Cassazione Civile, Sentenza n. 4426/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di atti di accertamento relativi al 2007 per operazioni soggettivamente inesistenti (presunta frode carosello tramite società di facciata), discrepanze nelle rimanenze di magazzino con presunzione di cessioni non dichiarate, spese ritenute non inerenti e indebita detrazione IVA internazionale; effetto sul consolidato nazionale con ripresa a tassazione anche nei confronti della controllante Dal Maso Group s.p.a.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società. Sono stati esaminati cinque motivi: 1) censura per ultravpetizione/art.112 c.p.c. ritenuta infondata: il giudice a cognizione piena può novare e rideterminare l'obbligazione entro i limiti del petitum; 2) vizio di violazione del diritto di difesa (art.24 Cost.) inammissibile perché le censure costituzionali vanno prospettate tramite questione di legittimità salvo norme di immediata applicazione; 3) censura sull'equiparazione della conciliazione a transazione inammissibile e non cogliente la ratio; 4) censura relativa alle discrepanze di magazzino (d.P.R. 441/1997) infondata: la presunzione di cessione extracontabile richiede ammanchi fisici o contabilità obbligatoria ma l'Amministrazione può comunque fondare rettifiche su presunzioni derivanti da indizi gravi, precisi e concordanti; 5) omesso esame di fatto decisivo inammissibile per i limiti del sindacato di motivazione in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, condanna alle spese e liquidazione in favore della resistente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte afferma che, nel processo tributario a cognizione piena, il giudice ha potere novativo di riqualificazione e quantificazione entro i limiti del petitum senza violare l'art.112
art. 360 c.p.c.
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Norma di rito per i motivi di cassazione; la Corte applica i limiti di ammissibilità (es.: vizio di motivazione rilevabile solo se costituzionalmente rilevante) e rigetta i mezzi secondo i criteri di legge
art. 24 Costituzione
Non può essere invocato direttamente in cassazione come parametro di diritto a meno che sia norma di immediata applicazione; la tutela del diritto di difesa è attuata tramite norme di rango legislativo
d.lgs. n. 546/1992 art. 48
art. 48 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla disciplina della conciliazione giudiziale; la Corte considera la richiamata disciplina solo a supporto argomentativo e non quale vincolo alla riqualificazione giudiziale
d.P.R. n. 441/1997
art. 1 e art. 4 d.P.R. n. 441/1997
La disciplina delle presunzioni per ammanchi di magazzino presuppone inventario fisico o contabilità obbligatoria; tuttavia non esclude l'uso di presunzioni basate su indizi gravi, precisi e concordanti
art. 2729 c.c.
Richiamato per l'applicazione delle presunzioni semplici: le rettifiche fiscali possono essere fondate su presunzioni desunte da documentazione non obbligatoria se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione agli obblighi di versamento in caso di condanna alle spese nelle cause tributarie
Massime di principio
- Nel processo tributario a cognizione piena il giudice può riqualificare e rideterminare l'imponibile entro i limiti del petitum: ciò non costituisce ultravpetizione né violazione del diritto di difesa se non altera l'oggetto oltre le domande delle parti
- Le censure basate su norme costituzionali devono, di regola, essere proposte tramite questione di legittimità costituzionale salvo che si tratti di norme costituzionali di immediata applicazione
- La disciplina delle presunzioni per ammanchi di magazzino (d.P.R. 441/1997) richiede inventario fisico o contabilità obbligatoria per l'automatica applicazione, ma l'Amministrazione può comunque valersi di presunzioni supportate da indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.; in tal caso l'onere della prova si inverte sul contribuente
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è ristretto: rilevano solo vizi macroscopici (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità), non la mera insufficienza della motivazione
- Nel consolidato nazionale la ripresa a tassazione della consolidata si riverbera sulla consolidante che può essere chiamata in solido alla responsabilità fiscale
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