Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 30/2007

Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro

Normativa regionaleL.R. Liguria 30/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria interventi regionali per salute e sicurezza sul lavoro, regolarità dei rapporti, contrasto al lavoro irregolare, qualità dell’occupazione e responsabilità sociale dei datori di lavoro. Prevede obblighi nei bandi e appalti, incentivi e revoche, misure di prevenzione e formazione, un registro dei datori socialmente responsabili e strumenti di coordinamento e monitoraggio. Alcune parti sono state abrogate o modificate nel tempo.

Norme regionali liguri per la sicurezza, la qualità e la regolarità del lavoro e per la responsabilità sociale dei datori di lavoro

Norme regionali per la sicurezza, la qualità e la regolarità del lavoro in Liguria

La legge definisce il quadro degli interventi della Regione Liguria per promuovere salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, regolarità dei rapporti di lavoro, emersione del lavoro non regolare, qualità dell’occupazione e responsabilità sociale dei datori di lavoro. La disciplina opera esclusivamente sul territorio ligure e si coordina con la normativa statale, comunitaria e con la programmazione regionale in materia di lavoro, formazione, sanità e sviluppo.

Finalità e ruolo della Regione

La Regione promuove una cultura della salute, della sicurezza, della regolarità del lavoro e della responsabilità sociale dei datori di lavoro. A tal fine programma, promuove e coordina gli interventi previsti dalla legge, individuando obiettivi, strumenti e misure in concertazione con le parti sociali e in collaborazione con enti locali e soggetti istituzionali competenti.

Le funzioni regionali comprendono:

  • programmazione degli interventi, in raccordo con le politiche regionali per occupazione, sanità, lavori pubblici e attività produttive;
  • indirizzo e coordinamento delle attività di informazione, assistenza, controllo e vigilanza svolte dalle ASL liguri, con scambio informativo con gli altri organismi ispettivi;
  • iniziative di interesse regionale o sperimentali;
  • studi, ricerche, monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
  • elaborazione di linee guida applicative per uniformare le procedure amministrative sul territorio regionale.

La Regione promuove inoltre intese e accordi con enti locali e soggetti competenti, nonché l’interconnessione delle banche dati tramite S.I.R.I.O., per consentire scambio e incrocio delle informazioni utili a prevenzione, programmazione e vigilanza.

Organi di coordinamento e concertazione

Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro svolge funzioni di raccordo e impulso, nel rispetto della normativa statale. In particolare:

  • promuove il coordinamento territoriale delle attività in materia di salute e sicurezza;
  • assicura il raccordo con la Commissione consultiva permanente nazionale;
  • formula proposte e pareri per garantire uniformità degli interventi regionali e sul Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro per la parte relativa alla sicurezza;
  • fornisce supporto tecnico per informazione, formazione, analisi e monitoraggio;
  • promuove piani coordinati di intervento, nel rispetto delle competenze degli organi ispettivi e di vigilanza.

Il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro e la Regione assicura un confronto costante con le parti sociali.

È inoltre prevista la Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare presso le Camere di commercio, con compiti di analisi del lavoro irregolare, promozione di intese istituzionali e assistenza alle imprese, anche per credito agevolato, formazione e aree attrezzate.

Appalti pubblici, DURC e clausole di tutela

Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici le amministrazioni appaltanti devono prevedere:

  • l’obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, nonché il diritto al lavoro dei disabili;
  • l’obbligo di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, anche in subappalto.

Per la stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi è richiesto il DURC.

Per contributi o agevolazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato acquisiscono la dichiarazione di rispetto della normativa e il DURC, anche con strumenti informatici; per le pubbliche amministrazioni, la regola è derogata nei casi previsti dalla legge, in particolare per trasferimenti di risorse basati su specifiche disposizioni normative.

La Regione può stipulare intese per accelerare il rilascio del DURC. Inoltre:

  • negli appalti finanziati dalla Regione possono essere previste clausole di risoluzione del contratto per violazioni delle norme su salute, sicurezza e regolarità del lavoro;
  • nei contributi e finanziamenti pubblici regionali deve essere prevista la revoca in caso di violazioni analoghe, con divieto di accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni per i cinque anni successivi alla revoca.

Misure per la tutela dei lavoratori negli appalti e nei cantieri

La Regione promuove, anche tramite accordi con le parti interessate, l’introduzione di misure ulteriori di tutela nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione degli appalti pubblici, soprattutto per i cantieri temporanei o mobili. Le misure possono riguardare:

  • miglioramento del coordinamento della prevenzione dei rischi;
  • valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese;
  • verifica della congruità del costo della manodopera rispetto all’importo dell’appalto.

Può inoltre definire intese con gli organismi di vigilanza per rafforzare i controlli, soprattutto nei settori più a rischio, o sostenere progetti straordinari di tutela e sicurezza.

