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Legge

L.R. Piemonte 26/2001

"Nuova disciplina della cessione degli alloggi di proprietà regionale siti in Tortona in via Matteotti n. 13. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1993, n. 37 ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 26/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la vendita agli aventi titolo degli alloggi regionali di Tortona, via Matteotti 13, già dell’ente per rimpatriati e profughi. La domanda va presentata all’ATC di Alessandria entro sei mesi dall’entrata in vigore; sono previste regole su prezzo, pagamento rateale, divieto di alienazione per 10 anni e prelazione dell’ATC. Abroga la l.r. 37/1993.

Cessione degli alloggi regionali di Tortona in via Matteotti 13

Cessione degli alloggi regionali di Tortona in via Matteotti 13

La legge disciplina la cessione in proprietà degli alloggi siti in Tortona, via Matteotti n. 13, già appartenenti all’Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e oggi gestiti nel quadro della Regione Piemonte. Il provvedimento è rivolto a una platea limitata di aventi titolo e contiene anche la disciplina economica della vendita, i vincoli successivi al trasferimento e l’abrogazione della precedente legge regionale del 1993.

Ambito soggettivo e soggetti ammessi all’acquisto

Possono chiedere la cessione in proprietà:

  • i profughi che, alla data di entrata in vigore della legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice degli alloggi indicati;
  • i familiari conviventi del profugo, anche se non in possesso della qualifica di profugo, purché legalmente residenti nell’alloggio alla data di entrata in vigore della legge;
  • il familiare legalmente residente nell’alloggio, se il profugo assegnatario è deceduto, a condizione che venga documentata la qualità di profugo del dante causa.

Le domande di cessione già presentate in precedenza dagli aventi titolo sono prive di efficacia.

Termine e modalità di presentazione della domanda

La richiesta di acquisto deve essere inoltrata all’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Alessandria entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il termine è quindi perentorio rispetto alla finestra temporale fissata dal provvedimento.

Ruolo dell’ATC di Alessandria e verifiche istruttorie

L’ATC della Provincia di Alessandria è autorizzata a compiere, in nome e per conto della Regione, tutti gli atti necessari alla cessione degli alloggi compresi nell’immobile di via Matteotti 13. L’ente deve inoltre verificare che i richiedenti siano in possesso:

  • della qualifica di profugo, attestata dagli organismi competenti;
  • degli altri requisiti previsti dalla legge regionale.

Determinazione del prezzo e pagamento

Il prezzo di cessione è determinato secondo i criteri dell’articolo 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993 sulla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione al momento della stipulazione dell’atto di vendita;
  • in forma rateale, con versamento iniziale non inferiore al 30% del prezzo;
  • per la parte residua, con dilazione non superiore a 15 anni e applicazione del tasso legale;
  • con iscrizione ipotecaria a garanzia della quota di prezzo dilazionata.

Vincoli sull’alloggio dopo l’acquisto

Per dieci anni dalla stipulazione dell’atto di vendita, e comunque fino al pagamento integrale del prezzo, l’alloggio non può essere alienato a nessun titolo e non può costituirsi su di esso alcun diritto reale di godimento.

Resta tuttavia possibile la locazione dell’alloggio in caso di:

  • trasferimento della residenza;
  • accrescimento del nucleo familiare;
  • altri gravi motivi.

In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione dell’ATC della Provincia di Alessandria.

Prelazione dell’ATC in caso di successiva vendita

Decorso il termine decennale di inalienabilità, l’assegnatario che intenda alienare l’alloggio deve comunicarlo all’ATC della Provincia di Alessandria. L’ATC può esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione al valore di mercato dell’alloggio, determinato dagli organismi competenti.

Nullità delle pattuizioni contrastanti

Ogni pattuizione stipulata in violazione della disciplina della legge è nulla.

Destinazione dei proventi

I proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di via Matteotti 13 restano nella disponibilità dell’ATC della Provincia di Alessandria e seguono la disciplina prevista per i proventi delle alienazioni effettuate ai sensi della legge n. 560 del 1993.

Abrogazione della normativa precedente

È abrogata la legge regionale 3 agosto 1993, n. 37, relativa alla precedente disciplina della cessione degli stessi alloggi.

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