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Legge

L.R. Piemonte 24/2001

"Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali".[1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 24/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione il trattamento economico dei consiglieri regionali, con particolare attenzione a indennità di fine mandato, assegno agli eredi in caso di decesso, anticipazioni e regime transitorio. Prevede abrogazioni della normativa previgente e autorizza spese per gli anni finanziari 2002 e 2003.

Trattamento indennitario e fine mandato dei consiglieri regionali

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

La legge regionale disciplina il sistema indennitario dei consiglieri regionali e, per i profili richiamati, dei membri della Giunta regionale. Regola in particolare l’indennità di fine mandato, l’assegno agli eredi in caso di decesso, la possibilità di anticipazione e alcune disposizioni transitorie connesse al passaggio dal previgente assetto normativo.

Indennità di fine mandato: beneficiari e criteri di calcolo

L’indennità di fine mandato spetta ai consiglieri che cessano dall’incarico per dimissioni, a quelli non rieletti nella legislatura successiva e a quelli che non si ripresentano candidati. In caso di annullamento dell’elezione, il consigliere ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione della disciplina contributiva richiamata.

L’importo è determinato sulla base dell’ultima mensilità dell’indennità di carica lorda percepita, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, entro il limite massimo complessivo di dieci anni, anche non consecutivi. Le frazioni di anno pari almeno a sei mesi e un giorno sono computate come anno intero; quelle inferiori non rilevano. Se il consigliere ha già percepito la liquidazione e viene nuovamente rieletto o riassume il mandato, al termine del nuovo mandato ha comunque diritto alla relativa indennità per gli anni del nuovo periodo, sempre nel limite complessivo dei dieci anni.

Assegno in caso di decesso

In caso di decesso del consigliere regionale, agli eredi è corrisposto un assegno una tantum pari all’indennità di fine mandato prevista per la cessazione ordinaria, aumentata di una mensilità aggiuntiva dell’indennità consiliare.

Anticipazione dell’indennità di fine mandato

Il consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e che abbia versato i contributi obbligatori previsti dalla disciplina richiamata può chiedere un’anticipazione sull’indennità di fine mandato. L’anticipazione non può superare il 75% di quanto maturato se il mandato cessasse alla data della richiesta.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale. Alla cessazione definitiva del mandato, l’importo dell’indennità di fine mandato viene calcolato secondo la disciplina generale e da esso si detraggono le somme già erogate a titolo di anticipazione.

Disposizioni transitorie e prima applicazione

La legge prevede una serie di misure transitorie per gli assegni già in corso e per i consiglieri interessati dal passaggio dalla normativa previgente.

Gli assegni degli ex consiglieri e degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della legge sono rideterminati tenendo conto della nuova disciplina, con riferimento all’indennità corrisposta ai consiglieri in carica dal 1° gennaio 2002.

Alcune disposizioni della normativa precedente continuano ad applicarsi solo ai consiglieri in carica o già cessati alla data di entrata in vigore della legge, con modifica del coefficiente di determinazione per le età da 55 a 59 anni, secondo i valori espressamente indicati.

In prima applicazione, ai consiglieri cessati dal mandato è estesa la facoltà prevista dall’ultimo periodo dell’articolo richiamato, da esercitare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, a pena di decadenza. Il versamento è calcolato in base all’indennità di carica vigente alla data della domanda.

È inoltre consentito ai consiglieri che non abbiano già esercitato la relativa facoltà di avvalersi del disposto dell’articolo richiamato, sempre entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e a pena di decadenza. Anche in questo caso il versamento è parametrato all’indennità di carica vigente alla data della domanda e riguarda l’intera durata del mandato già maturato.

Infine, i consiglieri che avevano rinunciato all’assegno vitalizio secondo la disciplina previgente possono, in prima applicazione, restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali maturati fino alla restituzione, e ricostituire la posizione pregressa. Anche questa facoltà va esercitata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Abrogazioni

Sono abrogate, salvo quanto espressamente richiamato dalla nuova disciplina, la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 per la parte ancora vigente dopo la legge regionale 1 marzo 1995, n. 27, e la legge regionale 1 marzo 1995, n. 27.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata, per gli anni finanziari 2002 e 2003, una spesa ulteriore di lire 450 milioni, pari a euro 232.405,60 per ciascun anno. Gli oneri sono coperti mediante gli stanziamenti del capitolo 10.000 del bilancio pluriennale 2001-2003.

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