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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/273

Regolamento delegato (UE) 2026/273 della Commissione, del 4 febbraio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Normativa europea32026R0273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per tenere conto della fine del periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2016/429 in materia di animali da compagnia. Integra nel regolamento delegato (UE) 2019/2122 le regole sui movimenti non commerciali di animali da compagnia verso l’Unione e corregge una formulazione troppo ampia relativa ai prodotti esenti da controlli. Il testo precisa inoltre i compiti delle autorità incaricate dei controlli e le misure da adottare in caso di non conformità o di mancata presentazione degli animali.

Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per aggiornare le esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per animali da compagnia e alcune merci, in coordinamento con la nuova normativa UE in materia di sanità animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda, in particolare, le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità pubbliche incaricate dei controlli ai posti di controllo frontalieri, nonché i proprietari di animali da compagnia e le persone autorizzate che effettuano movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione. Incide anche sulle categorie di merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri, limitatamente ai prodotti di origine animale e ai prodotti composti esenti da controlli ufficiali. Le modifiche sostanziali sull’articolo 11 si applicano dal 22 aprile 2026; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per i controlli su animali da compagnia e alcune merci

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/2122 per adeguarlo alla fine del regime transitorio previsto per i movimenti non commerciali di animali da compagnia e per correggere un’ambiguità nella disciplina delle merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. La Commissione richiama la necessità di coerenza con il regolamento (UE) 2016/429 e con il regolamento delegato (UE) 2026/131, che diventano il nuovo riferimento normativo per la sanità animale e per i movimenti di animali da compagnia.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) n. 576/2013, che disciplinava i controlli di conformità per i movimenti non commerciali di animali da compagnia da paesi terzi o territori verso l’Unione, continua ad applicarsi in via transitoria fino al 21 aprile 2026 ai sensi dell’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429. Poiché tale periodo transitorio cessa, il presente regolamento integra tali regole nel regolamento delegato (UE) 2019/2122, così da allineare le esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri con il nuovo quadro di sanità animale.

Ambito oggettivo del regolamento

L’atto disciplina due profili distinti ma collegati: da un lato, le condizioni di esenzione dai controlli ufficiali per determinati animali da compagnia che entrano nell’Unione in movimenti non commerciali; dall’altro, la corretta individuazione di alcuni prodotti di origine animale e prodotti composti che possono essere esenti da controlli, entro il limite quantitativo di 2 kg. Il regolamento è inoltre rilevante per le autorità doganali e per le altre autorità pubbliche che possono svolgere compiti di controllo in cooperazione con le autorità competenti.

Nuovo articolo 1 del regolamento delegato 2019/2122

L’articolo 1 viene riscritto per chiarire l’oggetto della disciplina: il regolamento stabilisce i casi e le condizioni di esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per alcune categorie di animali e merci, nonché i casi in cui le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nelle loro responsabilità. La norma precisa che il perimetro riguarda il bagaglio personale dei passeggeri e i movimenti non commerciali di animali da compagnia verso l’Unione.

Definizioni aggiunte

All’articolo 2 sono introdotte tre definizioni utili all’applicazione pratica del regime:

  • "proprietario dell’animale da compagnia", rinviando alla definizione del regolamento (UE) 2016/429;
  • "persona autorizzata", anch’essa rinviata al regolamento (UE) 2016/429;
  • "punto di entrata dei viaggiatori", definito per rinvio al regolamento delegato (UE) 2026/131.

Regime degli animali da compagnia esenti da controlli ufficiali

Il nuovo articolo 11 contiene la disciplina centrale sugli animali da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento non commerciale. L’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri opera solo se sono soddisfatte le condizioni fissate nella parte VI del regolamento (UE) 2016/429 e, se del caso, nel regolamento delegato (UE) 2026/131.

