Sentenza del 23/02/2016 n. 1594 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Insussistenza del reato - Insussistenza dell'obbligo di denuncia - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini è stato ritenuto inapplicabile. L'accertamento non può quindi fondarsi sull'estensione temporale prevista per i casi in cui sussista un obbligo di denuncia per un reato tributario. La pretesa dell'Amministrazione risulta illegittima nella parte in cui utilizza il termine raddoppiato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 e dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. 633/1972, in presenza di una possibile violazione penale tributaria. Il reato ipotizzato è stato però accertato come insussistente in sede penale prima della formazione dell'atto impositivo. Pertanto, non esisteva alcun reato riconducibile al d.lgs. 74/2000 né, conseguentemente, un obbligo di denuncia penale.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini per l'accertamento non è applicabile quando, prima della formazione dell'atto impositivo, sia stata accertata l'inesistenza del reato tributario e quindi non sussista alcun obbligo di denuncia.
Art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
Anche per gli accertamenti IVA, il termine raddoppiato presuppone la concreta sussistenza di un reato tributario che comporti obbligo di denuncia; tale presupposto manca se il reato è stato previamente escluso.
D.lgs. 74/2000
La disciplina dei reati tributari rileva come presupposto del raddoppio dei termini solo quando siano concretamente configurabili violazioni penali e il relativo obbligo di denuncia.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente sulla base della sola ipotizzazione di un reato tributario.
- È necessario che, al momento rilevante per la formazione dell'atto impositivo, sussistano concreti elementi tali da integrare un reato previsto dal d.lgs. 74/2000 e un conseguente obbligo di denuncia.
- Se l'insussistenza del reato è stata accertata in sede penale prima della formazione dell'accertamento, viene meno il presupposto per il raddoppio dei termini.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia la tempestività dell'accertamento rispetto ai termini ordinari sia l'effettiva esistenza, non meramente astratta, dell'obbligo di denuncia penale.
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