Cassazione Civile, Ordinanza n. 15318/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente era destinataria di una cartella emessa a seguito di controlli automatizzati sull'anno d'imposta 2011, con recupero della detrazione del 55% per spese di risparmio energetico ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e l. n. 296/2006. L'Ufficio riteneva indebita la detrazione perché asseritamente non spettante alle società immobiliari che avevano eseguito interventi edilizi su immobili destinati alla locazione. I giudizi di merito erano sfavorevoli alla contribuente, che proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione l'Agenzia depositava provvedimento di sgravio integrale della cartella, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dello sgravio integrale della cartella da parte dell'Agenzia delle entrate, intervenuto in base alla risoluzione n. 34/2020 e al precedente orientamento di legittimità riconoscente l'assenza di limiti oggettivi, per tipologia di immobile, alla detrazione per interventi di miglioramento energetico. Ne è derivata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base del controllo automatizzato che aveva portato alla cartella contestata.
l. n. 296/2006
Richiamata come fonte della detrazione del 55% per spese di risparmio energetico, poi riconosciuta spettante anche alle società immobiliari nel caso considerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria procede allo sgravio integrale dell'atto impositivo impugnato, sopravviene la cessazione della materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate integralmente ove lo sviluppo dell'orientamento interpretativo o il momento della definizione amministrativa lo giustifichino.
- La detrazione per interventi di miglioramento energetico non può essere negata in base a un limite oggettivo legato alla sola tipologia di immobile, ove la disciplina e l'interpretazione giurisprudenziale escludano tale restrizione.
- L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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