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Sentenza

Sentenza del 20/01/2022 n. 1688 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di merito con tre motivi principali: (1) omesso esame di fatto decisivo relativo all'assenza di effettivo incasso dei pagamenti e all'assenza di contabilità della società; (2) violazione delle norme probatorie (D.Lgs. n.546/1992, art.36, comma 2 e art.61) per aver ritenuto sufficiente la mera contabilizzazione formale dei costi e il pagamento, non valutando l'asserita inesistenza oggettiva delle operazioni; (3) violazione dell'art.2697 c.c. per aver ritenuto efficaci a confutare le presunzioni dell'Amministrazione i documenti prodotti (fatture, contratti, movimenti bancari), quando tali elementi non sarebbero idonei a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva del destinatario della notificazione. Il ricorrente risultava intestato come B.M. (in proprio e quale ex liquidatore), ma non ha fornito alcuna prova della cancellazione della società T. s.r.l. dal registro delle imprese: la mera affermazione della cessazione non è sufficiente. Poiché l'estinzione della società rilevante ai fini della successione processuale si verifica solo con la cancellazione dal registro imprese (D.Lgs. n.6/2003), l'atto notificato a B.M. non poteva considerarsi valido ai fini della cassazione. Non essendosi costituito l'intimato, nulla è stato deciso sulle spese. Il merito dei motivi dedotti non è stato esaminato per assorbimento dalla questione pregiudiziale di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    richiamato come norma procedurale per censurare l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    richiamato per contestare errori di diritto e violazioni normative nella valutazione delle prove

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    norma probatoria richiamata: la Corte ha osservato che la valutazione probatoria non può limitarsi alla sola contabilizzazione formale quando è contestata l'esistenza materiale delle operazioni

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    norma sulle prove nel processo tributario; richiamata nel quadro della censura sulla valutazione apparente degli elementi contabili

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova: la Corte ha rilevato che la semplice produzione di documenti contabili e bancari non è automaticamente idonea a neutralizzare le presunzioni dell'Amministrazione quando è contestata l'effettiva esecuzione delle prestazioni

  • D.Lgs. n. 6 del 2003

    stabilisce che l'estinzione della società coincide con la cancellazione dal registro delle imprese; la Corte lo usa per affermare che solo la cancellazione produce effetti di estinzione ai fini della legittimazione processuale

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    richiamati in ordine agli effetti interruttivi del processo e alla possibile prosecuzione o riassunzione in caso di estinzione della società intervenuta con cancellazione dal registro

  • Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070

    giurisprudenza di riferimento che stabilisce che, se l'estinzione non è stata resa nei modi prescritti, l'impugnazione deve provenire o essere indirizzata dai soci o nei confronti dei soci succeduti, a pena di inammissibilità

  • Cass. civ., n. 24853/2018

    richiamata come precedente che conferma i principi sulla necessità di corretta rappresentazione della estinzione societaria per la legittimazione processuale

  • Cass. civ., n. 26196/2016

    ulteriore precedente citato a supporto del principio secondo cui la cancellazione dal registro è condizione per la successione processuale

Massime di principio

  • Se si impugna una sentenza nei confronti di una società 'estin­ta', occorre provare la cancellazione dal Registro delle imprese: la sola dichiarazione di cessazione non è sufficiente per attribuire legittimazione passiva al soggetto che ha ricevuto la notificazione.
  • L'estinzione rilevante ai fini processuali coincide con la cancellazione dal registro (D.Lgs. n.6/2003): se la cancellazione è intervenuta in pendenza del giudizio, il processo subisce effetti specifici (interruzione, possibile prosecuzione o riassunzione nei confronti dei soci), altrimenti l'impugnazione deve essere proposta o indirizzata contro i soci o i successori.
  • La mancata prova della legittimazione passiva o di corretta notificazione determina inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito; la regolarità delle notificazioni e l'identità della parte sono presupposti essenziali per la cassazione.
  • Sui profili probatori, la semplice contabilizzazione formale, fatture o registrazioni bancarie non annullano automaticamente le presunzioni dell'Amministrazione se è contestata l'effettiva esistenza delle operazioni: è necessario valutare la prova nel suo complesso e rispetto dell'onere della prova (art.2697 c.c.).
  • Per evitare inammissibilità procedurali: prima di notificare un ricorso è opportuno acquisire documentazione ufficiale (visure/certificati di cancellazione dal Registro delle imprese) e notificare alle persone giuridiche o, se necessario, ai soci/successori secondo quanto previsto dalla giurisprudenza consolidata.

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