Per gli animali da compagnia di specie elencate nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429, il testo distingue più ipotesi:

  • animali provenienti da paesi terzi o territori elencati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131, per i quali il proprietario o la persona autorizzata deve presentare il passaporto richiesto e mettere l’animale a disposizione per controlli documentali e di identità;
  • animali provenienti da paesi terzi o territori non elencati, per i quali è richiesto il contatto con le autorità all’arrivo, la presentazione del certificato sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131, e controlli documentali e di identità sistematici presso il punto di entrata dei viaggiatori;
  • cani da compagnia appartenenti a personale militare, forze dell’ordine o squadre di ricerca e soccorso che entrano attraverso punti diversi dal punto di entrata dei viaggiatori, soggetti a condizioni specifiche stabilite nell’autorizzazione competente;
  • animali che rientrano in una deroga ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2026/131, soggetti a controlli sistematici secondo le condizioni del permesso;
  • animali originari dell’Unione che vi fanno ritorno dopo un diniego d’ingresso in un paese terzo o territorio, per i quali è prevista la presentazione del passaporto, di eventuali documenti sanitari di accompagnamento e del documento che attesta il diniego di ingresso.

Per i volatili di specie avicole elencate nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429, il regolamento distingue:

  • volatili provenienti da paesi terzi o territori non contemplati dall’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131, per i quali è richiesta la presentazione del certificato sanitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e controlli documentali e di identità sistematici;
  • volatili che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2026/131;
  • volatili originari dell’Unione che vi fanno ritorno dopo un diniego d’ingresso all’estero.

Sono infine menzionate anche altre due categorie: i volatili provenienti da paesi terzi o territori di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e gli animali da compagnia di specie diverse dai volatili elencate nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429.

Prescrizioni per i controlli ufficiali sugli animali da compagnia

Il nuovo articolo 11 bis impone alle autorità incaricate dei controlli di:

  • conoscere pienamente le norme della parte VI del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2026/131;
  • assicurare una formazione adeguata e regolare del personale;
  • conservare la documentazione dei controlli effettuati e dei casi di non conformità;
  • registrare gli esiti dei controlli nella sezione pertinente del certificato sanitario, quando richiesto dagli articoli 18, paragrafo 2, lettera k), e 26, paragrafo 2, lettera j), del regolamento delegato (UE) 2026/131.

Misure in caso di non conformità

L’articolo 11 ter disciplina la risposta amministrativa alle non conformità. Se l’animale non viene messo a disposizione per i controlli oppure se i controlli evidenziano il mancato rispetto delle condizioni applicabili, le autorità, previa consultazione del veterinario ufficiale e, se necessario, del proprietario o della persona autorizzata, possono:

  • isolare l’animale sotto supervisione ufficiale per il tempo necessario a renderlo conforme;
  • adottare altre misure amministrative idonee a garantire la conformità;
  • rispedire l’animale fuori dall’Unione;
  • se le misure precedenti non sono praticabili, disporre l’abbattimento secondo le norme nazionali applicabili in materia di protezione degli animali da compagnia durante l’abbattimento.

Se il movimento non commerciale è negato, l’animale deve essere isolato sotto supervisione ufficiale in attesa delle misure di respingimento o abbattimento. Tutte le misure sono a carico del proprietario o della persona autorizzata.

Rettifica della disciplina sui prodotti di origine animale e prodotti composti

La rettifica dell’articolo 7, lettera c), è rilevante perché limita in modo preciso l’esenzione ai soli "prodotti di origine animale e prodotti composti" diversi da quelli già esclusi dalle lettere a) e b) e dall’allegato I, parte 2, purché la quantità cumulata non superi 2 kg. La modifica elimina l’ambiguità derivante dal termine generico "merci", che avrebbe potuto ricomprendere categorie non destinate a beneficiare dell’esenzione, come i sottoprodotti di origine animale o altri beni disciplinati separatamente.

