Sentenza del 20/01/2016 n. 926 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la cartella esattoriale notificata nel novembre 1988, emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione integrativa presentata da P.R. per definire le imposte IRPEF relative agli anni 1979 e 1980, dopo la notifica, nel novembre 1982, dei relativi avvisi di accertamento. La contribuente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, depositata il 22 maggio 2009, che aveva accolto il ricorso dell’Ufficio. Con i primi due motivi, deduceva che la CTC aveva deciso oltre le richieste dell’Amministrazione, rilevando d’ufficio l’asserito esaurimento del rapporto per mancata impugnazione degli avvisi, e che sul mancato esaurimento si era formato giudicato interno. Con il terzo motivo lamentava l’omesso esame dell’impugnazione degli avvisi e della loro rinuncia da parte dell’Ufficio; con il quarto sosteneva che, essendo gli avvisi stati impugnati, il rapporto non era esaurito e la pronuncia di incostituzionalità produceva i propri effetti.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che l’Ufficio avesse sostenuto nei precedenti gradi soltanto l’autonomia della dichiarazione integrativa e non avesse sollevato la questione dell’esaurimento del rapporto. La CTC ha quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; inoltre, la Commissione di secondo grado aveva già affermato il mancato esaurimento del rapporto e tale statuizione era passata in giudicato. Applicata la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 16 del D.L. n. 429/1982 agli avvisi notificati nel periodo successivo all’entrata in vigore del decreto e precedente alla dichiarazione integrativa, la Cassazione ha ritenuto illegittimi gli avvisi e caducata anche la dichiarazione integrativa, che non aveva efficacia autonoma e dipendeva dagli accertamenti. Il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente contro la cartella. Spese dell’intero giudizio compensate tra le parti.
Norme richiamate
Erroneamente, pertanto, la CTC, in violazione dell'art. 112 c.p.c., pur non essendole stata dedotta la questione dell'esaurimento del rapporto tributario (in ordine alla quale, peraltro, si era invece espressamente pronunciata nel senso del non esaurimento - la commissione, di secondo grado, con conseguente intervenuto giudicato sul punto), ha invece provveduto sulla stessa, incorrendo pertanto nel denunciato vizio.
Il giudice non può fondare la decisione su una questione non introdotta dalle parti quando non è rilevabile d’ufficio. Nel caso concreto, la CTC non poteva decidere che il rapporto tributario fosse esaurito per mancata impugnazione degli avvisi, perché l’Ufficio non aveva sollevato tale questione.
Art. 16 del D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla L. n. 516 del 1982
Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella su menzionata sentenza, il citato art. 16, consentendo la notifica di avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, lasciava arbitri gli uffici finanziari di notificare accertamenti al contribuente nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 ed il termine iniziale per la presentazione della dichiarazione integrativa, creando così una disparità di trattamento tra i contribuenti.
La norma disciplinava la definizione delle pendenze tributarie in presenza di un accertamento, ma la parte che consentiva notifiche fino alla presentazione della dichiarazione integrativa è stata dichiarata incostituzionale. Gli avvisi notificati nel periodo interessato dalla pronuncia non possono fondare la pretesa quando il rapporto non è esaurito.
Art. 136 Cost. e art. 30 della L. n. 87 del 1953
Pertanto, stante il mancato esaurimento del rapporto (così come affermato dalla Commissione di secondo grado, sul punto - come detto - passata in giudicato), devono ritenersi applicabili gli effetti della su menzionata pronuncia di incostituzionalità, con conseguente illegittimità dell'accertamento in questione; venuto meno siffatto accertamento, deve ritenersi caducata anche la dichiarazione integrativa, che non ha efficacia autonoma e non può prescindere dagli accertamenti, che nella specie sono stati impugnati e/o ritirati in autotutela.
La dichiarazione d’incostituzionalità opera nel rapporto non esaurito e rende illegittimo l’accertamento fondato sulla disposizione espunta dall’ordinamento. In questa vicenda la dichiarazione integrativa non sopravviveva autonomamente all’accertamento, poiché ne dipendeva.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
In conclusione, pertanto, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli altri; per l'effetto va cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Una pronuncia d’incostituzionalità può incidere sugli atti tributari fondati sulla norma dichiarata illegittima se il rapporto non è esaurito; la definitività dell’atto per mancata impugnazione può invece impedire che quegli effetti si riflettano sul rapporto ormai chiuso.
- Il giudice d’appello non può introdurre d’ufficio una questione non proposta dalle parti, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio. Se una statuizione non viene impugnata, può formarsi giudicato interno e vincolare le fasi successive.
- La dichiarazione integrativa presentata in relazione a un avviso di accertamento non è necessariamente autonoma: quando la definizione dipende dall’esistenza dell’accertamento, la caducazione di quest’ultimo può travolgere anche la dichiarazione e la cartella che ne costituisce la liquidazione.
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