Ordinanza ingiunzione o revoca n. 620 del 17/10/2024
Provvedimento del 17 ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da Bios s.p.a. nella gestione della refertazione online, in seguito alla trasmissione errata via e-mail di un referto diagnostico relativo a una minore. La Società aveva inviato il documento a un indirizzo diverso da quello indicato dall’interessata e, al momento del fatto, non risultavano adottate misure tecniche e organizzative idonee a prevenire l’accesso non autorizzato ai dati, come password o chiavi crittografiche. Pur prendendo atto delle iniziative successive della Società, il Garante ha ritenuto violati i principi di integrità e riservatezza, privacy by design e sicurezza del trattamento, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 7.000 euro e disponendo la pubblicazione del provvedimento.
Bios s.p.a.: sanzione per invio di referti sanitari via e-mail senza adeguate misure di sicurezza e con errata trasmissione a destinatario terzo
Bios s.p.a. - invio errato di referti sanitari via e-mail senza adeguate misure di sicurezza
Il provvedimento riguarda Bios s.p.a., struttura operante nella refertazione online, sanzionata per avere trasmesso a un indirizzo e-mail errato un referto diagnostico contenente dati sanitari e dati anagrafici di una minore. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessata e si è sviluppato attraverso istruttoria, audizione della Società e valutazione delle misure tecniche e organizzative adottate.
Origine del reclamo e ricostruzione del fatto
La reclamante ha segnalato che, per un errore nell’inserimento dell’indirizzo e-mail, la Società aveva diffuso il referto di esami diagnostici della figlia minore. Il documento risultava allegato a una e-mail senza protezione tramite password e conteneva, oltre ai dati sanitari, anche i dati anagrafici completi della minore. Bios s.p.a. ha riferito che l’errore era stato rilevato quasi immediatamente dall’operatore, che aveva contattato telefonicamente il destinatario erroneo chiedendo la cancellazione del messaggio; ha inoltre sostenuto che la destinataria aveva dichiarato di non aver aperto la e-mail e di averla cancellata.
Attività istruttoria e difese della Società
Nel corso dell’istruttoria la Società ha spiegato di avere già in uso alcuni accorgimenti: pop-up di avviso sull’indirizzo e-mail in fase di accettazione, indicazione dell’indirizzo in fattura per un ulteriore controllo e formazione specifica degli autorizzati. Ha prodotto anche documentazione interna sulla procedura di refertazione telematica e sui moduli di consenso, nei quali era previsto l’invio dei referti in PDF senza password sulla base del consenso dell’interessato. In audizione ha dichiarato di stare adeguando i sistemi per introdurre un codice criptato per l’accesso ai referti inviati per e-mail.
Valutazione giuridica del Garante
L’Autorità ha richiamato il principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione ex art. 25 e l’obbligo di sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR. Ha inoltre richiamato le Linee guida del 19 novembre 2009 in tema di referti online, secondo cui, quando il referto è inviato via e-mail, deve essere allegato al messaggio e protetto con password o chiave crittografica, salvo espressa e consapevole richiesta dell’interessato; deve inoltre essere prevista una procedura di convalida dell’indirizzo e-mail.
Ragioni dell’illiceità del trattamento
Secondo il Garante, al momento del fatto la Società non aveva predisposto misure tecniche e organizzative idonee a prevenire l’accesso non autorizzato ai referti. Il consenso all’invio del referto via e-mail in formato PDF senza password non è stato ritenuto sufficiente a sostituire la necessaria valutazione concreta e continuativa del rischio da parte del titolare. Ne è derivata la dichiarazione di illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, 25 e 32 GDPR.
Sanzione amministrativa e ulteriori determinazioni
Il Garante ha ritenuto che, pur essendo la condotta cessata e pur risultando iniziative correttive già avviate dalla Società, non ricorressero i presupposti per ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR. È stata quindi applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.000,00, determinata alla luce della gravità della violazione, della natura particolarmente sensibile dei dati coinvolti, della collaborazione del titolare, dell’assenza di precedenti pertinenti e delle condizioni economiche della Società. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Termini di pagamento e impugnazione
La Società è stata ingiunta a pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo nei termini di legge. È stato infine ricordato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo dell’interessata, che lamentava la diffusione del referto diagnostico della figlia minore a causa dell’inserimento di un indirizzo e-mail errato. Il referto, contenente dati sanitari e dati anagrafici completi della minore, era stato allegato a un messaggio e-mail senza protezione con password. La Società ha dichiarato di essersi accorta dell’errore, di aver contattato immediatamente il destinatario erroneo chiedendo la cancellazione del messaggio e di aver informato l’interessata nel giro di pochi minuti.
Istruttoria e misure dichiarate dalla Società
Nel corso dell’istruttoria la Società ha rappresentato di avere adottato alcune misure organizzative, tra cui formazione specifica degli autorizzati, un pop-up di avviso sull’indirizzo e-mail in fase di accettazione e l’indicazione dell’indirizzo in fattura per un ulteriore controllo. Ha inoltre prodotto una procedura di refertazione telematica e modulistica di consenso, nella quale era previsto l’invio del referto in formato PDF senza password sulla base del consenso dell’interessato. In audizione ha comunicato di stare adeguando i sistemi per introdurre un codice criptato per l’accesso al referto.
Norme e linee guida richiamate
Il Garante ha richiamato i principi di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione ex art. 25 e le misure di sicurezza dell’art. 32 GDPR. Ha inoltre richiamato le Linee guida del 19 novembre 2009 in tema di referti online, applicabili anche alle strutture sanitarie private, che prevedono l’invio del referto come allegato e la sua protezione mediante password o chiave crittografica, salvo espressa e consapevole richiesta dell’interessato, nonché la convalida dell’indirizzo e-mail tramite apposita procedura.
Valutazione del Garante sull’illiceità del trattamento
L’Autorità ha ritenuto che, al momento del reclamo, la Società non avesse adottato misure tecniche e organizzative adeguate a impedire l’illecita o fortuita acquisizione dei referti da parte di soggetti diversi dall’interessato. Il consenso al trattamento e all’invio del referto via e-mail senza password non è stato considerato sufficiente a esonerare il titolare dall’obbligo di valutare costantemente l’adeguatezza delle misure di sicurezza. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, 25 e 32 GDPR.
Sanzione e pubblicazione
Pur rilevando che l’evento aveva ormai esaurito i suoi effetti e che la Società aveva avviato misure correttive, il Garante ha ritenuto di non adottare ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2 GDPR e ha irrogato una sanzione pecuniaria di 7.000 euro, tenendo conto della gravità della violazione, della categoria particolarmente sensibile dei dati, della collaborazione della Società e dell’assenza di precedenti pertinenti. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno.
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