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Legge

L.R. Basilicata 19/2002

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2002 N.16 - DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI ALL'ESTERO (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 19/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 19/2002 proroga fino alla fine della legislatura in corso la durata della Commissione Regionale dei Lucani all’Estero, del suo Presidente e del Comitato Esecutivo già in carica al 3 maggio 2002, prevedendo anche una composizione limitata ai soli membri di diritto indicati dalla legge regionale n. 16/2002. È stata poi totalmente abrogata dalla L.R. 15 gennaio 2025, n. 11.

Proroga e integrazione della Commissione Regionale dei Lucani all’Estero e del Comitato Esecutivo

Proroga e integrazione degli organi dei Lucani all’estero

La legge regionale disciplina, per la Basilicata, la continuità degli organi previsti dalla normativa regionale sui Lucani all’estero. Interviene in modo puntuale sulla durata in carica e sulla composizione della Commissione Regionale dei Lucani all’Estero e del relativo Comitato Esecutivo.

Durata in carica degli organi esistenti

La Commissione Regionale dei Lucani all’Estero, il suo Presidente e il Comitato Esecutivo già in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 restano in carica fino allo scadere della legislatura in corso, in applicazione del richiamo alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 5 aprile 2000, n. 32.

Composizione degli organi in regime transitorio

In deroga alla regola generale di continuità, la legge stabilisce che la Commissione e il Comitato Esecutivo siano integrati nella loro composizione dai soli membri di diritto previsti rispettivamente dagli articoli 5 e 9 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16. La disposizione opera quindi come misura transitoria di assestamento istituzionale, limitando la partecipazione ai componenti espressamente qualificati come membri di diritto.

Entrata in vigore e efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il testo fornito segnala inoltre che la legge è stata totalmente abrogata dall’art. 20, comma 1, della L.R. 15 gennaio 2025, n. 11.

Stato di attualità

L’atto ha oggi rilevanza solo storica, poiché risulta integralmente abrogato. Non produce quindi effetti attuali nell’ordinamento regionale basilicata.

Testo integrale

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