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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, con il quale l'ufficio ha ritenuto che il contribuente svolgesse abitualmente attività di commercio al dettaglio di autovetture usate e, in base a una percentuale di ricarico ricostruita tramite media ponderata tra prezzi di acquisto e prezzi di rivendita, ha determinato un maggior reddito d'impresa. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, dopo una precedente cassazione sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'ufficio, la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato il ricorso del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che la CTR si fosse limitata a formule generiche senza spiegare perché l'accertamento presuntivo fosse corretto e perché la prova contraria fosse inconsistente; 2) falsa applicazione della disciplina sul diritto di difesa del contribuente nelle verifiche, assumendo che la CTR avesse negato la violazione del diritto di assistenza da parte di un professionista durante l'attività della Guardia di Finanza; 3) falsa applicazione delle norme sull'accertamento presuntivo e sull'onere della prova, per avere la CTR ritenuto legittimo l'accertamento fondato solo sul confronto tra ricarichi medi senza considerare gli elementi favorevoli al contribuente; 4) erronea regolazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente, perché non rendeva percepibile il percorso logico seguito nella valutazione della legittimità dell'accertamento presuntivo e della prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che esso, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto e risultava comunque privo di specificità. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiama i presupposti e i limiti dell'accertamento del reddito d'impresa in via analitico-induttiva o induttiva; la Corte rileva che la sentenza impugnata non chiariva neppure quale metodologia fosse stata concretamente adottata dall'Ufficio.

  • art. 327 c.p.c.

    Nel precedente giudizio di legittimità la Corte aveva affermato che, ratione temporis, si applicava il termine annuale di impugnazione previsto dalla formulazione anteriore della norma.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla quando è solo apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende intellegibile il ragionamento decisorio.

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo di motivazione della decisione impone che il percorso argomentativo sia effettivamente conoscibile e non ridotto a formule generiche.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo accolto, essendo stata dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dei motivi poi dichiarati inammissibili o assorbiti, ma la Corte ne esclude l'esame nel merito per le ragioni processuali indicate.

  • art. 10 legge n. 212 del 2000

    È richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte rileva che la censura non coglie una statuizione di diritto della CTR.

  • art. 12, comma 2, legge n. 212 del 2000

    Riconosce al contribuente il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato durante la verifica; nel caso concreto la CTR non ha negato il diritto, ma solo ritenuto non provata l'asserita sua compressione.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato in relazione alla disciplina delle presunzioni semplici e al requisito di gravità, precisione e concordanza nell'accertamento induttivo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la CTR ha formulato affermazioni incongrue sul tema della prova contraria, ma l'esame del motivo è assorbito dall'accoglimento della censura di motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quarto motivo per la disciplina delle spese nel processo tributario.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente e la decisione è nulla quando il giudice si limita a formule di stile o enunciazioni generiche, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con il quadro probatorio e le difese delle parti.
  • In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, la sentenza deve distinguere chiaramente tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro, poiché i presupposti probatori e il regime delle presunzioni sono diversi.
  • Il giudice che ritenga legittimo un accertamento presuntivo deve dare conto, in modo specifico, degli elementi indiziari posti a base dell'atto e della valutazione delle deduzioni e della prova contraria offerte dal contribuente.
  • Una censura formalmente rubricata come violazione di legge è inammissibile quando in realtà mira a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario, la deduzione di violazioni del diritto di assistenza durante la verifica deve essere sorretta da specifica allegazione e prova del fatto storico dedotto, non bastando un richiamo assertivo a dichiarazioni di parte.
  • Se il motivo di ricorso fondato sulla nullità della motivazione è accolto, restano assorbite le censure che presuppongono comunque la validità della sentenza impugnata, come quelle sulla correttezza dell'accertamento e sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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