Interventi regionali per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro

La Regione promuove e sostiene iniziative di prevenzione dei rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro, anche mediante accordi territoriali e settoriali, in raccordo con l’Agenzia sanitaria regionale. Gli interventi riguardano in particolare:

  • iniziative rivolte alle piccole e micro imprese e ai settori più a rischio;
  • sportelli informativi con università, associazioni, sindacati, fondazioni e altre istituzioni;
  • azioni di informazione, formazione e assistenza;
  • diffusione di buone pratiche;
  • monitoraggio di infortuni e malattie professionali;
  • linee guida per il rispetto degli standard di sicurezza.

La Regione promuove anche attività di accrescimento delle competenze di lavoratori, rappresentanti per la sicurezza, datori di lavoro, operatori sanitari e soggetti dei servizi al lavoro, attraverso campagne informative, formazione, progetti scolastici, linee guida per i corsi regionali e promozione di codici di condotta e accordi aziendali.

I corsi di formazione professionale relativi a profili con rischi specifici devono includere un modulo sulle norme di sicurezza e sulle misure di tutela.

È inoltre previsto un sistema informativo regionale sui corsi in materia di prevenzione, sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, integrato nel S.I.R.I.O.

Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro

La Regione promuove l’inserimento al lavoro del coniuge, del convivente more uxorio o di un familiare di primo grado convivente di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro residenti in Liguria. Fino alla sistemazione lavorativa, e comunque per non oltre 24 mesi, è previsto un sostegno economico di 1.000 euro mensili, adeguato annualmente all’inflazione effettiva. L’intervento è riservato a soggetti disoccupati e privi di reddito.

Interventi edilizi finanziati dalla Regione

Per i finanziamenti regionali a interventi edilizi, inclusi quelli di edilizia residenziale, la Regione deve prevedere che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle norme su salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

Se i lavori iniziano senza il piano di sicurezza previsto dalla normativa statale, la Regione dispone la sospensione immediata dell’erogazione del finanziamento. Sono previsti anche monitoraggi specifici sui cantieri e, tramite convenzioni, la Regione può avvalersi del supporto operativo dei Comitati paritetici antinfortunistici territoriali.

Semplificazione del registro degli infortuni

Il registro degli infortuni, previsto dalla normativa statale richiamata, non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Interventi per la regolarità del lavoro e contrasto al lavoro nero

La Regione e le Province promuovono, con le parti sociali e gli enti competenti, iniziative di sensibilizzazione, informazione e assistenza per diffondere la cultura della regolarità del lavoro. Gli interventi riguardano:

  • educazione alla legalità nei percorsi scolastici;
  • azioni rivolte a datori di lavoro e lavoratori;
  • assistenza e consulenza per emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro, con attenzione alle piccole imprese.

Sono inoltre sostenuti interventi per contrastare il lavoro non regolare, tra cui:

  • accordi per garantire, nella committenza pubblica, il rispetto di salute, sicurezza e regolarità;
  • servizi integrati e unificati per il lavoro, in raccordo con enti previdenziali, assicurativi e di vigilanza;
  • sportelli informativi;
  • percorsi di collocamento e reinserimento di lavoratori irregolari;
  • formazione, riqualificazione e assistenza nei processi di regolarizzazione;
  • progetti sperimentali di emersione;
  • interventi di consolidamento delle imprese che hanno aderito a percorsi di emersione;
  • piani territoriali di emersione e promozione dell’occupazione regolare.

Il monitoraggio del fenomeno è affidato all’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, previa intesa con gli enti competenti.

Incentivi per la qualità del lavoro

La Regione può concedere contributi a micro e piccole imprese, anche cooperative, con almeno un’unità produttiva in Liguria e operanti nei settori di maggior rischio, per investimenti diretti a ottenere livelli di salute e sicurezza superiori a quelli previsti dalla legge nazionale.

Può inoltre concedere contributi per iniziative, anche sperimentali, finalizzate a favorire qualità, regolarità del lavoro ed emersione del lavoro non regolare, anche a favore di enti bilaterali e altri soggetti pubblici o privati.

Responsabilità sociale dei datori di lavoro

La legge promuove la responsabilità sociale dei datori di lavoro come parte della qualità del lavoro, intesa come rispetto dei diritti umani, sociali ed economici, valorizzazione delle risorse umane, equilibrio di genere, sostenibilità ambientale e coesione sociale.

