Sentenza n. 12155/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota dell’USR Lazio, prot. n. 60846 del 3/09/2024, relativa all’avvio dell’a.s. 2024/2025, nella parte in cui individua condizioni per l’attivazione di classi collaterali nelle scuole paritarie, quale è la scuola ricorrente, prevedendo che solo in via eccezionale possa essere autorizzata l’attivazione presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali, precisando che: “Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni”; - del decreto dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. 2253 del 31/10/2024, con cui non è stato autorizzato per il corrente a.s. 2024/2025 il funzionamento in regime di parità della classe quinta collaterale, relativamente all’indirizzo professionale Servizi per la Sanità e Assistenza sociale; - della presupposta nota dell’USR Lazio, Ufficio II, prot. n. 80316 del 25/10/2024, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, L. 241/90; - ove occorrer possa, del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 e del DM. n. 267/2007, nella parte in cui, illegittimamente, possano autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nei provvedimenti di cui sopra; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione al funzionamento in regime di parità di una classe quinta collaterale per l'indirizzo professionale Servizi per la Sanità e Assistenza sociale, nonché gli atti presupposti, inclusa la nota recante le indicazioni operative per l'attivazione di classi collaterali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La scuola ricorrente ha impugnato il diniego dell'USR Lazio relativo all'attivazione, per l'anno scolastico 2024/2025, di una classe quinta collaterale in regime di parità, deducendo l'illegittimità del provvedimento e degli atti presupposti, anche per violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che la motivazione finale non avrebbe corrisposto esattamente ai motivi ostativi comunicati con il preavviso di rigetto. Erano inoltre contestate le indicazioni dell'USR secondo cui le classi quinte collaterali potevano essere autorizzate solo eccezionalmente e non potevano essere create attraverso esami di idoneità o artificiose riduzioni del numero degli alunni. In fase cautelare il TAR aveva ritenuto sussistenti profili di fondatezza e il periculum in mora, consentendo alla classe di concludere l'anno scolastico e agli studenti di sostenere gli esami di Stato. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo tuttavia in via prioritaria l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione non aveva ritirato né modificato i provvedimenti impugnati e la pretesa della ricorrente non risultava pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. Ha inoltre escluso di poter esaminare prima i motivi di ricorso e dichiarare l'improcedibilità solo in caso di loro rigetto: la dichiarazione di interesse condizionata al favorevole esito del giudizio non consente alla parte di disporre dell'esito della controversia, rimesso al giudice. La dichiarazione reiterata di sopravvenuta carenza di interesse è stata invece ritenuta idonea a impedire l'esame delle censure, in applicazione del principio dispositivo. L'improcedibilità comporta il mantenimento degli effetti dei provvedimenti impugnati, che devono considerarsi inoppugnabili. Le ordinanze cautelari perdono rilevanza giuridica con la sentenza definitoria; tuttavia, sono stati fatti salvi gli effetti degli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti in buona fede durante la pendenza del giudizio, in quanto conseguiti a seguito della pronuncia cautelare. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, sostenendo la non corrispondenza tra il preavviso di rigetto e la motivazione finale; il TAR ha ritenuto che il provvedimento finale desse conto dell'effettiva partecipazione procedimentale e dell'esame della documentazione e delle controdeduzioni.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa durante il giudizio; non ricorre quando l'Amministrazione non ritiri o modifichi gli atti impugnati.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È posto a fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicate nella definizione del giudizio.
art. 1, comma 4, l. 62/2000
È richiamato dall'Amministrazione in relazione al regime autorizzatorio delle scuole paritarie; il TAR non definisce nel merito la legittimità del diniego.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo richiede il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio; la mera sopravvenuta inutilità della decisione, senza ritiro o modifica dell'atto impugnato, integra invece sopravvenuto difetto di interesse.
- La parte può rinunciare alla prosecuzione dell'azione o dichiarare sopravvenuta carenza di interesse, ma non può condizionare tale dichiarazione all'eventuale rigetto del ricorso né disporre dell'esito della controversia, che resta rimesso alla valutazione del giudice.
- Quando il ricorrente dichiara di non voler più ottenere l'esame delle censure, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non determina il venir meno degli effetti dell'atto impugnato, che resta efficace e non più contestabile nel giudizio definito con tale pronuncia.
- La sentenza che definisce il giudizio assorbe e priva di autonoma rilevanza giuridica la precedente ordinanza cautelare; restano tuttavia fermi, in tutela dell'affidamento incolpevole degli studenti, gli effetti dei titoli di studio conseguiti in pendenza del giudizio sulla base della misura cautelare.
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