Prescrizioni del Garante n. 567 del 30/11/2023
Provvedimento del 30 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un interessato contro Google LLC per la mancata deindicizzazione di diversi URL associati al suo nominativo e riferiti a articoli su una vicenda giudiziaria conclusasi con decreto di archiviazione. Google comunica di aver già bloccato parte degli URL richiesti e che un altro non compare nei risultati di ricerca associati al nome dell’interessato. Per gli ulteriori URL, il Garante ritiene infondato il reclamo, ritenendo prevalente l’interesse pubblico all’informazione in ragione dell’attualità delle notizie, della loro esattezza e del ruolo pubblico/professionale dell’interessato. Viene richiamato l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. come norma che opera comunque nei limiti dell’art. 17 GDPR e il bilanciamento con la libertà di informazione.
Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di URL associati al nome dell’interessato dopo un decreto di archiviazione.
Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di URL associati a un decreto di archiviazione
Il provvedimento riguarda un reclamo presentato nei confronti di Google LLC per la rimozione dai risultati di ricerca di URL associati al nome dell’interessato e riferiti a articoli su una vicenda giudiziaria conclusasi con decreto di archiviazione. L’istante lamentava un pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale e invocava anche l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. per ottenere la deindicizzazione.
Origine del procedimento e richieste formulate
L’interessato aveva già inoltrato a Google molteplici richieste di deindicizzazione, ottenendo la rimozione solo di una parte degli URL. Dopo aver ottenuto dal giudice l’annotazione in calce al decreto di archiviazione, ha presentato un nuovo interpello alla società, che non lo ha accolto integralmente. Il reclamo al Garante mira quindi a ottenere un ordine di rimozione/deindicizzazione per ulteriori URL reperibili in associazione al suo nome.
Riscontro di Google LLC
A seguito della richiesta istruttoria dell’Autorità, Google ha comunicato di aver già disposto il blocco degli URL indicati con i nn. 1, 3, 7, 8, 9 e da 11 a 23 dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query associata al nome del reclamante. Ha inoltre precisato che l’URL n. 4 non compare tra i risultati di ricerca di Google associati al nome dell’interessato, per cui non sarebbe possibile adottare provvedimenti ulteriori.
Per gli altri URL, Google ha negato l’adesione alla richiesta, sostenendo la persistenza di un interesse pubblico alle informazioni perché:
- si tratta di notizie esatte e attuali, di pubblicazione recente;
- le notizie rendono conto dell’esito favorevole della vicenda giudiziaria;
- le informazioni riguardano anche la vita professionale dell’interessato, che ricoprirebbe un ruolo pubblico;
- i contenuti hanno natura giornalistica.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il Garante afferma la propria competenza a decidere il reclamo in relazione al territorio nazionale, richiamando:
- l’art. 3, par. 1, GDPR, per l’applicazione del Regolamento ai trattamenti effettuati nell’ambito delle attività svolte in Europa da Google;
- l’art. 55, par. 1, GDPR, quale base per la competenza dell’Autorità.
Viene inoltre richiamato l’art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni al Garante, in formula di cautela generale.
Valutazione sul diritto all’oblio
Nel merito, l’Autorità richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sui motori di ricerca.
Il Garante osserva che l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede la possibilità di chiedere l’inibizione dell’indicizzazione o la deindicizzazione dei dati contenuti nel provvedimento giudiziario, ma solo "ai sensi e nei limiti dell’art. 17 GDPR". La norma, quindi, non elimina il bilanciamento con la libertà di espressione e di informazione e non introduce un diritto assoluto alla rimozione dei risultati di ricerca.
Bilanciamento tra informazione e protezione dei dati
Il Garante richiama i criteri consolidati per il diritto all’oblio:
- trascorrere del tempo;
- rilevanza pubblica delle informazioni;
- attualità e esattezza della notizia;
- ruolo pubblico dell’interessato.
Nel caso concreto, gli articoli oggetto di contestazione sono ritenuti recenti e riferiti alla notizia dell’archiviazione del procedimento avviato a carico dell’interessato. La notizia viene considerata esatta e attuale e funzionale a informare la collettività sugli esiti favorevoli della vicenda. L’Autorità valorizza anche il ruolo professionale/pubblico dell’interessato, ritenendo che ciò rafforzi l’interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni.
Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare la sentenza del 24 settembre 2019 nella causa C-136/17, che impone un corretto bilanciamento anche rispetto ai dati giudiziari.
Esito
Il Garante:
- prende atto del blocco già disposto da Google per gli URL nn. 1, 3, 7, 8, 9 e da 11 a 23;
- prende atto che l’URL n. 4 non è visualizzato tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato;
- dichiara infondato il reclamo nei confronti di Google LLC per i restanti URL.
Non vengono disposte sanzioni o misure correttive ulteriori. Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 d.lgs. n. 150/2011, entro i termini di 30 o 60 giorni a seconda della residenza del ricorrente.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC. L’interessato chiede la rimozione/deindicizzazione di URL reperibili in associazione al proprio nome e collegati ad articoli su una vicenda giudiziaria conclusasi con decreto di archiviazione, lamentando un pregiudizio alla reputazione personale e professionale.
Interlocuzione con Google LLC e riscontro della società
A seguito della richiesta del Garante, Google comunica di aver bloccato gli URL indicati con i nn. 1, 3, 7, 8, 9 e da 11 a 23 dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query associata al nome del reclamante. Per l’URL n. 4 afferma che la pagina non è più visualizzata tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante. Per gli altri URL, invece, nega la deindicizzazione per la persistenza di un interesse pubblico alle informazioni.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama il principio di stabilimento e l’applicazione del GDPR ai trattamenti di Google LLC in ambito UE (art. 3, par. 1), nonché la propria competenza a decidere i reclami presentati sul territorio nazionale (art. 55, par. 1 GDPR). Sul merito del diritto all’oblio vengono richiamati gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, le linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Viene inoltre considerato l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.
Valutazione del Garante sul bilanciamento degli interessi
L’Autorità sottolinea che l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. non attribuisce un diritto assoluto alla deindicizzazione, ma opera "ai sensi e nei limiti" dell’art. 17 GDPR. Ne consegue la necessità di bilanciare il diritto all’oblio con la libertà di espressione e di informazione. Nel caso concreto le notizie sono considerate recenti, esatte e attuali, riferite a una vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’interessato nella sua vita professionale, e risultano funzionali a informare il pubblico sull’esito favorevole del procedimento.
Esito del reclamo
Il Garante prende atto del blocco già eseguito da Google per una parte degli URL e della mancata visualizzazione dell’URL n. 4 tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato. Per i restanti URL dichiara il reclamo infondato, ritenendo non sussistenti i presupposti per ordinare ulteriori interventi di deindicizzazione.
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