Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 637 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram, trasmesso in formato hash, e a imporne l’eventuale conservazione solo a fini probatori per 12 mesi. Il provvedimento è adottato nell’ambito della procedura urgente prevista per i casi di c.d. revenge porn e viene poi ratificato dal Garante.

Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di un provvedimento d'urgenza in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali. L'intervento si colloca nell'ambito della disciplina del c.d. revenge porn prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy.

Presupposti normativi e origine del procedimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. Viene evidenziato che l'art. 144-bis del Codice attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

La stessa norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salvo successiva ratifica.

Segnalazione e intervento d'urgenza

La persona interessata ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa richiamata, con determinazione n. 498 del 9 ottobre 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e comunicandole tempestivamente all'Autorità.

La determinazione è stata trasmessa al gestore delle piattaforme in data 9 ottobre 2024.

Ratifica finale

Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica sanzioni pecuniarie, ma esclusivamente misure inibitorie e prescrittive finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l'eventuale conservazione probatoria per il tempo strettamente necessario.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato la possibile diffusione, attraverso piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinate a rimanere private, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti di Facebook e Instagram. Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in tali casi entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Intervento urgente del dirigente competente

Con determinazione n. 498 del 9 ottobre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 17 ottobre 2024, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d'urgenza già adottato nei confronti delle due società.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoridiritti dell'interessatoblocco del trattamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.