Regolamento (UE) 2026/270
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 della Commissione, del 4 febbraio 2026, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sul BDO importato da Cina, Arabia Saudita e Stati Uniti, all’esito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e sussistenza dell’interesse dell’Unione. La Commissione ha ritenuto rappresentativa l’industria dell’Unione e ha applicato il metodo del paese rappresentativo per la Cina, selezionando il Brasile ai fini della costruzione del valore normale. Le aliquote provvisorie sono differenziate per paese e, per alcune società, per esportatore, con obbligo di fattura commerciale valida per beneficiare del dazio individuale.
Istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo (BDO) originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di 1,4-butandiolo, identificato dal CAS 110-63-4 e dal numero CE 203-786-5, attualmente classificato ai codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28, originario di Cina, Arabia Saudita e USA. Il regolamento disciplina sia le importazioni del prodotto da parte di operatori indipendenti sia quelle effettuate tramite società collegate, prevedendo codici addizionali TARIC e condizioni documentali per l’applicazione delle aliquote individuali. È di natura provvisoria, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino all’adozione di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento; non si applica a prodotti diversi dal BDO oggetto dell’inchiesta.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/270: dazi antidumping provvisori sul 1,4-butandiolo
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 7, e conclude in via provvisoria un’inchiesta antidumping avviata il 6 giugno 2025 sulle importazioni di 1,4-butandiolo (BDO) dalla Repubblica popolare cinese, dal Regno dell’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti d’America. La Commissione ritiene, sulla base degli elementi raccolti, che le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione di misure sia nell’interesse dell’Unione.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il 1,4-butandiolo, normalmente identificato dal CAS 110-63-4 e dal numero CE 203-786-5, classificato ai codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28. Il regolamento specifica che il prodotto in esame coincide con il prodotto originario dei tre paesi interessati ed include sia il BDO a base biologica sia quello di altro tipo, poiché la Commissione ha ritenuto che i due prodotti condividano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi, risultando ampiamente intercambiabili.
Procedura e partecipazione delle parti
L’inchiesta è stata aperta a seguito della denuncia presentata da INEOS Solvents SA il 24 aprile 2025, ritenuta supportata dall’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718 e ha consultato le parti interessate, che hanno potuto presentare osservazioni e chiedere audizioni. Alcune istanze, come quella di Qore LLC per essere trattata come parte interessata, sono state respinte per difetto dei presupposti previsti dal regolamento di base.
Campionamento e verifiche
La Commissione ha effettuato campionamenti dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori. Per la Cina sono stati selezionati due produttori esportatori; per gli USA non è stato ritenuto necessario definire un campione; per l’Arabia Saudita ha collaborato un solo esportatore. Sono state eseguite visite di verifica presso produttori dell’Unione, utilizzatori, produttori esportatori cinesi, sauditi e statunitensi, nonché operatori commerciali collegati e importatori collegati.
Definizione del prodotto e esclusione del BDO a base biologica
Diversi operatori hanno chiesto l’esclusione del BDO a base biologica dall’ambito del prodotto. La Commissione ha respinto la richiesta, osservando che le differenze nei processi produttivi e nelle materie prime non incidono sulle caratteristiche di base, sugli impieghi e sull’intercambiabilità economica e tecnica dei due prodotti. È stato inoltre rilevato che il BDO biologico è stato importato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta e che anche un produttore dell’Unione lo realizza.
Determinazione del dumping per la Cina
Per la Cina la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che nel settore chimico cinese sussistano distorsioni significative tali da rendere inadeguato l’uso dei prezzi e costi interni. Per costruire il valore normale è stato scelto il Brasile quale paese rappresentativo appropriato, con riferimento a Rhodia Brasil per SGAV e profitti. I margini di dumping provvisori per i produttori cinesi inseriti nel campione risultano molto elevati: 311,9 % per Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. e 522,4 % per Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd.; per le altre società che hanno collaborato il margine è del 362,8 %, mentre per tutte le altre importazioni dalla Cina è del 522,4 %.
