in modo tale da essere sindacabile in sede di legittimità. L'INPGI è stata condannata alle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato dall'INPGI per dedurre vizio di motivazione e violazione del diritto al giudice terzo; la Corte ha ritenuto assente la "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" della motivazione contestata.

  • Codice di procedura civile

    art. 132, n. 4; art. 360, n. 5

    Art. 132, n.4 invocato per lamentare nullità della sentenza per mancanza/contraddittorietà della motivazione: la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali (es. SU 8053/2014) ritenendo la motivazione sufficiente. Art. 360, n.5 richiamato per ricordare l'irrilevanza del sindacato di merito sulle valutazioni di fatto salvo vizio motivazionale rilevante.

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito

    Ha consentito alla Corte di decidere in camera di consiglio senza trattazione orale, posto che nessuna parte ha richiesto l'udienza pubblica.

  • Legge n. 69 del 1963

    Richiamata in tema di definizione della professione giornalistica: la Corte osserva che la legge non definisce compiutamente l'attività giornalistica e che la sua definizione è stata sviluppata dalla giurisprudenza con criteri elastici (creatività, mediazione intellettuale, raccolta/selezione/elaborazione delle notizie).

  • Codice civile

    Riferimento normativo posto a corredo delle argomentazioni sulla figura professionale del giornalista/editorista; la Corte non ha rilevato applicazioni invalide della norma nel caso concreto.

  • Legge n. 663 del 1941

    Norme richiamate in relazione alla disciplina degli enti e attività editoriali; la Corte ha valutato che la giurisprudenza debba integrare il contenuto dell'attività giornalistica più che ricavarlo esclusivamente da queste disposizioni.

  • D.P.R. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente qualora dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione di una prestazione come lavoro giornalistico richiede la presenza di elementi di creatività e di mediazione intellettuale: raccolta, selezione, elaborazione e commento delle notizie con apporto soggettivo.
  • La mera attività di reperimento notizie, monitoraggio della stampa, redazione di comunicati o inserimento di contenuti può non essere sufficiente, se priva di apporto creativo e di autonomia intellettuale.
  • La valutazione sulla natura giornalistica è, in primo luogo, una valutazione di fatto del giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo il vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. o la nullità per manifesta mancanza/contraddittorietà della motivazione.
  • Nel dubbio interpretativo la giurisprudenza integra la nozione legislativa di attività giornalistica con criteri elastici e funzionali (destinatari indeterminati, strumento di diffusione, attualità e tempestività dell'informazione).
  • In controversie previdenziali relative a qualificazione del rapporto di lavoro, è fondamentale documentare e dimostrare l'effettivo contenuto creativo e la continuità/periodicità del servizio per ottenere il riconoscimento della qualifica giornalistica.
  • Le questioni procedurali (es. trattamento in camera di consiglio, contributo unificato, spese) seguono le ordinarie regole processuali e possono comportare condanne alle spese e oneri accessori per la parte soccombente.

Testo integrale

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