Circolare INAIL n. 51 del 18 settembre 1995
Istituzione delle consulenze tecniche per laccertamento dei rischi professionali presso le direzioni regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il ruolo delle CON.T.A.R.P. regionali nell'istruttoria delle malattie professionali, negli infortuni gravi e mortali, nella gestione tariffaria e contributiva, nel sovrappremio silicosi/asbestosi e nel contenzioso giudiziario. Vengono precisati i casi in cui il parere tecnico è obbligatorio, quelli in cui è solo consultivo, e i rapporti con Direzioni regionali, Sedi e Direzione generale. È inoltre previsto il passaggio alle strutture regionali di alcune valutazioni prima centralizzate, con obbligo per i Direttori regionali di riferire entro sei mesi sull'inserimento operativo delle consulenze.
Istituzione e compiti delle Consulenze tecniche regionali per l'accertamento dei rischi professionali
Istituzione delle Consulenze tecniche regionali per l'accertamento dei rischi professionali
La circolare completa le precedenti direttive sull'istituzione delle CON.T.A.R.P. regionali e ne definisce in modo più puntuale funzioni, limiti operativi e rapporti con le strutture periferiche e centrali dell'Istituto. L'obiettivo è rafforzare la qualità tecnico-scientifica delle valutazioni sui rischi professionali, mantenendo al contempo il decentramento delle attività e il ruolo di indirizzo e controllo dei Direttori regionali.
Malattie professionali
L'ambito delle malattie professionali è quello in cui le consulenze regionali assumono un ruolo più centrale. La circolare ribadisce che la malattia professionale presuppone l'esistenza di un fattore lavorativo causale o concausale, eziopatogenicamente valido e indispensabile a produrre il danno, richiamando il principio già affermato nella circolare n. 29/1991.
Per le malattie tabellate, il parere della CON.T.A.R.P. interviene quando vi siano elementi tecnici certi e concreti che facciano dubitare dell'esistenza del rischio tabellato. La circolare segnala, tuttavia, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente la mera dimostrazione dell'inadeguatezza lesiva del rischio non basta a superare la presunzione legale d'origine se non è accompagnata dalla prova che la malattia dipende da fattori extraprofessionali.
Per le malattie non tabellate il parere tecnico regionale è sempre obbligatorio, salvo i casi di posture incongrue e movimenti ripetuti, già disciplinati dalla circolare n. 35/1992. È inoltre obbligatorio ogni volta che vi siano dubbi sulla natura tabellare o non tabellare della patologia denunciata, come nel caso della valutazione dell'efficacia delle misure di insonorizzazione per la voce 50 della nuova tabella delle malattie professionali in industria, richiamata dalla circolare n. 19/1994.
Modalità procedurali nelle pratiche di malattia professionale
L'inserimento delle CON.T.A.R.P. nel procedimento istruttorio deve avvenire in modo da garantire rapidità e snellezza dell'iter, favorendo il colloquio diretto tra Unità operative e consulenze tecniche. Restano ferme le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del Direttore regionale, mentre le Sedi conservano piena autonomia operativa nel quadro del decentramento.
La circolare precisa che alle consulenze devono essere inviate solo le pratiche per le quali vi sia effettiva necessità, evitando di attribuire loro compiti propri delle Unità di terzo livello, come l'acquisizione della documentazione tecnica o i sopralluoghi ispettivi. Rimane inoltre fermo che la qualificazione professionale delle malattie, tabellate e non tabellate, è un giudizio di carattere medico-legale che rientra nell'area sanitaria e deve fondarsi su tutti gli elementi raccolti nelle fasi amministrativa, ispettiva e tecnica.
Per le malattie non tabellate continua ad applicarsi, fino alla seconda e definitiva fase di decentramento, la regola per cui i casi che, esaurita l'istruttoria, appaiono riconoscibili devono essere trasmessi alla Direzione generale secondo le disposizioni vigenti richiamate dalla circolare n. 35/1992.
Malattie professionali in regime internazionale
Le stesse disposizioni previste per i casi nazionali, sia tabellati sia non tabellati, si applicano anche alle malattie professionali trattate in regime internazionale. La novità principale riguarda la valutazione dei periodi di esposizione a rischio, necessaria per la ripartizione degli oneri delle prestazioni economiche tra le istituzioni competenti dei diversi Stati convenzionati con l'Italia: tale valutazione è attribuita alle CON.T.A.R.P. regionali e non più alla struttura centrale.
Infortuni gravi e mortali
Per gli infortuni rilevanti, e in particolare per quelli gravi e mortali, la circolare richiede l'intervento tecnico delle CON.T.A.R.P. regionali sulla dinamica dell'evento. L'attenzione deve essere rivolta soprattutto al rispetto delle norme di prevenzione, al fine di verificare eventuali responsabilità e supportare l'eventuale esercizio delle azioni di rivalsa.