Rettifica dell’allegato I, parte 2

In coerenza con la rettifica dell’articolo 7, viene aggiornato anche l’allegato I, parte 2: il titolo della tabella viene riformulato per riferirsi ai prodotti di origine animale e ai prodotti composti non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, e viene soppressa la voce relativa al codice NC "ex 0511".

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche sostanziali di cui all’articolo 1 si applicano soltanto dal 22 aprile 2026, data coerente con la scadenza del periodo transitorio del regolamento (UE) n. 576/2013. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’oggetto del regolamento delegato 2019/2122

L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 è sostituito per chiarire che il regolamento disciplina i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nonché i casi e le condizioni in cui autorità doganali o altre autorità pubbliche possono svolgere compiti specifici di controllo sul bagaglio personale dei passeggeri e sui movimenti non commerciali di animali da compagnia verso l’Unione.

Nuove definizioni

All’articolo 2 sono inserite le definizioni di "proprietario dell’animale da compagnia", "persona autorizzata" e "punto di entrata dei viaggiatori", rinviando rispettivamente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2026/131.

Esenzione dai controlli per gli animali da compagnia

L’articolo 11 è riscritto per disciplinare in modo dettagliato le categorie di animali da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento non commerciale e che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo i controlli già previsti da altre norme richiamate. Sono previste regole differenziate per animali di specie elencate nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429, per volatili di specie avicole elencate nell’allegato I, parte B, e per altre categorie specifiche, con rinvio alla parte VI del regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2026/131.

Condizioni e controlli per gli animali da compagnia

Per le diverse categorie, il regolamento richiede: presentazione di passaporti o certificati sanitari previsti dal regolamento delegato (UE) 2026/131; contatto con le autorità all’arrivo presso il punto di entrata dei viaggiatori; messa a disposizione degli animali per controlli documentali e di identità; controlli sistematici o, in taluni casi, controlli su richiesta e in funzione del rischio. Sono disciplinati anche i casi di cani da compagnia del personale militare, delle forze dell’ordine o di squadre di ricerca e soccorso, le deroghe autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e il rientro nell’Unione di animali originari dell’Unione cui sia stato negato l’ingresso in un paese terzo.

Obblighi delle autorità incaricate dei controlli

Con l’articolo 11 bis si impone alle autorità competenti, doganali o pubbliche incaricate dei controlli di conoscere pienamente la normativa applicabile, assicurare formazione adeguata e regolare al personale, conservare la documentazione sui controlli e sulle non conformità e registrare gli esiti dei controlli nella sezione pertinente del certificato sanitario, quando richiesto.

Misure in caso di non conformità o mancata presentazione

L’articolo 11 ter prevede che, se l’animale non è messo a disposizione per i controlli o risulta non conforme, le autorità possano disporre l’isolamento sotto supervisione ufficiale, altre misure amministrative per riportarlo in conformità, il respingimento fuori dall’Unione oppure, se le misure precedenti non sono praticabili, l’abbattimento secondo il diritto nazionale applicabile. Se il movimento non commerciale è negato, l’animale resta isolato in attesa delle ulteriori misure. Tutte le spese sono a carico del proprietario o della persona autorizzata.

Rettifica dell’esenzione per prodotti di origine animale e prodotti composti

L’articolo 7, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2122 viene rettificato sostituendo il termine generico "merci" con "prodotti di origine animale e prodotti composti", con il limite della quantità cumulata non superiore a 2 kg e con esclusione dei prodotti già contemplati dalle lettere a) e b) e dall’allegato I, parte 2.

Rettifica dell’allegato I, parte 2

È modificato il titolo della tabella dell’allegato I, parte 2, per riferirsi ai prodotti di origine animale e ai prodotti composti non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c); inoltre è soppressa la voce relativa al codice NC "ex 0511".

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’articolo 1 si applica solo dal 22 aprile 2026, in coerenza con la scadenza del periodo transitorio relativo al regolamento (UE) n. 576/2013.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialidoganecircolazione di animali da compagniamerci alimentari

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