L.R. Basilicata 13/2002
Modifica all'art. 12 della Legge Regionale 20 luglio 2001, n. 28
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 13/2002 modifica l’art. 12 della l.r. n. 28/2001 istituendo la Commissione per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, con funzioni di parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione del Fondo. Ne disciplina composizione, partecipanti consultivi e regole di funzionamento. La legge è entrata in vigore il 5 marzo 2002.
Commissione per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
Commissione per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, sostituendo integralmente l’articolo 12 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 28. Il provvedimento definisce la composizione, le funzioni e le modalità generali di funzionamento della Commissione incaricata di seguire la gestione del Fondo.
Funzioni della Commissione
La Commissione è istituita per esprimere un parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono il Fondo. Si tratta quindi di un organo consultivo necessario nel procedimento di gestione delle risorse destinate all’occupazione dei disabili.
Composizione e nomina
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Ne fanno parte:
- l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, che la presiede;
- 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- 3 componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- 3 componenti rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
Partecipazione consultiva e segreteria
Ai lavori della Commissione partecipano, a titolo consultivo:
- 1 rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro;
- il Direttore dell’Ente Basilicata Lavoro, o un suo delegato;
- un rappresentante di ciascuna Provincia.
Le funzioni di segreteria sono svolte dall’Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport.
Regolamento di funzionamento
L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un apposito regolamento, adottato dalla Commissione stessa e approvato dalla Giunta regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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