Sentenza n. 1830/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, adottata il 5 agosto 2025, e atti connessi, compresa la nota prefettizia del 22 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta rilasciato nell’ambito del Decreto flussi 2023. Ha chiesto in primo luogo la rimessione in termini, deducendo che il provvedimento gli era stato comunicato per la prima volta il 6 novembre 2025 e che il ricorso notificato il 5 gennaio 2026 era quindi tempestivo. Nel merito ha contestato la revoca, adottata oltre un anno dopo il rilascio del nulla-osta e dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, per carenze documentali e per l’incompletezza e tardività della richiesta di verifica della disponibilità di manodopera presso il Centro per l’Impiego. Ha dedotto la violazione dell’affidamento, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, rilevando che le carenze erano riferibili al datore di lavoro e non al lavoratore, il quale aveva lavorato regolarmente dal 6 maggio al 17 dicembre 2025, aveva versato contributi e disponeva di una nuova proposta di assunzione. Ha inoltre denunciato la violazione della partecipazione procedimentale, poiché l’avvio del procedimento era stato comunicato soltanto al datore di lavoro; la mancata attivazione del soccorso istruttorio per la documentazione mancante; la contraddittorietà dell’azione prefettizia, che dopo la revoca aveva chiesto ulteriori integrazioni il 22 ottobre 2025; e l’omessa valutazione degli effetti della revoca sul rapporto di lavoro e sulla possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione. L’Amministrazione ha sostenuto che il nulla-osta aveva natura precaria, soggetta a verifiche successive, e che non era stato soddisfatto il requisito dell’inoltro tempestivo e completo della richiesta di manodopera all’ARTI prima della domanda di ingresso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la Prefettura non aveva allegato elementi idonei a dimostrare che il lavoratore avesse conosciuto il provvedimento prima del 6 novembre 2025. Ha accolto nel merito le censure complessivamente considerate: il rapporto di lavoro si era effettivamente instaurato e protratto per sette mesi, dal 6 maggio al 17 dicembre 2025; in tale situazione l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, nel procedimento, la posizione del lavoratore anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione. Ha quindi annullato la revoca del nulla-osta e gli atti derivati. La sentenza non esamina separatamente ciascuno dei motivi di merito né decide autonomamente sulla spettanza del permesso di soggiorno; dispone la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
Va preliminarmente osservato che il ricorso (notificato il 5 gennaio 2026) è da considerarsi tempestivo (v. prima censura), considerato che, in difetto di diversa allegazione da parte della P.A., il provvedimento impugnato è stato per la prima volta conosciuto dal lavoratore il 6 novembre 2025.
La tempestività è stata riconosciuta in base alla data della prima conoscenza del provvedimento da parte del lavoratore; il giudice non ha però disposto formalmente una rimessione in termini, ritenendo direttamente tempestivo il ricorso.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Venendo al resto delle censure dedotte, esse sono complessivamente fondate perché, nel caso di specie, ci si trova di fronte a una effettiva instaurazione del rapporto lavorativo con l’originario datore di lavoro, che si è protratto per sette mesi (dal 6 maggio 2025 al 17 dicembre 2025), con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, in sede procedimentale, la posizione del lavoratore ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Quando il rapporto di lavoro avviato in base al nulla-osta è stato effettivamente instaurato e si è protratto per un periodo significativo, l’Amministrazione deve valutare la posizione del lavoratore anche in relazione al possibile rilascio del permesso per attesa occupazione.
Massime di principio
- Quando un nulla-osta al lavoro è seguito dall’effettiva instaurazione e prosecuzione del rapporto lavorativo, l’Amministrazione, nel decidere sulla revoca, deve valutare concretamente la posizione del lavoratore e le conseguenze della cessazione del rapporto, anche ai fini del possibile rilascio di un permesso per attesa occupazione.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, se l’Amministrazione non allega elementi contrari, il termine decorre dalla data in cui il destinatario ha avuto per la prima volta conoscenza del provvedimento.
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