Sentenza n. 15109/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare dell'Arma dei Carabinieri, aveva presentato istanza di trasferimento presso una Compagnia o Stazione dei Carabinieri per prestare assistenza alla madre gravemente malata, successivamente integrando la domanda con l'indicazione di un'ulteriore sede. Il diniego del Comando Legione Carabinieri Lazio è stato impugnato deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché eccesso di potere per motivazione apparente, incongrua, generica, insufficiente e irrazionale e per carenza di istruttoria. Secondo il ricorrente, l'amministrazione non avrebbe dimostrato una concreta e attuale esigenza organizzativa e operativa idonea a giustificare il diniego del trasferimento. La domanda cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha riferito che il familiare assistito era deceduto e che il militare, nel frattempo, era stato trasferito, su propria istanza, presso la sede richiesta, coincidente anche con il luogo di residenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente aveva infatti ottenuto l'assegnazione presso la sede richiesta e, inoltre, erano venute meno le esigenze assistenziali poste a fondamento della domanda originaria a seguito del decesso del familiare. La prosecuzione del giudizio non avrebbe quindi potuto arrecare al ricorrente alcuna utilità concreta. Il Collegio ha precisato che l'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche successivamente, fino al passaggio della controversia in decisione; il ricorrente, prima dell'udienza di merito, non aveva dedotto l'esistenza di un interesse ulteriore. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
L’istante, militare dell’Arma dei Carabinieri, in data 19 ottobre 2022, ha presentato istanza di trasferimento, ai sensi dell’art.33, comma 5, della L. 104/92, presso la Compagnia Carabinieri o la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, integrandola il 9 febbraio 2023 con la richiesta di trasferimento (anche) presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (RM).
La disposizione costituiva il fondamento della domanda di trasferimento per assistenza al familiare con handicap grave, ma non è stata interpretata nel merito, poiché il giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 l. 241/1990
Il -OMISSIS-, quindi, ha impugnato il diniego di trasferimento deducendo i vizi di “Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 33, comma 5, della Legge 5.2.1992 n. 104 – violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 – violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 3 e 32 Cost. - eccesso di potere per motivazione apparente, incongrua, generica, insufficiente e irrazionale – eccesso di potere per carenza di istruttoria”.
L'art. 3 della legge n. 241/1990 è richiamato quale parametro della motivazione del diniego, ma il TAR non ha esaminato tale censura nel merito, essendo venuto meno l'interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
In relazione a quanto precede, poiché l’interessato risulta aver ottenuto di recente l’assegnazione presso la sede da ultimo richiesta e che nel frattempo sono venute meno le esigenze di assistenza al familiare oggetto dell’atto introduttivo del giudizio, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità al ricorrente.
La disposizione consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per fatti sopravvenuti, la prosecuzione del giudizio non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
art. 85, comma 9, c.p.a.
In relazione a quanto precede, poiché l’interessato risulta aver ottenuto di recente l’assegnazione presso la sede da ultimo richiesta e che nel frattempo sono venute meno le esigenze di assistenza al familiare oggetto dell’atto introduttivo del giudizio, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità al ricorrente.
La norma è richiamata tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio, che si conclude con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche fino al passaggio della causa in decisione.
- Il ricorso diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente ottiene l'utilità sostanziale perseguita con l'impugnazione e non dimostra l'esistenza di un ulteriore interesse concreto e attuale alla decisione.
- Il venir meno dei presupposti fattuali posti a fondamento della domanda di trasferimento per assistenza familiare, unitamente all'ottenimento della sede richiesta, esclude l'utilità concreta della prosecuzione del giudizio sul diniego originario.
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