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Legge

L.R. Basilicata 14/2002

Integrazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 9 in materia di attività per i lavoratori socialmente utili

Normativa regionaleL.R. Basilicata 14/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la disciplina regionale sui lavoratori socialmente utili in Basilicata, consentendo la prosecuzione delle attività dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002 con gli incentivi già previsti, a condizione che gli enti utilizzatori stabilizzino entro il 30 giugno 2002 l’ulteriore quota necessaria a raggiungere il 30% dei LSU impegnati. Esclusi dall’obbligo i comuni in gestione commissariale. Vigore dalla pubblicazione.

Integrazione della disciplina sugli incentivi per i lavoratori socialmente utili

Integrazione della disciplina sui lavoratori socialmente utili

La legge regionale integra la normativa già vigente in Basilicata in materia di attività per i lavoratori socialmente utili, intervenendo sulla durata della prosecuzione delle attività e sulle condizioni richieste agli enti utilizzatori per continuare a fruire degli incentivi.

Prosecuzione delle attività e incentivi

Le attività socialmente utili possono proseguire per il periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2002 beneficiando degli incentivi già previsti dalla L.R. 60/2000, come modificata dalle leggi regionali n. 23/2001 e n. 35/2001, nonché dalle disposizioni della presente legge.

Condizioni per la prosecuzione

La prosecuzione è subordinata alla condizione che ciascun ente utilizzatore proceda, entro il 30 giugno 2002, alla stabilizzazione dell’ulteriore quota a proprio carico, necessaria per raggiungere il 30% del totale dei lavoratori socialmente utili impegnati direttamente.

Sono esonerati dall’obbligo di stabilizzare l’ulteriore 10% richiesto per la prosecuzione fino al 30 giugno 2002 i comuni sottoposti a gestione commissariale.

Criteri di arrotondamento

Per il calcolo della quota da stabilizzare, l’eventuale arrotondamento avviene:

  • per difetto per i decimali da 1 a 5;
  • per eccesso per i decimali da 6 a 9.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La disciplina ha quindi rilevanza limitata al periodo espressamente indicato e, per la parte relativa alla prosecuzione delle attività, si riferisce a un arco temporale già concluso.

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