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Sentenza

Sentenza n. 3821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 201/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

In primo grado il ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, poiché l'Amministrazione aveva considerato insufficiente il reddito senza valutare la sua invalidità e inabilità al lavoro. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo i redditi insufficienti rispetto al nucleo familiare e non valutabile la pensione di invalidità, in quanto non concorrente al reddito imponibile. In appello l'interessato ha dedotto l'erroneità della sentenza per l'applicazione rigida del parametro reddituale, non previsto dalla legge come requisito tassativo, nonché la violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della CEDU. Ha inoltre censurato la condanna alle spese. L'appellante ha evidenziato che la riduzione del reddito era collegata alle condizioni di salute e che il parametro desunto dall'art. 3 del d.l. n. 382/1989 costituisce una soglia orientativa nell'ambito della discrezionalità amministrativa, da applicare in modo flessibile e non discriminatorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il diniego di cittadinanza. Ha ritenuto che il requisito reddituale costituisca soltanto uno degli elementi della valutazione globale di meritevolezza e che la soglia quantitativa utilizzata dall'Amministrazione, pur legittima come parametro di riferimento, abbia natura discrezionale e debba essere applicata flessibilmente. In presenza di una comprovata grave invalidità e inabilità al lavoro, l'Amministrazione non poteva limitarsi a rilevare il mancato superamento della soglia o la natura non imponibile della fonte di sostentamento, ma doveva esaminare concretamente la situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato in rapporto alle sue peculiari condizioni personali. L'applicazione automatica del parametro avrebbe potuto determinare una discriminazione indiretta dei disabili e risultava incompatibile con un'interpretazione costituzionalmente orientata del potere di concessione della cittadinanza. Sono stati quindi ravvisati difetto di istruttoria nel provvedimento ministeriale e vizio motivazionale nella sentenza di primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza per residenza richiede una valutazione amministrativa complessiva della meritevolezza; il requisito reddituale è un parametro di tale valutazione, non un requisito da applicare automaticamente e isolatamente.

  • art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8

    La soglia reddituale utilizzata dall'Amministrazione è un parametro quantitativo orientativo, funzionale a valutare l'autosufficienza economica e la stabilità sociale, ma conserva natura discrezionale e deve essere applicata in modo flessibile, evitando risultati irragionevoli o discriminatori.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    I principi di tutela dei diritti fondamentali e di rimozione degli ostacoli economici e sociali impongono un'applicazione dei requisiti reddituali compatibile con la condizione di disabilità e vietano che essa divenga un ostacolo automatico all'accesso alla cittadinanza.

  • art. 38 Cost.

    La rilevanza costituzionale della tutela degli inabili al lavoro impone di considerare la disabilità nella valutazione concreta della situazione economica dell'istante.

  • art. 10 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Richiamato, attraverso la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2017, quale espressione del principio per cui la disabilità non può costituire un ostacolo materiale all'acquisizione della cittadinanza.

  • artt. 2, 3, 4, 5, 12, 18 e 19 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

    Invocati dall'appellante a sostegno della necessità di evitare effetti discriminatori derivanti dall'applicazione rigida del requisito reddituale.

  • artt. 21 e 26 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati dall'appellante contro la discriminazione e a tutela dell'integrazione delle persone con disabilità.

  • artt. 8 e 14 CEDU

    Richiamati dall'appellante a tutela della vita privata e familiare e contro la discriminazione.

Massime di principio

  • Nella valutazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, il requisito reddituale è uno degli elementi del giudizio complessivo di meritevolezza e non può essere applicato in modo automatico e isolato.
  • La soglia reddituale desunta dai parametri previsti per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria costituisce un parametro discrezionale e orientativo dell'autosufficienza economica, non un requisito tassativo; l'Amministrazione deve applicarlo in modo flessibile e ragionevole.
  • Quando il richiedente dimostri una grave invalidità o inabilità al lavoro, l'Amministrazione deve valutare concretamente la situazione reddituale e patrimoniale complessiva, rapportandola alle condizioni personali dell'interessato, anziché limitarsi a rilevare il mancato superamento della soglia o la natura non imponibile della fonte di sostentamento.
  • È viziato da difetto di istruttoria e di motivazione il diniego di cittadinanza fondato sulla mera carenza reddituale che ometta di considerare la disabilità del richiedente, ove tale applicazione possa produrre un effetto indirettamente discriminatorio e comportare l'esclusione automatica dei disabili dall'accesso alla cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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