Sentenza del 13/10/2015 n. 4321 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di mora notificato il 26 settembre 2001, con cui veniva richiesto il pagamento di euro 29.017,00, oltre sanzioni e interessi, per IVA relativa all'anno d'imposta 1994. La società sosteneva l'illegittimità della riscossione, in particolare perché l'avviso di mora non era stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento e perché era stato notificato oltre i termini decadenziali. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme dichiarate ma non risultate versate e contestava la propria responsabilità per gli eventuali vizi della notifica, attribuendola all'agente della riscossione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Il Collegio ha ritenuto illegittimo l'avviso di mora perché non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento, ritenendo necessario garantire al contribuente un congruo termine per pagare e per contestare la pretesa. Ha inoltre rilevato un ulteriore vizio, consistente nella notifica dell'avviso oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia sono state condannate in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.400,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, artt. 45 e 46
Disciplinano la riscossione coattiva delle imposte non pagate e il procedimento esecutivo fondato sul ruolo, prevedendo la rilevanza dell'avviso di mora.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
L'avviso di mora rientra tra gli atti autonomamente impugnabili. Se gli atti presupposti, come la cartella di pagamento, non sono stati notificati, il contribuente può impugnarli insieme all'avviso di mora.
D.P.R. n. 602/1973, art. 17, e D.P.R. n. 600/1973, art. 43
Prevedono termini decadenziali per l'attività di riscossione e notificazione; il loro superamento può determinare l'illegittimità dell'atto notificato tardivamente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c.
Regolano il termine lungo per proporre impugnazione. Nel caso concreto, l'appello dell'Agenzia è stato ritenuto tempestivo perché il plico era stato consegnato alle Poste entro il termine.
Cassazione, sentenza n. 13483/2007
Richiamata per l'orientamento secondo cui l'avviso di mora può svolgere sia la funzione di atto di precetto sia, in mancanza dell'atto presupposto, quella sostitutiva della cartella di pagamento.
Cassazione, sentenza n. 7649/2006
Richiamata per affermare che la disciplina processuale sull'impugnazione dell'avviso di mora deve essere interpretata insieme alle norme sostanziali e alle esigenze di tutela effettiva del contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10958/2005
Riconosce al contribuente la possibilità di impugnare l'atto successivo e contestualmente l'atto presupposto non notificato, facendo valere anche questioni relative al merito del tributo.
Massime di principio
- Quando un atto di riscossione presuppone la preventiva notifica di una cartella o di altro atto impositivo, l'assenza di tale notifica può rendere illegittima la procedura, soprattutto se il contribuente non ha avuto un termine effettivo per pagare o contestare.
- L'impugnazione dell'avviso di mora può consentire di contestare anche gli atti presupposti non notificati, inclusi i vizi di notifica e, nei limiti applicabili, il merito della pretesa tributaria.
- Il contribuente deve verificare sempre la sequenza degli atti, la loro effettiva notificazione e il rispetto dei termini decadenziali: un atto successivo non può normalmente essere utilizzato per eludere le garanzie previste per l'atto presupposto.
- La responsabilità per la formazione della pretesa tributaria e quella per la notificazione o riscossione possono ricadere su soggetti diversi; tuttavia, ai fini della tutela del contribuente, è importante contestare in giudizio tutti gli enti coinvolti.
- La tempestività dell'impugnazione va verificata considerando le regole specifiche del processo tributario e della notificazione a mezzo posta, inclusa la data di consegna del plico all'ufficio postale quando prevista dalla disciplina applicabile.
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