Regolamento (UE) 2022/1364
Regolamento (UE) 2022/1364 della Commissione del 4 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sui contaminanti alimentari introducendo nuovi limiti massimi di acido cianidrico in alcuni alimenti di origine vegetale. La misura recepisce le valutazioni scientifiche EFSA sui rischi connessi ai glicosidi cianogenetici e mira a garantire un elevato livello di tutela della salute umana. È previsto un periodo transitorio per i prodotti già legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023.
Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 fissando nuovi tenori massimi di acido cianidrico in specifici prodotti alimentari, in particolare semi di lino, mandorle, semi di albicocca e manioca.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento, con particolare riferimento ai prodotti contenenti acido cianidrico, anche legato nei glicosidi cianogenetici. Riguarda l’immissione sul mercato nell’Unione europea dei semi di lino, mandorle, semi di albicocca, radice di manioca fresca pelata, farina di manioca e farina di tapioca; prevede una disciplina specifica per i prodotti immessi sul mercato per il consumatore finale e un’esclusione parziale per taluni prodotti venduti in piccole quantità con specifica avvertenza in ეტichetta. Sono esclusi dal nuovo limite, per la deroga prevista, i semi di lino non trasformati interi e le mandorle amare non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immessi sul mercato per il consumatore finale in piccole quantità se riportano l’avvertenza indicata.
Regolamento (UE) 2022/1364 della Commissione: tenori massimi di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1881/2006, che disciplina i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per aggiornare la disciplina dell’acido cianidrico. La modifica è motivata dalle valutazioni scientifiche EFSA sui rischi legati ai glicosidi cianogenetici e mira a ridurre il rischio di superamento della dose acuta di riferimento nei consumatori, soprattutto per alcuni alimenti vegetali ad alto contenuto di tali sostanze.
Contesto scientifico e finalità
Nei considerando la Commissione osserva che l’acido cianidrico è una sostanza altamente tossica e che, negli alimenti vegetali contenenti glicosidi cianogenetici, può essere liberato durante la masticazione o altre trasformazioni del prodotto. Poiché l’acido cianidrico e gli ioni cianuro dissociati costituiscono una miscela rilevante ai fini sanitari, il valore guida è calcolato con riferimento al "cianuro". In base al parere EFSA del 2019, un’esposizione inferiore alla dose acuta di riferimento di 20 μg di cianuro/kg di peso corporeo non determinerebbe effetti avversi acuti; tuttavia, per alimenti come semi di lino, mandorle e manioca, tale soglia potrebbe essere superata. Da qui la scelta di fissare limiti massimi specifici e di differenziare il trattamento dei semi di lino a seconda della forma del prodotto e della destinazione al consumatore finale.
Ambito di applicazione e prodotti interessati
La modifica riguarda la parte 8 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e, in particolare, la voce 8.3 relativa all’acido cianidrico, compreso quello legato nei glicosidi cianogenetici. I prodotti interessati sono:
- semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati o tritati;
- mandorle non trasformate intere, macinate, molite, frantumate o tritate immessi sul mercato per il consumatore finale;
- semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati o tritati immessi sul mercato per il consumatore finale;
- radice di manioca fresca, pelata;
- farina di manioca e farina di tapioca.
Il regolamento introduce anche una disciplina specifica per i prodotti venduti al consumatore finale e una deroga limitata per taluni prodotti commercializzati in piccole quantità con avvertenza in etichetta.
Nuovi tenori massimi
L’allegato sostituisce integralmente la voce 8.3 e stabilisce i seguenti limiti massimi, espressi in mg/kg:
- 250 per i semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati, eccetto i prodotti di cui al punto 8.3.2;
- 150 per i semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale;
- 35 per le mandorle non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immessi sul mercato per il consumatore finale;
- 20 per i semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale;
- 50 per la radice di manioca fresca, pelata;
- 10 per la farina di manioca e la farina di tapioca.
La differenziazione per i semi di lino riflette la maggiore biodisponibilità dell’acido cianidrico quando i semi sono macinati e consumati tal quali, rispetto al consumo di semi interi o trattati termicamente.
Deroga per piccoli quantitativi e requisiti di etichettatura
La nota (*1) dell’allegato prevede un’esenzione dal tenore massimo per i semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati e per le mandorle amare non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immessi sul mercato per il consumatore finale in piccole quantità, a condizione che l’etichetta riporti, nel campo visivo principale, l’avvertenza "Da consumarsi previa cottura. Non consumare crudi!". L’avvertenza deve essere apposta con le dimensioni dei caratteri previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. I semi di lino che riportano tale avvertenza devono comunque rispettare il tenore massimo di cui al punto 8.3.1.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sugli operatori economici, l’articolo 2 stabilisce che i prodotti alimentari interessati, se legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023, possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Si tratta di una clausola transitoria che tutela le scorte già immesse sul mercato prima dell’applicazione delle nuove regole.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2023. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento UE 2022/1364, sostituendo la voce 8.3 della parte 8 relativa all’acido cianidrico, compreso quello legato nei glicosidi cianogenetici.
Nuovi tenori massimi di acido cianidrico
L’allegato fissa i limiti massimi in mg/kg per i prodotti interessati: 250 per i semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati, salvo i prodotti di cui al punto 8.3.2; 150 per i semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale; 35 per le mandorle non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immessi sul mercato per il consumatore finale; 20 per i semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale; 50 per la radice di manioca fresca, pelata; 10 per farina di manioca e farina di tapioca.
Deroga per piccole quantità con avvertenza in ეტichetta
La nota (*1) prevede che il tenore massimo non si applichi ai semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati e alle mandorle amare non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immessi sul mercato per il consumatore finale in piccole quantità, se nel campo visivo principale dell’etichetta compare l’avvertenza "Da consumarsi previa cottura. Non consumare crudi!" con le dimensioni dei caratteri previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Regime transitorio
L’articolo 2 consente ai prodotti alimentari elencati nell’allegato, legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023, di rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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