R.R. Liguria 4/2007
Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (disposizioni in materia di usi civici)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Liguria, le modalità operative delle funzioni regionali in materia di usi civici: formazione dell’elenco/archivio delle terre di uso civico, consultazione dei Comuni e degli interessati, istituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale e criteri per la scelta degli esperti/periti. È in vigore per la disciplina vigente della materia, ma contiene anche parti abrogate.
Modalità regionali di esercizio delle funzioni in materia di usi civici
Modalità di esercizio delle funzioni regionali in materia di usi civici
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’organizzazione e le modalità operative delle funzioni regionali previste dalla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 in materia di usi civici. La disciplina riguarda sia l’accertamento delle terre gravate da uso civico sia il supporto tecnico-istruttorio regionale nelle relative pratiche.
Accertamento delle terre di uso civico e archivio regionale
La Regione predispone un elenco delle terre di uso civico sulla base della ricognizione regionale svolta nell’ambito del progetto di georeferenziazione dei vincoli paesaggistici del territorio ligure, richiamato in relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio. L’elenco è inviato ai Comuni interessati con l’indicazione dei dati catastali e del provvedimento di riconoscimento oppure della richiesta di verifica dell’esistenza di terreni di uso civico.
I Comuni trasmettono l’elenco ai Comitati frazionali, se costituiti, e lo affiggono all’albo pretorio per 60 giorni. Gli interessati possono consultare gli atti e presentare osservazioni al Comune competente entro i 30 giorni successivi.
Entro i 60 giorni successivi, i Comuni, sentito l’eventuale Comitato frazionale, comunicano alla Giunta regionale ogni informazione sullo stato delle terre di uso civico comprese nell’elenco o comunque esistenti nel territorio comunale. La comunicazione relativa a terre non comprese nell’elenco vale come richiesta di attivazione del procedimento di verifica.
Commissione tecnica regionale per gli usi civici
È istituita la Commissione tecnica regionale per l’esame delle istanze in materia di usi civici. La Commissione è presieduta dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o da un suo delegato, e comprende dirigenti o delegati delle strutture regionali competenti in materia di foreste, tutela paesistica, cartografia, difesa del suolo e ispettorato agrario, oltre a tre esperti nelle materie previste dalla legge regionale n. 27 del 2002, individuati tra i dipendenti di specifiche amministrazioni/strutture tecniche, e a un componente designato da ANCI Liguria.
Il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione trascorsi 60 giorni dalla richiesta dei nominativi, salvo successive integrazioni.
La Commissione esprime parere ogni volta che la Regione esamina una pratica in materia di usi civici, comprese le istanze dei Comuni per la nomina di periti demaniali e le pratiche di alienazione o mutamento di destinazione di terreni gravati da usi civici.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Si applicano le regole richiamate dalla normativa regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. La Commissione disciplina autonomamente il proprio funzionamento con deliberazione. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente può delegare un sostituto, che deve essere un funzionario dell’amministrazione di appartenenza del delegante.
La struttura regionale competente in materia di usi civici può chiedere pareri su ulteriori questioni applicative; la Commissione può inoltre formulare proposte e raccomandazioni alla Regione. La partecipazione alle sedute è gratuita.
Criteri per la scelta degli esperti e dei periti demaniali
Per la scelta degli esperti previsti dalla legge regionale n. 27 del 2002, la Regione richiede una terna di nominativi agli ordini professionali della provincia in cui ricade il territorio interessato dal procedimento, con invio dei curricula, e procede poi all’estrazione a sorte del nominativo da incaricare. Se un professionista già incaricato viene nuovamente estratto per altro incarico, si procede all’estrazione di un diverso nominativo.
Se dagli ordini professionali non perviene alcuna segnalazione entro il termine stabilito, la Giunta regionale può scegliere il nominativo tra professionisti di propria fiducia esperti nelle materie rilevanti.
Disposizioni non più vigenti
Risulta abrogato l’articolo relativo all’Albo regionale dei periti istruttori demaniali; nel testo consolidato sono presenti anche altre soppressioni e modifiche intervenute successivamente.
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