Cassazione Civile, Ordinanza n. 33460/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica sita nel Comune di Latera, per la quale la contribuente aveva presentato procedura DOCFA proponendo la categoria D/1 e una rendita inferiore rispetto a quella poi attribuita dall'Ufficio. In primo grado era stata accolta solo in parte l'impugnazione della società, limitatamente all'esclusione dalla stima del resede e dei pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e non valutabili catastalmente. In appello la decisione era stata confermata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione delle norme catastali e minerarie per avere il giudice di merito escluso i pozzi dalla stima, sostenendo che essi sono componenti strutturali e impiantistiche della centrale geotermica e devono concorrere alla rendita. Le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale in tre motivi: i primi due per sostenere che vapordotti, alternatori e trasformatori non dovessero essere inclusi nella stima perché estranei al perimetro dell'unità immobiliare o non censiti da altra fonte normativa; il terzo per lamentare, sotto il profilo dell'art. 115 c.p.c., che la CTR avesse respinto le doglianze sulla stima dei costi e sul deprezzamento per vetustà con motivazione generica e senza considerare una consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per una nuova valutazione della controversia alla luce del principio secondo cui, nelle centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l'alternatore e i trasformatori, se strutturalmente e funzionalmente inscindibili dalla centrale, devono essere considerati ai fini della rendita catastale. Il rinvio è stato disposto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle parti incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, r.d. 1572/1932
Invocato dall'Ufficio come norma richiamata nel motivo principale; la Corte ha però ricondotto i pozzi geotermici non alla disciplina delle miniere ma alla rendita della centrale, valorizzando il criterio della connessione strutturale e funzionale all'unità immobiliare.
artt. 1 e 2 r.d. 1443/1927
Richiamati dalla ricorrente, ma ritenuti non pertinenti alla qualificazione dei pozzi inseriti nella centrale geotermica, che non sono pozzi minerari in senso proprio.
artt. 4 e 10 r.d. n. 652/1939
Costituiscono base normativa della nozione di immobile urbano e della determinazione catastale; la Corte li ha richiamati insieme al criterio dell'autonomia funzionale e reddituale dell'unità immobiliare.
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. l. n. 88/2005
È stato applicato ratione temporis come norma che guida l'inclusione nella rendita degli impianti e macchinari strutturalmente e funzionalmente connessi alla centrale, anche se amovibili.
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
È stato valorizzato quale norma che richiama le istruzioni della circolare n. 6/2012 in tema di determinazione della rendita catastale delle unità speciali e particolari.
art. 10 legge n. 843/1942
Richiamato nei motivi incidentali per sostenere l'esclusione di vapordotti, alternatori e trasformatori dalla stima; le censure sono state rigettate perché tali elementi sono stati ritenuti parte integrante della centrale.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o chiedere una diversa lettura del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge relativi alla stima catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il motivo incidentale relativo all'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico delle parti incidentali.
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
La Corte ha precisato che la riforma sui criteri di stima dei fabbricati speciali opera solo dal 1 gennaio 2016 e non retroattivamente, sicché la controversia 2010-2015 resta regolata dalla disciplina previgente.
Massime di principio
- Nelle centrali geotermiche, ai fini della rendita catastale, devono essere inclusi non solo i manufatti strettamente edilizi ma anche gli impianti e macchinari che, pur amovibili, siano strutturalmente e funzionalmente inscindibili dalla centrale e ne caratterizzino la destinazione produttiva.
- Non è corretto sussumere i pozzi di estrazione e reiniezione di una centrale geotermica nella disciplina delle miniere quando essi sono incorporati nell'impianto di produzione energetica: ciò che rileva è la loro funzione nell'unità immobiliare complessa, non la mera collocazione fisica nel sottosuolo.
- La nozione catastale di unità immobiliare speciale richiede autonomia funzionale e reddituale; sono pertanto rilevanti tutti i componenti che, se rimossi, priverebbero il complesso della sua specifica destinazione economico-produttiva.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. in cassazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito: occorre indicare l'uso di prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi del giudice, non la semplice dissociazione dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva e non di prova autonoma; il giudice di merito non è tenuto a confutarla analiticamente se la decisione si fonda su argomentazioni incompatibili con essa e se la parte non indica specificamente le porzioni rilevanti della consulenza trascurate.
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