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Legge

L.R. Liguria 4/2007

Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (disposizioni in materia di usi civici)

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ligure disciplina l’accertamento delle terre di uso civico, la formazione di un archivio regionale, la Commissione tecnica regionale per gli usi civici e i criteri per la scelta degli esperti/periti. Sono previste procedure di pubblicazione, osservazioni dei cittadini, trasmissioni ai Comuni e pareri su pratiche di alienazione o mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici.

Modalità di esercizio delle funzioni regionali in materia di usi civici

Modalità di esercizio delle funzioni regionali in materia di usi civici

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, le modalità operative per l’esercizio di alcune funzioni regionali in materia di usi civici previste dalla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27. La disciplina riguarda l’accertamento delle terre di uso civico, il supporto tecnico regionale e i criteri per l’individuazione degli esperti incaricati.

Accertamento delle terre di uso civico e archivio regionale

La Regione predispone un elenco delle terre di uso civico sulla base della ricognizione regionale svolta nell’ambito del progetto di georeferenziazione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio ligure, con riferimento anche alle aree gravate da usi civici individuate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. L’elenco è inviato ai Comuni interessati con l’indicazione dei dati catastali e del provvedimento di riconoscimento, oppure della richiesta di verifica dell’esistenza di terreni di uso civico.

Partecipazione dei Comuni e degli interessati

Ricevuto l’elenco, i Comuni lo trasmettono ai comitati frazionali, se costituiti, e lo affiggono all’albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare osservazioni al Comune competente nei trenta giorni successivi. Entro i sessanta giorni successivi, i Comuni, sentito l’eventuale comitato frazionale, comunicano alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico comprese nell’elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione relativa a terre non comprese nell’elenco vale come richiesta di avvio della verifica.

Commissione tecnica regionale per gli usi civici

È istituita la Commissione tecnica regionale per l’esame delle istanze in materia di usi civici. La Commissione è presieduta dal Direttore generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o da un suo delegato, e comprende rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di foreste, tutela paesistica, cartografia, difesa del suolo e ispettorato agrario, oltre a tre esperti nelle materie indicate dalla legge regionale, individuati tra dipendenti di amministrazioni/enti indicati dal regolamento, e un componente designato da ANCI Liguria.

Nomina, funzionamento e pareri della Commissione

Il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta dei nominativi, salvo successive integrazioni. La Commissione esprime pareri su tutte le pratiche regionali in materia di usi civici, comprese le richieste dei Comuni per la nomina di periti demaniali e le istanze di alienazione o mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici. Le sedute sono valide con la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; la Commissione disciplina inoltre il proprio funzionamento con apposita deliberazione. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente può delegare un sostituto, che deve essere un funzionario dell’amministrazione di appartenenza. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

Ulteriori funzioni consultive

La struttura regionale competente in materia di usi civici può chiedere alla Commissione pareri anche su altre questioni relative all’applicazione della normativa. La Commissione può inoltre formulare proposte e raccomandazioni alla Regione.

Criteri per la scelta degli esperti incaricati

Per la scelta degli esperti previsti dalla legge regionale, la Regione richiede agli ordini professionali della provincia in cui ricade il territorio interessato una terna di nominativi, insieme ai curriculum dei candidati, e procede poi all’estrazione a sorte del nominativo da incaricare. Se un professionista già incaricato risulta nuovamente sorteggiato, si estrae un altro nominativo. Se dagli ordini professionali non perviene alcuna segnalazione nel termine stabilito, la Giunta regionale può individuare il nominativo tra professionisti di propria fiducia, purché esperti nelle materie richieste.

Disciplina non più vigente

È abrogata la disciplina relativa all’albo regionale dei periti istruttori demaniali. Restano invece operative le disposizioni del regolamento che disciplinano la Commissione tecnica regionale e i criteri per la selezione degli esperti, nei limiti delle successive modifiche intervenute.

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