Cassazione Civile, Sentenza n. 20681/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP di Milano, dell'avviso di accertamento IRPEF/IVA/IRAP relativo al 2007 nei confronti della società 'Rivoli di Gorletta Natalina e C. sas' e della socia accomandataria Gorletta Natalina e delle socie accomandanti Crespi Luisella e Crespi Maria Assunta. L'Agenzia contestava la decisione ritenendo che, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese (15/03/2012), gli ex soci potessero essere convenuti come successori della società per le obbligazioni tributarie non definite in liquidazione, richiamando l'art. 2495 c.c. e norme tributarie (art. 65 DPR 600/1973), nonché sostenendo l'applicabilità della responsabilità successoria dei soci dopo l'estinzione della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che gli ex soci possono essere legittimati a succedere nei rapporti debitori della società estinta quando le obbligazioni non risultano definite in sede di liquidazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del grado di legittimità. La Corte ha precisato che la legittimazione dei soci ad essere convenuti non equivale automaticamente al riconoscimento della loro responsabilità oltre i limiti previsti (cioè entro quanto percepito in liquidazione o illimitatamente se previsto dal regime di responsabilità precedente). Inoltre ha rilevato che la disposizione di differimento quinquennale dell'efficacia della cancellazione (art. 28, comma 4, d.lgs. n.175/2014) non è applicabile retroattivamente.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Gli ex soci sono considerati successori della società estinta nei rapporti debitori non definiti in liquidazione; la legittimazione ad essere convenuti è più ampia rispetto all'ambito della responsabilità effettiva disciplinata dal comma 2 dell'art. 2495.
art. 65 d.P.R. n. 600/1973
Richiamata in relazione alla materia tributaria; la Corte ha considerato la possibilità per l'Erario di procedere nei confronti degli ex soci per obbligazioni tributarie non definite in liquidazione.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
La disposizione che posticipa di cinque anni l'efficacia della cancellazione rispetto all'Erario non è applicabile retroattivamente e quindi non poteva essere utilizzata per negare la legittimazione dell'Agenzia in relazione a fatti anteriori.
Giurisprudenza: Sezioni Unite 12/03/2013 nn. 6070 e 6072 e successive sentenze di legittimità
Confermata la linea giurisprudenziale secondo cui gli ex soci succedono nei rapporti della società estinta per le obbligazioni non definite in liquidazione, indipendentemente dall'eventuale riparto del patrimonio di liquidazione; la legittimazione ad essere convenuti non equivale automaticamente a responsabilità illimitata se, durante la vita sociale, la responsabilità dei soci non era illimitata.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non impedisce all'Erario di agire nei confronti degli ex soci per obbligazioni tributarie non definite in sede di liquidazione: gli ex soci possono essere considerati successori processuali della società estinta.
- Essere legittimato a essere convenuto come successore della società non corrisponde automaticamente all'accertamento di responsabilità illimitata: la responsabilità dei soci va valutata nei limiti di quanto emerso nella liquidazione o secondo la natura della responsabilità (limitata o illimitata) spettante durante la vigenza della società.
- Le norme che differiscono gli effetti della cancellazione rispetto all'Erario (es. art. 28, comma 4, d.lgs. n.175/2014) non operano retroattivamente e non possono essere invocate per negare l'azione dell'Erario su fatti anteriori alla riforma.
- In contenziosi tributari relativi a società cancellate, l'Amministrazione deve valutare la possibilità di notificare atti anche agli ex soci, verificando previamente la situazione della liquidazione e l'eventuale esistenza di beni o sopravvenienze non contemplate nel conto finale di liquidazione.
- Per difendersi in situazioni analoghe, gli ex soci dovrebbero documentare il corretto svolgimento della liquidazione, l'assenza di beni residui e gli eventuali limiti della loro responsabilità per dimostrare l'insussistenza o la limitazione dell'obbligo tributario a loro carico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20447/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20448/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20464/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20475/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20530/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20537/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →