Circolare INAIL n. 52 del 19 settembre 1995
Integrazione rendita ex articolo 89 del testo unico n 11241965 nellipotesi di reddituario pensionato che non svolge alcuna attività lavorativa retribuita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende ai reddituari pensionati che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita il principio già applicato alle cure termali: l'integrazione rendita ex art. 89 del T.U. n. 1124/1965 non deve essere corrisposta quando il pensionato è sottoposto a interventi curativi, accertamenti diagnostici o riceve protesi e presidi. La decisione si fonda sull’interpretazione della norma, sull’evoluzione giurisprudenziale e sull’esigenza di evitare l’erogazione di una prestazione non più collegata a una effettiva perdita di guadagno. Le strutture operative devono però verificare con istruttoria caso per caso l’effettivo stato di non occupazione del pensionato, e vengono abrogate le disposizioni incompatibili.
Sospensione dell'integrazione rendita per reddituari pensionati non occupati durante cure, accertamenti diagnostici e fornitura di protesi/presidi
Integrazione rendita per reddituari pensionati non occupati: estensione della sospensione
La circolare interviene sull’applicazione dell’articolo 89 del Testo Unico n. 1124/1965 in materia di integrazione rendita, chiarendo che, per i reddituari pensionati che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita, la prestazione non deve essere corrisposta quando essi fruiscano di cure o trattamenti sanitari. Il provvedimento conferma l’orientamento già adottato per le cure termali e ne estende la portata ad altre ipotesi analoghe.
Quadro normativo e interpretazione dell’art. 89
La circolare richiama il secondo comma dell’articolo 89 del T.U. n. 1124/1965, secondo cui l’indennità spetta "fin quando l’infortunato non possa attendere al proprio lavoro". In passato l’Istituto aveva seguito un criterio fondato sulla mera possibilità potenziale di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, senza verificare se il soggetto stesse concretamente lavorando. Tale impostazione, secondo il documento, non è più coerente con il caso dei pensionati non occupati.
Superamento della disciplina limitata alle cure termali
Con la nota del 30 luglio 1992 era già stata disposta, con effetto immediato, la sospensione dell’integrazione rendita per i reddituari pensionati non occupati in occasione di cure termali. La circolare conferma tale soluzione e ne estende l’applicazione, rilevando che l’erogazione del beneficio, in assenza di una effettiva perdita di guadagno, aveva assunto caratteristiche di tipo assistenziale.
Ragioni della scelta amministrativa
Il documento fonda il nuovo orientamento su due elementi principali:
- l’evoluzione delle previsioni legislative più recenti, improntate alla riqualificazione della spesa pubblica, soprattutto nel settore previdenziale;
- l’evoluzione della giurisprudenza, che in più pronunce ha negato la corresponsione dell’integrazione rendita al pensionato non occupato, soprattutto in relazione alle cure termali.
La logica sottesa è che la possibilità potenziale di lavorare non può giustificare il riconoscimento della prestazione quando, sul piano probatorio, il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa e non subisce quindi una reale perdita di guadagno.
Casi in cui non va corrisposta l’integrazione rendita
La circolare dispone che, nei confronti dei reddituari pensionati, non venga più corrisposta l’integrazione rendita nelle ipotesi di:
- interventi curativi di qualsiasi natura, comprese le cure termali;
- accertamenti diagnostici;
- fornitura di protesi o presidi.
L’estensione riguarda espressamente anche i silicotici e gli asbestotici, in virtù del rinvio all’articolo 89 operato dall’ultimo comma dell’articolo 148 del T.U.
Accertamenti istruttori e controllo dello stato di non occupazione
Pur fissando il nuovo criterio di esclusione, la circolare precisa che le unità operative devono svolgere un’istruttoria adeguata nel singolo caso per verificare che il pensionato sia realmente non occupato. L’elemento probatorio dell’assenza di attività lavorativa resta quindi decisivo per l’applicazione della sospensione.
Disposizioni finali
Sono espressamente abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto stabilito dalla circolare, che assume così valore di coordinamento e superamento delle precedenti istruzioni non conformi.
Punti principali
Ambito della nuova disciplina
La sospensione dell’integrazione rendita si applica ai reddituari pensionati che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita. Il principio vale non solo per le cure termali, ma anche per tutte le altre ipotesi di cure mediche e chirurgiche, accertamenti diagnostici e fornitura di protesi o presidi.
Fondamento interpretativo dell'art. 89 T.U. n. 1124/1965
La circolare richiama il secondo comma dell’articolo 89, secondo cui la corresponsione dell’indennità spetta "fin quando l’infortunato non possa attendere al proprio lavoro". L’Istituto chiarisce di aver seguito in passato un criterio basato sulla mera possibilità potenziale di svolgere un lavoro, senza verificare la concreta attività lavorativa in atto.
Superamento del precedente indirizzo sulle cure termali
La fruizione di cure termali da parte di pensionati non occupati aveva determinato un’ampia diffusione del beneficio, con caratteri sempre più assimilabili a una prestazione assistenziale, poiché non collegata a una reale perdita di guadagno. La nota del 30 luglio 1992, che aveva già sospeso l’integrazione in tali casi, viene confermata e generalizzata.
Ragioni normative e giurisprudenziali
La soluzione trova conferma sia nelle più recenti previsioni legislative orientate alla riqualificazione della spesa pubblica, sia nell’evoluzione della giurisprudenza, che in più pronunce ha negato l’integrazione rendita al pensionato non occupato in occasione di cure termali. Il giudice ha ritenuto che la possibilità potenziale di lavorare incontri un limite quando il soggetto risulti, sul piano probatorio, non svolgere alcun lavoro.
Esclusione dell'integrazione per altre prestazioni sanitarie
Il criterio adottato per le cure termali viene esteso anche agli interventi curativi di qualsiasi natura. Pertanto, per i reddituari pensionati non occupati, l’integrazione rendita non deve più essere corrisposta anche in caso di cure mediche e chirurgiche, accertamenti diagnostici e fornitura di protesi o presidi.
Particolare riferimento a silicotici e asbestotici
La circolare precisa che il nuovo orientamento riguarda anche i silicotici e gli asbestotici, in virtù del richiamo all’articolo 89 operato dall’ultimo comma dell’articolo 148 del medesimo Testo Unico.
Obblighi istruttori delle unità operative
Pur confermando la sospensione dell’integrazione nei casi indicati, le unità operative devono svolgere un’idonea istruttoria caso per caso per accertare che il pensionato si trovi effettivamente in stato di non occupazione. Il controllo probatorio è quindi essenziale per l’applicazione corretta della regola.
Abrogazione delle disposizioni incompatibili
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto stabilito dalla circolare.
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