Linea premi: inquadramento tariffario e oscillazione del tasso medio
Nel settore contributivo le consulenze regionali assumono un ruolo di supporto sia nei casi complessi di classificazione tariffaria sia nelle questioni connesse all'oscillazione dei tassi.
Per l'inquadramento tariffario delle attività produttive, il parere regionale va chiesto quando vi siano dubbi in sede di classificazione o riclassificazione, sia d'ufficio sia su istanza del datore di lavoro. Nei ricorsi al Consiglio di amministrazione contro l'inquadramento tariffario il parere tecnico è obbligatorio e deve essere allegato alla pratica inviata alla Direzione generale. Le richieste di parere devono essere corredate dalla documentazione necessaria, cioè denuncia di esercizio ed eventuali aggiornamenti con tutti gli allegati, relazione ispettiva descrittiva del ciclo lavorativo e opposizione della ditta.
Quanto all'oscillazione del tasso medio di tariffa, la materia è in riesame alla luce del D. Leg.vo n. 626/1994, del quale la circolare segnala che la concreta operatività non decorrerà prima della fine dell'anno in corso. In attesa di ulteriori istruzioni, continua ad applicarsi la circolare n. 2/1989. I casi dubbi o complessi, specialmente con riferimento alle norme di protezione contro piombo, amianto e rumore di cui al D. Leg.vo n. 277/1991, vanno sottoposti alle consulenze regionali con tutta la documentazione utile. Anche nei ricorsi al Consiglio di amministrazione contro l'applicazione dei meccanismi di oscillazione del tasso, il parere tecnico regionale è obbligatorio.
Sovrappremio silicosi e asbestosi
L'istituzione delle nuove strutture tecniche consente di completare il decentramento regionale delle competenze in materia di assicurazione contro il rischio di silicosi e/o asbestosi, già avviato parzialmente con la circolare n. 36/1992. Restano ferme le istruzioni contenute nelle circolari nn. 21/1987 e 70/1988.
Tutte le problematiche tecniche relative all'accertamento e alla valutazione del rischio ai fini della modifica o dell'annullamento del sovrappremio, nonché alla verifica dei due elementi rilevanti ai fini dell'oscillazione del tasso medio, cioè l'entità intrinseca del rischio e l'attuazione delle specifiche misure di igiene e prevenzione, sono attribuite alle CON.T.A.R.P. regionali e non più alla struttura centrale.
Fa eccezione la materia dei rimborsi conseguenti ad annullamento del sovrappremio e relativi a periodi precedenti all'annullamento stesso. In tali casi la richiesta, accompagnata dalla preliminare relazione tecnica regionale, deve essere sottoposta anche alla CON.T.A.R.P. centrale; inoltre, le operazioni di rimborso restano sospese fino allo scioglimento della riserva contenuta nella lettera del 10 febbraio 1995 del Servizio normativo gestioni assicurative.
Nei ricorsi al Consiglio di amministrazione contro la misura del tasso di premio supplementare, il parere delle CON.T.A.R.P. regionali è obbligatorio e deve corredare la pratica trasmessa alla Direzione generale.
Contenzioso giudiziario
La circolare attribuisce alle CON.T.A.R.P. regionali un ruolo importante anche nel contenzioso giudiziario, in ragione della crescente incidenza dei fattori tecnici e scientifici nella materia assicurativa. Le consulenze devono fornire il necessario supporto specialistico nelle controversie che presentano problemi di valutazione del rischio professionale.
Gli interventi richiesti riguardano in particolare la predisposizione degli elementi tecnici per le note a difesa e per i quesiti da sottoporre al consulente tecnico d'ufficio, la partecipazione alle operazioni peritali come consulente tecnico di parte con la collaborazione alla stesura di eventuali note controperitali, e il contributo alla valutazione sull'opportunità di proporre ricorso contro sentenze sfavorevoli, oltre alla preparazione degli elementi tecnici per l'eventuale appello.
Monitoraggio dell'attuazione
A chiusura della circolare viene imposto ai Direttori regionali l'obbligo di riferire alla Direzione generale, entro sei mesi, sull'avvenuto inserimento delle CON.T.A.R.P. nei settori di competenza e di segnalare eventuali problemi applicativi. La previsione conferma che l'attuazione operativa del nuovo assetto deve essere monitorata a livello centrale.
Punti principali
Finalità dell'istituzione delle CON.T.A.R.P. regionali
Le consulenze tecniche regionali vengono introdotte per garantire una gestione più qualificata, omogenea e scientificamente rigorosa dell'accertamento dei rischi professionali. La loro presenza sul territorio serve a integrare le competenze sanitarie con gli elementi tecnici utili alla diagnosi medico-legale e alla valutazione del rischio.
