Sentenza n. 1216/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Catanzaro ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, genericità della contestazione e carenza dei presupposti. Ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato esclusivamente sull’arresto per detenzione di sostanza stupefacente e su generici precedenti di polizia, senza indicare concreti elementi idonei a dimostrare l’appartenenza a una delle categorie previste dall’art. 1 né un’effettiva pericolosità sociale. Ha inoltre contestato la rilevanza dell’episodio penale, ancora pendente, e la sufficiente specificazione dei precedenti richiamati, prospettando carenze istruttorie e motivazionali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’avviso orale come provvedimento monitorio e misura di prevenzione amministrativa con finalità lato sensu preventiva, per la cui adozione non è necessario l’accertamento definitivo della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già qualificati come reati con sentenza irrevocabile. Sono sufficienti elementi di fatto circostanziati, anche di valore indiziario, dai quali emerga una personalità incline a comportamenti antigiuridici e riconducibile a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, dell’illogicità e del travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il richiamo all’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ai precedenti di polizia per danneggiamento e lesioni personali è stato ritenuto adeguato a sostenere, in valutazione complessiva, il giudizio di pericolosità. La pendenza del procedimento penale non è stata considerata dirimente, poiché la misura opera secondo una logica anticipatoria. Le spese sono state integralmente compensate ed è stata confermata l’ammissione al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Individua le categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali; l’appartenenza può essere desunta da elementi di fatto e da una valutazione complessiva della condotta, anche prima dell’accertamento definitivo di responsabilità penali.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
Attribuisce al Questore il potere di adottare l’avviso orale quando sussistano indizi adeguatamente motivati di pericolosità sociale; la misura ha natura monitoria e preventiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione personale amministrativa di natura monitoria e preventiva, che non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di una condanna irrevocabile.
- Ai fini dell’adozione dell’avviso orale è sufficiente una valutazione complessiva della condotta fondata su elementi di fatto circostanziati, anche indiziari o meramente sospettosi, purché adeguatamente motivati e idonei a far ritenere l’appartenenza dell’interessato a una delle categorie indicate dall’art. 1 d.lgs. 159/2011.
- La pendenza del procedimento penale relativo ai fatti posti a fondamento dell’avviso orale non esclude, di per sé, la legittimità della misura, poiché la prevenzione amministrativa opera secondo una logica anticipatoria distinta dall’accertamento della responsabilità penale.
- Nella valutazione della pericolosità sociale sottesa all’avviso orale il Questore esercita ampia discrezionalità; il giudice amministrativo può sindacare la decisione solo in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti o insufficienza motivazionale.
- Gli elementi presuntivi della pericolosità devono essere valutati con riferimento al momento di adozione dell’atto; eventuali pronunce penali favorevoli sopravvenute non determinano, di per sé, l’illegittimità originaria dell’avviso orale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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