L.R. Basilicata 18/2002
"Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati. Norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata applica il principio di precauzione agli OGM, vietandone coltivazione, allevamento e uso in varie aree sensibili e nelle mense pubbliche; disciplina informazione, controlli, sanzioni e contributi per l’impiego di prodotti biologici, tipici e tradizionali. Prevede anche norme sulla ricerca e sul bilancio regionale 2002, con effetti oggi in gran parte superati.
Precauzione alimentare, divieti OGM e promozione di prodotti biologici/ tipici nelle mense pubbliche
Precauzione alimentare, OGM e mense pubbliche in Basilicata
La legge regionale della Basilicata disciplina, in chiave precauzionale, la presenza e l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM) nel settore agroalimentare, nella ricerca e nella ristorazione collettiva. Parallelamente promuove l’impiego di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e introduce misure di informazione, controllo e sanzione.
Principio di precauzione e finalità generali
La Regione tutela le risorse genetiche del territorio e la qualità, specificità, originalità e territorialità delle produzioni agroalimentari. La disciplina regionale si ispira al principio di precauzione: in materia alimentare la Regione adotta cautele ogni volta che non vi siano elementi scientifici attendibili idonei a escludere possibili danni per la salute umana, anche solo potenziali, derivanti dall’impiego o dall’assunzione di alimenti.
In particolare, la Regione applica tale principio alle decisioni sull’uso di OGM o di prodotti da essi derivati e promuove ricerca e sperimentazione agricola finalizzate a:
- mantenere la biodiversità;
- ricostituire sistemi agricoli diversificati;
- favorire uno sviluppo durevole e la tutela del paesaggio agrario regionale.
Divieti di coltivazione, allevamento e uso di OGM
La legge contiene un impianto di divieti molto ampio. È vietata la coltivazione e l’allevamento di OGM per fini commerciali sui terreni del demanio regionale, sui terreni di proprietà collettiva presenti nel territorio regionale e nelle aree limitrofe entro due chilometri.
Sono inoltre vietati, anche a fini sperimentali, l’uso e la presenza di OGM:
- nelle aree protette regionali;
- nei territori di interesse collettivo individuati dalla normativa vigente;
- nelle aree in cui si producono beni con marchi o denominazioni di qualità riconosciuti dall’Unione europea;
- nelle fasce di rispetto di almeno due chilometri da aziende biologiche o che beneficiano di misure agroambientali;
- nei siti inseriti negli elenchi della rete regionale di protezione della biodiversità e nelle zone limitrofe entro due chilometri;
- nei terreni dichiarati privi di OGM su richiesta degli agricoltori o proprietari e nella relativa fascia di rispetto di due chilometri.
È inoltre vietata, su tutto il territorio regionale, la coltivazione in pieno campo di piante geneticamente modificate, salvo la sperimentazione autorizzata dal Ministero della Salute ai sensi della normativa statale richiamata.
Sperimentazione e regolazione dei siti
La sperimentazione è ammessa solo secondo le procedure previste dalla normativa statale richiamata e deve essere svolta presso campi sperimentali di enti, istituzioni, aziende sperimentali regionali o società di ricerca presenti sul territorio regionale, purché dotati di adeguate competenze per la gestione dei siti e il monitoraggio.
Gli agricoltori singoli o associati e i proprietari dei terreni possono chiedere alla Regione la dichiarazione di assenza di OGM nei propri fondi, seguendo la procedura prevista dalla normativa regionale richiamata. Per tali aree vale il divieto di uso di OGM nella fascia di rispetto di due chilometri.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, doveva adottare entro quattro mesi un regolamento di attuazione per disciplinare gli effetti della norma.
Marchi di qualità e produzione agroalimentare
Le aziende agricole che utilizzano OGM nelle produzioni oggetto di marchi, denominazioni o specificazioni di qualità non possono accedere a tali riconoscimenti per i propri prodotti. Il divieto riguarda l’impiego di OGM comunque presenti nel ciclo produttivo, come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti.
Ristorazione collettiva e divieto di somministrazione di OGM
Nelle scuole, negli asili, nelle mense universitarie, negli ospedali, nei luoghi di cura e negli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, anche se gestiti da privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM.
I gestori devono:
- verificare l’assenza di OGM negli alimenti somministrati;
- esporre informazioni adeguate sulla provenienza degli alimenti;
- indicare in modo esplicito l’assenza di materie prime o derivate contenenti OGM.
Etichettatura e vendita al dettaglio
I commercianti che operano sul territorio regionale devono verificare che i prodotti posti in vendita siano correttamente ეტichettati con l’indicazione dell’eventuale presenza di OGM o derivati.
I prodotti contenenti OGM devono essere esposti in modo chiaramente identificabile e separati in contenitori o scaffali dedicati ed esclusivi.
Gli esercizi che commercializzano esclusivamente prodotti esenti da OGM possono comunicarlo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per l’inserimento in un elenco regionale annuale.
