Cassazione Penale, Ordinanza n. 36433/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. La Corte ha rilevato che le censure riproducevano quelle già proposte in appello, senza confutare puntualmente le ragioni per cui erano state respinte; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione territoriale, fondata sulla titolarità in capo all'imputato del contratto di locazione del villino nel quale erano stati rinvenuti beni di provenienza illecita e sull'assenza di valide spiegazioni contrarie, nonché sugli elementi da cui desumere la consapevolezza, o la concreta rappresentazione della possibilità, della provenienza illecita dei beni. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. e alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto la censura generica perché non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva applicato il minimo edittale per la pena base e aveva escluso che fossero state addotte ragioni sufficienti e specifiche per riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato privo di specificità, perché meramente ripetitivo delle censure d'appello e non rivolto a confutare puntualmente la motivazione impugnata; tale motivazione è stata ritenuta congrua sia quanto alla disponibilità dei beni sia quanto alla consapevolezza della loro possibile provenienza illecita. Il secondo motivo è stato ritenuto radicalmente generico, poiché non si confrontava con le ragioni della decisione sulla pena: applicazione del minimo edittale per la pena base e mancanza di specifiche ragioni a sostegno della prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta con qualsiasi elemento, anche con l’omessa o non attendibile spiegazione circa l’origine del possesso
La consapevolezza della provenienza illecita può essere provata mediante qualsiasi elemento, compresa l'omessa o inattendibile spiegazione dell'origine del possesso; ciò non inverte l'onere della prova, poiché l'indagine sulle modalità di acquisizione è richiesta dalla struttura della fattispecie.
si è illustrato, con argomentazioni scevre dai dedotti vizi, come l’invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non fosse supportato da sufficienti e specifiche ragioni a conforto della richiesta difensiva
La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche deve essere sostenuta da ragioni specifiche; la valutazione della sua mancanza può essere confermata quando la motivazione del giudice d'appello è adeguata e non viene specificamente confutata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce pedissequamente le censure d'appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni mediante le quali il giudice del gravame le ha respinte; contestazioni meramente assertive della correttezza della decisione non soddisfano l'onere di specificità.
- Nel delitto di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche dall'omessa o inattendibile spiegazione circa l'origine del possesso. Tale valutazione non deroga all'onere della prova, poiché la struttura della fattispecie impone di accertare le modalità acquisitive del bene ai fini della consapevolezza della sua provenienza illecita.
- La censura sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è generica se non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e non indica specifici elementi a sostegno della richiesta.
Come è indicizzato
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