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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18584/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revoca dell'esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 5 aprile 2023 (irrevocabile il 19 marzo 2024). L'istanza era stata dichiarata inammissibile perché l'appello proposto il 24 luglio 2023 era privo della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente contestava tale inammissibilità sostenendo che la successiva abrogazione della disposizione (legge n. 114/2024, in vigore dal 25/08/2024) avrebbe dovuto applicarsi retroattivamente trattandosi di norma processuale favorevole, richiamando anche profili costituzionali (artt. 24, 25, 111 Cost.) e CEDU (protocollo 7). Con il secondo motivo deduceva che in realtà era stata effettuata una valida elezione di domicilio presso il difensore e che avrebbe dovuto ritenersi sufficiente il richiamo alla precedente elezione nella documentazione processuale.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022 e poi abrogato dalla legge n.114/2024) si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che, in mancanza di norme transitorie, per le norme processuali vige il principio tempus regit actum: l'ammissibilità va valutata in base alla disciplina vigente al momento della proposizione dell'impugnazione. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non aveva né prodotto la dichiarazione/eletto domicilio nell'atto di impugnazione, né fornito un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione tale da consentirne l'individuazione immediata; pertanto l'appello è inammissibile. La decisione non viola la Convenzione EDU né i principi costituzionali invocati, essendo le prescrizioni meramente formali e ragionevoli per assicurare la tempestiva notificazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 33 lett. d), d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022); abrogato dall'art.2, comma 1, lett. o), legge n.114/2024 (in vigore dal 25/08/2024)

    La norma imponeva a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha ritenuto che la disciplina continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che, in mancanza dell'allegazione o di un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione, l'impugnazione è inammissibile.

  • legge n.114/2024

    art.2, comma 1, lett. o) (abrogazione dell'art.581, comma 1-ter c.p.p.), in vigore dal 25/08/2024

    L'abrogazione non ha effetto retroattivo sulle impugnazioni proposte anteriormente all'abrogazione; per le norme processuali si applica il principio tempus regit actum salvo diversa previsione transitoria.

  • d.lgs. n.150/2022

    art.33 lett. d) (introduttivo dell'art.581, comma 1-ter c.p.p.)

    Ha introdotto l'obbligo della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità per l'atto di impugnazione.

  • Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014 (Pinna)

    Principio: in caso di abrogazione di norma processuale e in mancanza di norme transitorie, l'ammissibilità va valutata in base alla normativa vigente al momento dell'impugnazione (tempus regit actum).

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    Ha stabilito che l'art.581, comma 1-ter, c.p.p., abrogato dalla legge n.114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e che è sufficiente, per i fini di individuazione del domicilio, che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio collocata nel fascicolo processuale.

  • artt. 24, 25, 111 Cost. e protocollo 7 CEDU

    richiamati dal ricorrente

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione della prescrizione formale non contrasti con i diritti costituzionali o con la CEDU, non configurando una limitazione irragionevole dell'accesso al giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato per la condanna alle spese

    Norma che autorizza la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per le norme processuali abrogate, in assenza di disposizioni transitorie, si applica il principio tempus regit actum: l'ammissibilità delle impugnazioni si valuta secondo la disciplina vigente al momento della proposizione dell'atto.
  • L'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione) comporta in mancanza l'inammissibilità dell'appello; in alternativa è richiesto un richiamo espresso e specifico nella testata dell'atto che consenta l'immediata individuazione della precedente elezione.
  • La semplice conoscenza 'aliunde' dell'esistenza di una elezione di domicilio da parte del giudice non sostituisce l'onere formale di allegazione o di richiamo espresso nell'atto di impugnazione.
  • La successiva abrogazione di una norma processuale favorevole non sempre giova automaticamente al ricorrente: per le regole processuali vigono regole di temporalità diverse rispetto alle norme di merito; pertanto, in caso di dubbi interpretativi di recente introduzione, è prudente rispettare la formulazione più rigorosa per non incorrere in inammissibilità.
  • Le garanzie costituzionali e della CEDU non escludono la legittimità di prescrizioni formali ragionevoli che perseguono la finalità di assicurare notifiche tempestive e certe.

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