Sentenza n. 1937/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’emissione della carta docente e l’assegnazione di somme per annualità scolastiche pregresse
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, limitatamente alla parte non eseguita, della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docente e all’assegnazione sulla stessa dell’importo complessivo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2023/24. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo, producendo la prova del passaggio in giudicato della sentenza e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze rivendicate entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al titolo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per procedere all’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa al compenso del commissario nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate da tale legge.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché i termini per la presentazione della relativa parcella.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, subordinato a espressa autorizzazione.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione finale.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche dalla notificazione del titolo.
- In presenza di un’obbligazione pecuniaria non integralmente adempiuta dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina relativa alla liquidazione del compenso del commissario prevista per l’ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle ulteriori condanne amministrative o giudiziali al pagamento di somme di denaro.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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