Ricerca e finanziamenti
La Regione riconosce priorità alle ricerche dirette a:
- diversificare i sistemi agrari;
- individuare, valorizzare e tutelare risorse genetiche autoctone;
- creare nuove varietà basate su genotipi locali, tradizionali o antichi.
Ha analogo titolo preferenziale la ricerca sui rischi connessi alla coltivazione di OGM. La Regione promuove inoltre la collaborazione tra enti di ricerca e di divulgazione per valorizzare germoplasma e produzioni tipiche regionali.
Sono escluse dai finanziamenti regionali le ricerche che usano tecniche di manipolazione genetica finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale.
Informazione istituzionale e trasparenza
La Regione comunica ai Comuni interessati le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l’autorizzazione ministeriale relativa alle sperimentazioni. Il Comune, a sua volta, informa gli agricoltori confinanti con il sito sperimentale.
Prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche
La Regione promuove nelle mense pubbliche l’uso di prodotti biologici, tipici e tradizionali. Le misure si applicano in via prioritaria a:
- scuole e asili;
- mense universitarie;
- ospedali e luoghi di cura;
- uffici pubblici regionali, provinciali e comunali;
- ogni altra attività di fornitura pasti.
Per conseguire tali obiettivi, la Regione può concedere contributi agli enti gestori delle mense.
Requisiti per accedere ai contributi
Per ottenere i contributi, i gestori devono usare prevalentemente prodotti:
- vegetali da coltivazioni e trasformazioni biologiche conformi alla normativa comunitaria richiamata;
- animali ottenuti secondo la disciplina regionale e comunitaria richiamata;
- tipici o tradizionali riconosciuti con appositi provvedimenti ministeriali o secondo il relativo regolamento.
L’uso prevalente è considerato soddisfatto quando tali prodotti rappresentano almeno il 30% del totale impiegato per il confezionamento dei pasti, secondo i contratti di fornitura. I prodotti devono essere sottoposti ai rispettivi regimi di controllo e certificazione.
Misura dei contributi
I contributi regionali possono coprire:
- fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno precedente per l’utilizzo dei prodotti previsti;
- fino al 50% della spesa per iniziative di educazione alimentare e aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto alle mense.
Per le mense che utilizzano prevalentemente prodotti provenienti da aziende iscritte negli elenchi regionali dei produttori biologici, il contributo per l’utilizzo dei prodotti può salire fino al 50% della spesa dell’anno precedente.
Informazione ed educazione alimentare
La Regione promuove campagne di informazione ed educazione sui rischi derivanti dall’uso di prodotti contenenti OGM, rivolte in particolare ad agricoltori, operatori scolastici e sanitari e consumatori.
All’inizio di ogni anno, i Comuni e gli altri enti gestori delle mense devono fornire agli utenti materiali informativi e indicazioni su:
- condizioni generali del servizio;
- tabelle dietetiche e valori nutrizionali;
- natura e risultati dei controlli sanitari, merceologici e strutturali;
- certificazione dell’assenza di prodotti OGM e verifica effettuata;
- eventuale impiego di prodotti biologici, tipici e tradizionali e loro prevalenza.
L’iniziativa va comunicata ai Dipartimenti regionali competenti.
Commissione di controllo
È istituita una Commissione di controllo sugli OGM e sui prodotti da essi derivati, con sede presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. La Commissione dura in carica fino al termine della legislatura in cui è costituita ed è composta da rappresentanti di enti tecnici, dipartimenti regionali, organizzazioni agricole, industriali e consumatori.
La Commissione deve essere nominata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e poi rinnovata entro 90 giorni dalla scadenza.
Le sue attività comprendono:
- verifiche sulle emissioni deliberate;
- ispezioni nelle aree soggette a divieto;
- controlli sulla ristorazione collettiva;
- verifiche sull’etichettatura nei punti vendita;
- ogni altra attività utile al rispetto della legge.
Può avvalersi della Polizia provinciale e municipale e riferisce annualmente al Consiglio regionale. Se accerta violazioni, le segnala immediatamente all’ufficio competente.
Sanzioni
Per le violazioni dei divieti relativi a coltivazione/allevamento OGM, esclusione dai marchi di qualità e somministrazione nelle mense si applica una sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
La vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni spettano ai Comuni territorialmente interessati, ferme le competenze della Commissione di controllo. La ripartizione degli importi segue la disciplina vigente sul decentramento e sul federalismo fiscale.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2002 la legge è finanziata mediante prelievo da un fondo speciale del bilancio regionale e istituzione di una specifica unità previsionale di base per i contributi alle mense pubbliche e per le attività di educazione alimentare. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati con le leggi di bilancio.
Valutazione di attualità
La disciplina conserva un impianto di principio su OGM, mense e promozione del biologico, ma presenta diversi riferimenti temporali e finanziari ormai esauriti. Restano in ogni caso rilevanti, sul piano pratico, soprattutto i divieti, gli obblighi informativi e le regole di controllo nei limiti della loro attuale applicabilità.
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