Sentenza del 22/05/2019 n. 13791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 4900/2015, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi ICI relativi agli anni 2003-2007. Gli avvisi si fondavano sulla rendita catastale di 38.743 euro, rettificata dall’Agenzia del territorio dopo una procedura Docfa e poi annullata con sentenza definitiva. Con il primo motivo il Comune sosteneva che il giudice avrebbe dovuto rideterminare l’imposta, anziché ritenere venuto meno il presupposto, valorizzando la difformità tra dichiarazione e situazione effettiva e la rendita proposta dalla società. Con il secondo denunciava la violazione dell’art. 1, commi 336 e 377, della legge n. 311/2004, sostenendo che l’annullamento impediva sia la correzione in autotutela sia la riemissione degli avvisi. La società eccepiva l’inammissibilità del primo motivo, anche per il divieto di censurare la motivazione in presenza di una doppia conforme, e chiedeva la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello confermava quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto e il Comune non aveva dimostrato la diversità dei presupposti fattuali delle due decisioni; lo ha comunque ritenuto infondato nel merito. Il giudice tributario non poteva sostituire alla rendita e al criterio indicati nell’avviso una rendita diversa, né fondare la pretesa su ragioni nuove; la richiesta di applicare la rendita Docfa era inoltre tardiva in appello ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. La rendita proposta dal contribuente, in ogni caso, non aveva efficacia retroattiva per le annualità in contestazione. Rigettato anche il secondo motivo. Respinta la domanda della società ex art. 96 c.p.c., non essendo provato un danno concreto ulteriore rispetto alle ordinarie spese. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e 15% per spese generali, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Decisione deliberata il 12 aprile 2019 e depositata il 22 maggio 2019.
Norme richiamate
Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado per le medesime ragioni inerenti questioni di fatto poste a base della decisione appellata può essere impugnata unicamente per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ma non anche per un vizio motivazionale riconducibile allo stesso articolo, n. 5
In caso di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, non è ammesso il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente deve indicare e dimostrare che le ragioni fattuali delle due decisioni sono diverse.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Il motivo di omesso esame o vizio motivazionale non supera il filtro della doppia conforme con una mera allegazione: occorre confrontare puntualmente le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità.
Art. 7 della legge n. 212/2000
la motivazione dell'avviso (di accertamento o di rettifica), presidiata dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa.
La motivazione deve rendere conoscibili presupposti e contenuto della pretesa e circoscrive le ragioni che l’ente impositore può sostenere in giudizio. La prova dell’idoneità del criterio applicato è questione distinta dalla motivazione dell’atto.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Il giudice tributario come si è detto non può sostituirsi nel potere impositivo del Comune applicando una rendita diversa da quella richiesta con l'avviso, richiesta peraltro introdotta tardivamente in appello e quindi inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, che recepisce il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. nel processo tributario.
In appello tributario non è consentito introdurre una nuova base della pretesa impositiva, né il giudice può sostituirsi all’ente scegliendo un diverso criterio di calcolo rispetto a quello indicato nell’avviso.
Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992
per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno d'imposizione.
Per determinare l’ICI si considera, in via generale, la rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposta. Le variazioni catastali operano normalmente dall’anno successivo alla loro annotazione, salve le eccezioni indicate dalla decisione, come correzioni di errori materiali o modifiche denunciate dal contribuente, efficaci dalla data della denuncia e non retroattivamente.
nel caso di specie non risulta provata la concreta ed effettiva esistenza di un danno diverso ed ulteriore rispetto alle ordinarie spese di lite
La condanna per responsabilità aggravata richiede la prova di un danno concreto e ulteriore rispetto alle ordinarie spese processuali; la sola proposizione del ricorso non basta.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.
Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e liquidate applicando i criteri del decreto ministeriale richiamato.
Massime di principio
- Se l’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri puntualmente la diversità delle ragioni fattuali delle due pronunce.
- La pretesa tributaria è delimitata dalla motivazione dell’avviso: l’ente non può sostituire in giudizio il criterio o i presupposti indicati nell’atto con una base impositiva diversa, e il giudice non può rideterminare autonomamente l’imposta su tale nuova base.
- Nel processo tributario d’appello non possono essere introdotte nuove ragioni o basi della pretesa in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
- La rendita catastale proposta con procedura Docfa non può essere applicata retroattivamente per annualità anteriori alla sua efficacia. In via generale rileva la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposizione; le eccezioni operano nei limiti indicati per correzioni di errori materiali o variazioni denunciate dal contribuente, senza retrodatazione anteriore alla denuncia.
- Per ottenere la condanna per lite temeraria occorre provare un danno concreto e ulteriore rispetto alle ordinarie spese di lite.
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