Cassazione Penale, Sentenza n. 18584/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca dell'esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 5 aprile 2023 (irrevocabile il 19 marzo 2024). L'istanza era stata dichiarata inammissibile perché l'appello proposto il 24 luglio 2023 era privo della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente contestava tale inammissibilità sostenendo che la successiva abrogazione della disposizione (legge n. 114/2024, in vigore dal 25/08/2024) avrebbe dovuto applicarsi retroattivamente trattandosi di norma processuale favorevole, richiamando anche profili costituzionali (artt. 24, 25, 111 Cost.) e CEDU (protocollo 7). Con il secondo motivo deduceva che in realtà era stata effettuata una valida elezione di domicilio presso il difensore e che avrebbe dovuto ritenersi sufficiente il richiamo alla precedente elezione nella documentazione processuale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022 e poi abrogato dalla legge n.114/2024) si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che, in mancanza di norme transitorie, per le norme processuali vige il principio tempus regit actum: l'ammissibilità va valutata in base alla disciplina vigente al momento della proposizione dell'impugnazione. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non aveva né prodotto la dichiarazione/eletto domicilio nell'atto di impugnazione, né fornito un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione tale da consentirne l'individuazione immediata; pertanto l'appello è inammissibile. La decisione non viola la Convenzione EDU né i principi costituzionali invocati, essendo le prescrizioni meramente formali e ragionevoli per assicurare la tempestiva notificazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33 lett. d), d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022); abrogato dall'art.2, comma 1, lett. o), legge n.114/2024 (in vigore dal 25/08/2024)
La norma imponeva a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha ritenuto che la disciplina continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che, in mancanza dell'allegazione o di un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione, l'impugnazione è inammissibile.
legge n.114/2024
art.2, comma 1, lett. o) (abrogazione dell'art.581, comma 1-ter c.p.p.), in vigore dal 25/08/2024
L'abrogazione non ha effetto retroattivo sulle impugnazioni proposte anteriormente all'abrogazione; per le norme processuali si applica il principio tempus regit actum salvo diversa previsione transitoria.
d.lgs. n.150/2022
art.33 lett. d) (introduttivo dell'art.581, comma 1-ter c.p.p.)
Ha introdotto l'obbligo della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità per l'atto di impugnazione.
Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014 (Pinna)
Principio: in caso di abrogazione di norma processuale e in mancanza di norme transitorie, l'ammissibilità va valutata in base alla normativa vigente al momento dell'impugnazione (tempus regit actum).
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Ha stabilito che l'art.581, comma 1-ter, c.p.p., abrogato dalla legge n.114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e che è sufficiente, per i fini di individuazione del domicilio, che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio collocata nel fascicolo processuale.
artt. 24, 25, 111 Cost. e protocollo 7 CEDU
richiamati dal ricorrente
La Corte ha ritenuto che l'applicazione della prescrizione formale non contrasti con i diritti costituzionali o con la CEDU, non configurando una limitazione irragionevole dell'accesso al giudice.
art. 616 cod. proc. pen.
citato per la condanna alle spese
Norma che autorizza la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per le norme processuali abrogate, in assenza di disposizioni transitorie, si applica il principio tempus regit actum: l'ammissibilità delle impugnazioni si valuta secondo la disciplina vigente al momento della proposizione dell'atto.
- L'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione) comporta in mancanza l'inammissibilità dell'appello; in alternativa è richiesto un richiamo espresso e specifico nella testata dell'atto che consenta l'immediata individuazione della precedente elezione.
- La semplice conoscenza 'aliunde' dell'esistenza di una elezione di domicilio da parte del giudice non sostituisce l'onere formale di allegazione o di richiamo espresso nell'atto di impugnazione.
- La successiva abrogazione di una norma processuale favorevole non sempre giova automaticamente al ricorrente: per le regole processuali vigono regole di temporalità diverse rispetto alle norme di merito; pertanto, in caso di dubbi interpretativi di recente introduzione, è prudente rispettare la formulazione più rigorosa per non incorrere in inammissibilità.
- Le garanzie costituzionali e della CEDU non escludono la legittimità di prescrizioni formali ragionevoli che perseguono la finalità di assicurare notifiche tempestive e certe.
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