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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13307 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato il diniego della definizione agevolata della lite pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. La controversia riguardava il recupero di un credito d’imposta di 15.428 euro, utilizzato in compensazione e disconosciuto dall’Ufficio a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa al 2004. Secondo l’Agenzia, la cartella emessa costituiva un atto di mera riscossione e non un atto impositivo, sicché la lite non era definibile. La società ha sostenuto invece che il disconoscimento del credito, effettuato senza un precedente avviso di accertamento o specifico atto di diniego, rappresentava il primo esercizio della pretesa impositiva e rendeva la controversia suscettibile di definizione agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando il diniego di definizione agevolata. Ha affermato che l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella, emesse dopo il controllo automatizzato o formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, possono costituire il primo atto con cui l’Amministrazione esercita una pretesa impositiva non conforme alla dichiarazione del contribuente. La lite era quindi definibile. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa per la definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte ha ritenuto applicabile la definizione alla controversia relativa al recupero del credito d’imposta.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16

    La norma disciplina la definizione delle liti fiscali pendenti. Secondo la Corte, rientra nella definizione anche la controversia avente a oggetto l’impugnazione di una cartella che costituisca il primo atto di esercizio della pretesa impositiva.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Il controllo della dichiarazione e il successivo recupero a tassazione possono sfociare in un atto che non è meramente esecutivo, quando l’Ufficio disconosce una posta o un credito indicato dal contribuente. In tale ipotesi, la cartella può rappresentare il primo atto impositivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    La disposizione, richiamata dalla ricorrente, riguarda i controlli automatizzati in materia IVA. Il principio valorizzato dalla Corte è analogo: il recupero derivante dal controllo può avere natura sostanzialmente impositiva quando modifica la posizione fiscale dichiarata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla definizione agevolata e sui controlli delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • Una cartella esattoriale non è necessariamente un atto di mera riscossione: se l’Amministrazione disconosce per la prima volta un credito, una deduzione o una posta dichiarata dal contribuente, la cartella può costituire il primo atto impositivo.
  • Per stabilire se una lite sia definibile occorre verificare il contenuto sostanziale dell’atto e non soltanto la sua forma: è decisivo accertare se l’Ufficio si sia limitato a riscuotere un importo già definito oppure abbia modificato per la prima volta la pretesa fiscale.
  • Il recupero di un credito d’imposta già indicato e utilizzato in compensazione può avere natura impositiva quando il disconoscimento avviene senza un precedente avviso di accertamento o atto autonomo di diniego.
  • Quando la cartella rappresenta il primo esercizio della pretesa tributaria, la controversia può rientrare nelle procedure di definizione agevolata delle liti, se sono rispettati anche gli ulteriori requisiti temporali e sostanziali previsti dalla normativa applicabile.
  • La qualificazione dell’atto deve essere valutata caso per caso, considerando la contestazione concreta, la motivazione dell’Ufficio e l’eventuale precedente esistenza di un atto impositivo.

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