La Regione incentiva l’adozione volontaria di pratiche socialmente responsabili, codici di condotta, discipline e tutele sociali e ambientali nello svolgimento dell’attività e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori. Le pratiche promosse devono tendere a livelli di tutela superiori agli obblighi di legge, con riferimento a:

  • regolarità e stabilità del lavoro;
  • pari opportunità;
  • sicurezza e riduzione dei rischi;
  • benessere psico-fisico e integrazione dei lavoratori, anche disabili o svantaggiati;
  • partecipazione nei processi lavorativi;
  • qualificazione professionale;
  • tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Informazione, sensibilizzazione e progetti sulla responsabilità sociale

La Regione, anche con province, parti sociali, enti bilaterali e altri soggetti pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, formazione, promozione e partecipazione per diffondere la responsabilità sociale. In particolare promuove:

  • informazione su buone pratiche, codici etici, marchi di qualità e bilanci sociali e ambientali;
  • pubblicizzazione di esperienze e buone prassi, soprattutto per PMI;
  • sensibilizzazione sulla certificazione della qualità verso consumatori e grandi acquirenti;
  • servizi di consulenza alle imprese;
  • accordi con le parti sociali per il sostegno operativo alle imprese.

La Regione può concedere contributi a imprese, enti locali ed enti del settore regionale allargato per progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di pratiche responsabili, sistemi di gestione, codici etici e strumenti di rendicontazione secondo standard riconosciuti.

Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili e agevolazioni

È istituito il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, al quale possono iscriversi imprese, enti locali ed enti del settore regionale allargato che dimostrino l’assunzione della responsabilità sociale tramite documenti, marchi di qualità, procedure e codici di comportamento certificabili.

Per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione occorre dimostrare, oltre al rispetto degli obblighi di legge, la realizzazione di iniziative di buona pratica concordate con i lavoratori e le loro rappresentanze, tra cui:

  • buone pratiche e prestazioni sociali verso risorse umane, soci, clienti, fornitori, PA, comunità e ambiente;
  • rapporti di lavoro stabili e duraturi;
  • tracciabilità dei prodotti e monitoraggio della qualità del lavoro nella filiera;
  • codici etici, modelli di rendicontazione e sistemi certificati di gestione o di prodotto/servizio.

La Giunta regionale definisce modalità di funzionamento, requisiti e verifiche del Registro.

Agli iscritti possono essere riconosciuti:

  • criteri di priorità nell’accesso agli interventi e alle agevolazioni previste dalla legge;
  • criteri di preferenza, a parità di condizioni, negli appalti di fornitura, lavori o servizi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali, di competenza regionale.

Sono previsti ulteriori criteri di priorità per i soggetti iscritti che attuano l’alternanza scuola-lavoro.

Prevenzione del disagio lavorativo

La Regione promuove studi e interventi per prevenire il disagio lavorativo, tutelare l’integrità psico-fisica, favorire l’inclusione sociale e migliorare la qualità del lavoro. Il supporto della Commissione regionale di concertazione è utilizzato anche su questa materia, con la partecipazione di esperti e rappresentanti competenti in tema di molestie negli ambienti di lavoro.

Sono inoltre promosse azioni di:

  • sensibilizzazione e informazione;
  • formazione degli operatori istituzionali e dei servizi al lavoro;
  • ricerca e diffusione di buone pratiche;
  • prevenzione e limitazione del disagio lavorativo.

La Regione sostiene l’attivazione di Punti di Ascolto per offrire prima consulenza sui diritti dei lavoratori in situazione di disagio e per trasmettere informazioni utili alla Commissione di concertazione.

Attuazione, controlli, aiuti di Stato e norme transitorie

La Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro e sentiti i diversi organismi regionali di concertazione e coordinamento, definisce:

  • condizioni di ammissibilità e criteri di preferenza;
  • cumulo con altri incentivi;
  • presupposti e criteri per la revoca dei benefici;
  • modalità di realizzazione degli interventi;
  • ripartizione delle risorse;
  • casi di risoluzione del contratto per grave inosservanza;
  • procedure di monitoraggio e valutazione;
  • modalità di ispezione e controllo sull’uso dei finanziamenti.

Per l’attuazione la Regione si avvale anche di Liguria Lavoro.

Gli incentivi e finanziamenti sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato; la Giunta definisce per ciascun intervento la cumulabilità con altri aiuti. I contributi sono concessi nei limiti del regime de minimis richiamato dalla legge, fino alla pubblicazione dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea nel Bollettino Ufficiale regionale.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta doveva adottare la proposta di programmazione integrativa del programma triennale dei servizi per l’impiego, delle politiche formative e del lavoro; entro un anno doveva istituire il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili.

Disposizioni non più operative o abrogate

La legge contiene alcune disposizioni già abrogate o sostituite nel tempo, in particolare la disciplina originaria della programmazione regionale e le modifiche alla l.r. 52/1993 richiamate come abrogate. Nel complesso, però, il provvedimento mantiene ancora una struttura normativa utile su salute e sicurezza del lavoro, regolarità, responsabilità sociale e incentivi regionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.