Malattie professionali: funzione consultiva e casi obbligatori
Per le malattie professionali tabellate la CON.T.A.R.P. interviene quando vi siano elementi tecnici concreti che rendano dubbia l'esistenza del rischio tabellato. Per le malattie non tabellate il parere è sempre obbligatorio, salvo i casi di posture incongrue e movimenti ripetuti. Il parere è inoltre necessario quando vi siano dubbi sulla natura tabellare o non tabellare della patologia denunciata, ad esempio per valutare l'efficacia delle misure di insonorizzazione nei casi della voce 50 della nuova tabella industria.
Procedura istruttoria nelle malattie professionali
L'inserimento delle CON.T.A.R.P. nel procedimento deve garantire celerità, contatto diretto con le Unità operative e autonomia delle Sedi nel quadro del decentramento. Devono essere sottoposte alle consulenze solo le fattispecie che lo richiedono effettivamente, senza trasferire compiti propri delle Unità di terzo livello. Resta fermo che il giudizio conclusivo sulla qualificazione professionale è medico-legale e che, per le malattie non tabellate, fino alla seconda e definitiva fase di decentramento i casi riconoscibili devono continuare a essere esaminati dalla Direzione generale.
Malattie professionali in regime internazionale
Le stesse regole previste per i casi nazionali valgono anche per le malattie professionali in ambito internazionale. La valutazione dei periodi di esposizione a rischio, ai fini della ripartizione degli oneri tra Istituzioni di Stati legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale, viene però attribuita alle CON.T.A.R.P. regionali e non più a quella centrale.
Infortuni gravi e mortali
Nei casi di infortuni rilevanti, in particolare gravi e mortali, deve essere richiesta la valutazione tecnica delle CON.T.A.R.P. regionali sulla dinamica dell'evento, con particolare attenzione al rispetto delle norme di prevenzione. Tale valutazione è funzionale anche all'accertamento di eventuali responsabilità ai fini delle azioni di rivalsa.
Linea premi: inquadramento tariffario e oscillazione del tasso
Nel settore contributivo le consulenze regionali forniscono pareri su casi complessi o dubbi di classificazione tariffaria e di oscillazione dei tassi, oltre a indicazioni generali per affrontare le problematiche derivanti dalle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative in materia di sicurezza. Per l'inquadramento tariffario il parere va chiesto in caso di dubbi di classificazione o riclassificazione, sia d'ufficio sia su istanza del datore di lavoro; nei ricorsi al Consiglio di amministrazione il parere tecnico è obbligatorio. Per l'oscillazione del tasso medio di tariffa la materia è in riesame per effetto del D. Leg.vo n. 626/1994; nel frattempo continua ad applicarsi la circolare n. 2/1989. I casi dubbi o complessi, specie su piombo, amianto e rumore ai sensi del D. Leg.vo n. 277/1991, vanno sottoposti alle consulenze regionali con la documentazione necessaria.
Sovrappremio silicosi e asbestosi
Le competenze tecniche sul rischio di silicosi e/o asbestosi sono decentrate a livello regionale. Tutte le questioni tecniche relative all'accertamento e alla valutazione del rischio ai fini della modifica o dell'annullamento del sovrappremio, nonché alla verifica dei requisiti per l'oscillazione del tasso medio, devono essere sottoposte alle CON.T.A.R.P. regionali. Restano però escluse le richieste di rimborso conseguenti ad annullamento del sovrappremio per periodi precedenti, che devono essere accompagnate dalla relazione tecnica regionale e sottoposte anche al parere della CON.T.A.R.P. centrale; i rimborsi restano sospesi fino allo scioglimento della riserva richiamata dalla lettera del 10 febbraio 1995. Nei ricorsi al Consiglio di amministrazione contro il tasso di premio supplementare il parere regionale è obbligatorio.
Contenzioso giudiziario
Nel contenzioso giudiziario le CON.T.A.R.P. regionali devono fornire supporto specialistico nelle controversie che presentano questioni di valutazione del rischio professionale. Gli adempimenti comprendono la predisposizione degli elementi tecnici per le note a difesa e per i quesiti al consulente tecnico d'ufficio, la partecipazione alle operazioni peritali come consulente tecnico di parte con eventuali note controperitali, e il contributo alla valutazione sull'opportunità dell'impugnazione e alla preparazione degli elementi tecnici per l'appello.
Verifica dell'attuazione
Entro sei mesi dalla circolare i Direttori regionali devono riferire alla Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative, sull'avvenuto inserimento delle CON.T.A.R.P. nei settori di competenza e segnalare eventuali problemi applicativi.
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