Determinazione del dumping per Arabia Saudita e USA
Per l’Arabia Saudita, non essendovi vendite interne rappresentative, il valore normale è stato costruito usando i costi di produzione, le SGAV e i profitti di riferimento; il margine di dumping provvisorio per International Diol Company è pari al 52,4 %. Per gli USA, il valore normale è stato determinato in base alle vendite interne remunerative e il prezzo all’esportazione è stato costruito per le vendite tramite società collegate; il margine di dumping per Lyondell Chemical Company è 135,7 %, mentre per tutte le altre importazioni originarie degli USA è 142,5 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha riconosciuto l’esistenza di un pregiudizio notevole. I dati indicano un forte calo della produzione dell’Unione, dell’utilizzo degli impianti, delle vendite e della redditività, soprattutto nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, con perdite molto rilevanti. Il consumo totale dell’Unione è diminuito nel periodo in esame, mentre le importazioni dai paesi interessati sono cresciute in volume e quota di mercato, con prezzi medi drasticamente ridotti. La Commissione ha ritenuto che la depressione dei prezzi provocata dalle importazioni oggetto di dumping abbia compromesso la capacità dell’industria dell’Unione di coprire i costi e di investire.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping siano la causa principale del pregiudizio e ha esaminato altri possibili fattori, tra cui importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, variazioni del consumo, importazioni effettuate dagli stessi produttori dell’Unione e aumento dei costi di materie prime ed energia. Tali fattori sono stati considerati non idonei a interrompere il nesso causale con il dumping. Le importazioni da Taiwan e da altri paesi terzi, per quota di mercato e prezzi, non sono state ritenute tali da attenuare il nesso causale.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, che conta quattro produttori e circa 500 dipendenti diretti, ed è fortemente integrata nella catena del valore chimica europea. Quanto agli utilizzatori, la Commissione ha riconosciuto possibili effetti negativi sui costi a valle, ma li ha ritenuti non sproporzionati alla luce della disponibilità di approvvigionamento nell’Unione, della possibilità di ricorrere ad altre fonti e della rilevanza del ripristino di condizioni di concorrenza leale. Non essendo emersi motivi contrari prevalenti, la Commissione ha concluso per l’adozione delle misure.
Misure provvisorie, registrazione e decorrenza
Il regolamento istituisce dazi provvisori con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione. Le importazioni erano già state soggette a registrazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718, registrazione che viene ora interrotta; i dati relativi alle importazioni immessi in consumo nei 90 giorni precedenti restano conservati per un’eventuale riscossione retroattiva qualora siano adottate misure definitive. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni e chiedere audizione entro 5 giorni dall’entrata in vigore.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario di Cina, Arabia Saudita e USA (articolo 1, paragrafo 1). Le aliquote sono determinate in funzione del paese e, per alcuni esportatori, della società: Cina, Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. 105,6 % (codice TARIC 88AL); Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd. 113,7 % (88AM); altre società che hanno collaborato 107,5 %; altre importazioni dalla Cina 113,7 % (8999). Arabia Saudita, International Diol Company 52,4 % (88AN) e altre importazioni 52,4 % (8999). USA, Lyondell Chemical Company 135,7 % (88AO) e altre importazioni 142,5 % (8999).
Fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo se alle autorità doganali è presentata una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile del soggetto emittente, con specifiche indicazioni su quantità, prodotto, società fabbricante e codice addizionale TARIC (articolo 1, paragrafo 3). In mancanza, si applica l’aliquota prevista per tutte le altre importazioni del paese interessato.
Garanzia doganale
L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio (articolo 1, paragrafo 4). Si applicano, per il resto, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali (articolo 1, paragrafo 5).
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione dinanzi alla Commissione e al consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore; il consigliere-auditore può accettare anche richieste tardive (articolo 2).
Cessazione della registrazione e conservazione dei dati
Le autorità doganali sono invitate a porre fine alla registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718. I dati sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore devono essere conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento (articolo 3).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 4).
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