Ordinanza n. 2006/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del primo grado a carico della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata)
Prevale il privato
La controversia
La parte ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio di rigetto della domanda cautelare, chiedendone la riforma anche con riguardo alla regolazione delle spese del giudizio cautelare di primo grado. La controversia si inserisce in un contenzioso seriale, caratterizzato da domande cautelari in parte omogenee, rispetto alle quali la Sezione aveva adottato decisioni diversificate: in alcuni casi aveva rigettato gli appelli cautelari, mentre in altri li aveva accolti ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non più necessaria, per questa controversia, l'adozione di un analogo provvedimento di sollecita fissazione dell'udienza di merito, poiché il TAR avrebbe comunque dovuto fissare in tempi brevi le udienze di merito relative al contenzioso seriale, nelle quali esaminare funditus la maggior parte delle questioni dedotte. Ha invece accolto l'appello limitatamente alla regolazione delle spese del giudizio cautelare di primo grado, valorizzando la novità della questione, e ha riformato in parte qua l'ordinanza impugnata. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare contro l'ordinanza del giudice di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accogliere l’appello cautelare ai fini dell’art.55 comma 10 c.p.a. senza sospendere gli atti
L'appello cautelare può essere accolto ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati, quando la definizione celere del merito rende non necessaria una misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- In un contenzioso seriale, quando il giudice di primo grado è tenuto a fissare in tempi brevi l'udienza di merito e tale udienza consentirà l'esame approfondito delle questioni dedotte, il giudice d'appello cautelare può ritenere non necessaria l'adozione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- L'accoglimento dell'appello cautelare può essere limitato alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado, senza comportare l'accoglimento della domanda cautelare relativa agli effetti sostanziali dell'atto impugnato.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche mediante riforma della statuizione sulle spese adottata dal giudice di primo grado.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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